Iniquità delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno in caso di premorienza

La Corte di Cassazione è nuovamente tornata a pronunciarsi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e, nello specifico, sull’attitudine delle tabelle elaborate dall’Osservatorio della Giustizia di Milano a rappresentare il parametro di riferimento per la liquidazione di tale danno.

Nel corso del tempo, come noto, tali tabelle si sono progressivamente ampliate, definendo in modo dettagliato i criteri di liquidazione del danno in relazione a specifiche ipotesi, tra le quali anche la c.d. premorienza, ossia la determinazione del danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione.

Proprio tale ultimo aspetto è stato al centro del recente approfondimento da parte della Corte di Cassazione, la quale, pur riaffermando il valore centrale delle tabelle milanesi, non ha potuto esimersi dal rilevare l’oggettiva iniquità delle stesse in relazione a tale specifica ipotesi.

Indice:

Sulla vicenda fattuale

La vicenda analizzata dalla Suprema Corte tra origine da un incidente stradale avvenuto nel 2007, quando la sig.ra M., all’atto di attraversare una strada, veniva investita da un motorino che ne provocava la caduta, restando in terra priva di sensi. Successivamente, dopo essere stata trasportata con ambulanza Pronto Soccorso, le veniva diagnosticata non solo la rottura del bacino, ma, soprattutto, un grave danno cerebrale dal quale derivava uno stato semi-vegetativo.

Il tutore della signora M., nel mentre interdetta a causa delle sue condizioni, conveniva quindi dinanzi al Tribunale competente la Compagnia assicurativa e, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, veniva quantificata una percentuale di invalidità del 62%, un’invalidità temporanea totale al 100% di giorni 40, un’invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 50, ed un’invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 100.

Poco dopo la conclusione della consulenza tecnica, la sig.ra M. decedeva a causa di un’infezione e a seguito della costituzione in giudizio degli eredi, i quali confermavano le domande di cui all’atto di citazione, il Giudice di primo grado condannava la Compagnia assicurativa al pagamento dell’importo di € 418.535,50 a titolo di danno biologico ed € 202.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza interponeva impugnazione la Compagnia assicurativa, così come proponevano appello incidentale gli eredi della sig.ra M. lamentando il mancato accoglimento della domanda di liquidazione del danno da perdita dal rapporto parentale in conseguenza del decesso derivato dalle lesioni causate dal sinistro.

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Sul contenuto della sentenza di appello

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, affermando che il risarcimento riconosciuto doveva essere rideterminato in funzione dell’effettivo periodo di sopravvivenza della vittima, riliquidava il danno nell’importo complessivo di € 153.753,00.

A supporto della decisione assunta, la Corte etnea osservava che “il primo giudice ha applicato le tabelle di Milano, liquidando il danno biologico sulla base della percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU in 404.228,00 ed il danno morale in 202,000,00, senza tenere conto che la danneggiata è deceduta in corso di causa e per circostanze estranee alle lesioni subite a seguito dell’incidente”, tuttavia “Rileva che qualora al momento della liquidazione la persona sia deceduta in corso di causa, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del danneggiato, va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del danneggiato, ma alla sua durata effettiva. Di talché, tenuto conto che la sig.ra Caia è vissuta solo cinque anni dopo il sinistro, in proporzione, il danno biologico ammonta a 155.472,00 ed il danno morale a E 77.736,00”.

Quanto all’appello incidentale, lo stesso veniva rigettato in quanto “In esito agli accertamenti svolti dal CTU, dalle cui conclusioni non v’è ragione di discostarsi, siccome esenti da vizi logici e frutto di esauriente e puntuale ricognizione della documentazione oggetto di valutazione, è risultato che “Considerate le evidenze emerse dallo studio della documentazione in atti, non è possibile affermare l’esistenza di un rapporto di derivazione etiologica tra il complesso lesivo riportato a seguito del sinistro del 2007 e l’exitus avvenuto, quasi cinque anni dopo il politrauma da incidente della strada”.

Sul giudizio di Cassazione

Gli eredi della sig.ra M. formulavano ricorso per cassazione nei confronti di suddetta sentenza, articolando quattro motivi di diritto volti a censurare l’erronea applicazione dei criteri in materia di ricostruzione del nesso causale, in ragione dell’assenza di un’indagine volta a verificare se l’infezione interna che aveva provocato il decesso avrebbe potuto essere superata se la salute della sig.ra Caia non fosse stata gravemente compromesso dal sinistro (primi tre motivi); nonché l’illegittimità e l’ingiustizia del criterio di liquidazione del danno utilizzato dalla Corte di Appello attraverso il ricorso alla tabella sul cd. danno da premorienza del Tribunale di Milano, posto che, in sostanza, tale criterio aveva comportato effetti palesemente distorsivi.

In relazione a quest’ultimo aspetto, i ricorrenti evidenziavano che se la premorienza certamente impediva di computare il danno complessivo in funzione dell’ordinaria aspettativa di vita, non aveva alcun senso invece il fatto che il valore attribuito a ciascun anno di vita con la tabella sul danno da premorienza fosse sensibilmente inferiore a quello ordinario, quasi che le sofferenze sopportate in quel periodo dalla persona danneggiata potessero essere attenuate retroattivamente in conseguenza del decesso, quando, come è evidente, esse sono del tutto identiche a quelle sopportate da chi non è deceduto a causa di un evento autonomo e successivo al sinistro originario.

Sull’ordinanza della Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 41933, pubblicata in data 29.12.2021, la Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio alla Corte di Appello, in diversa composizione.

Quanto ai primi tre motivi di ricorso, gli stessi sono stati ritenuti inammissibili, in quanto la sentenza impugnata “dimostrando sul punto l’attenzione scrupoloso del Collegio, ha ricordato che, essendosi il decesso della vittima verificato dopo che nel giudizio di primo grado erano stati svolti gli accertamenti del c.t.u.” e che “il consulente nominato non poteva aver esaminato anche il problema della sussistenza o meno del nesso causale tra il sinistro e la morte”, al fine di ovviare a tale carenza “ha richiamo il medesimo consulente nominato dal Tribunale e gli ha posto specifico quesito” e ha infine escluso la sussistenza di un nesso tra gli eventi “facendo proprie le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. appositamente richiamato”.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, in tale contesto i primi tre motivi di ricorso “pur prospettando apparenti violazione di legge, finiscono col risolversi nel tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame di merito”.

In relazione al quarto motivo di ricorso, invece, la Suprema Corte innanzitutto premette che “la sentenza impugnata muove da una premessa in diritto che è pienamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte. La Corte etnea, infatti, ha correttamente richiamato le pronunce nelle quali è stato stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto; e, d’altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913)”.

Sulla base di tale premessa dalla quale “la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità – non deve considerarsi dissonante l’ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25157, la quale si è limitata ad affermare che il principio suindicato assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all’ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell’intervenuto decesso (si trattava, in quel caso, della morte avvenuta, in corso di causa, di un soggetto di 96 anni di età, per il quale l’aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni, talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo)”, la Suprema Corte ha concluso che “Deve quindi affermarsi che la Corte d’appello è partita da una premessa giuridica del tutto corretta”.

Parimenti “questo Collegio rileva che la Corte di merito ha correttamente applicato le tabelle milanesi del 2018 alle quali ha dichiarato di volersi rifare”, dato che “Quelle tabelle, infatti, nel dettare i criteri di liquidazione del c.d. danno da premorienza – cioè il danno alla salute sofferto da persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto illecito, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto stabiliscono che per esso spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa “per ogni ulteriore anno successivo”, cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte. A fronte di una percentuale di invalidità del 62 per cento, cioè quella che la Corte di merito ha riconosciuto alla defunta M., le tabelle milanesi citate accordano la somma di Euro 50.708 per i primi due anni e quella di Euro 14.488 per ogni anno successivo. E poiché la morte si è verificata nel quinto anno successivo all’incidente, la Corte etnea ha liquidato la somma complessiva di Euro 94.172, risultante dall’addizione tra Euro 50.708 (per i primi due anni) ed Euro 14.488 (per ciascuno dei tre anni successivi). Su questa somma, poi, la sentenza ha applicato la personalizzazione in misura massima (50 per cento)”.

A fronte della sostanziale conformità formale dell’operato della Corte di Appello rispetto ai criteri in materia di liquidazione del danno non patrimoniale in caso di premorienza, la Corte di Cassazione tuttavia osserva che, in effetti, nel caso di specie vi è un elemento di oggettiva iniquità che, di conseguenza, deve essere ritracciato proprie nelle tabelle elaborate dall’Osservatorio della Giustizia di Milano.


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In questo senso, la Suprema Corte rileva che la tabella sulla c.d. premorienza muove da due premesse, espressamente indicate nella relazione accompagnatoria, ovverosia che “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie”, dato che il calcolo dell’aspettativa di vita è del tutto irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare, e che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente”.

In altri termini, il criterio di calcolo dettato dalle Tabelle milanesi per la premorienza parte del presupposto per cui se una persona muore a distanza di anni dal sinistro, per cause da esso indipendenti, l’età di tale persona non ha alcuna importanza ai fini della liquidazione del danno, il quale a sua volta diminuisce progressivamente con il passare del tempo.

Orbene, nell’affermare che anche in relazione al primo presupposto “Si potrebbe discutere dell’accettabilità e della correttezza di questa impostazione”, la Suprema Corte afferma che ad essere palesemente erronea è soprattutto la seconda premessa “in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale”, posto che “Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, permanente”.

Più nel dettaglio, se “Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e 19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l’individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi)” è evidente che “Sul piano giuridico, l’idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta”, poiché “Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513)”, ragione per cui “il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente” e “rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute”.

Allo stesso modo, la suindicata affermazione è scorretta anche sul piano della medicina legale, infine, “proprio perché “permanenti” sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo”.

In definitiva, “La seconda premessa dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l’applicare al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla salute, un presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca col passare del tempo. Un simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, perché appartiene alla natura dell’essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite; per cui si può dire che il dolore diminuisce a mano a mano che l’evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità permanente”.

Il criterio di liquidazione del danno da premorienza definito dalle Tabelle milanesi è quindi basato su un presupposto illogico e da ciò ne derivano conseguenze inique “come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza” in cui per le sofferenze patite per il medesimo lasso di tempo vengono riconosciuti due risarcimenti diversi, mentre, come è evidente “una tabella sul danno da premorienza, per poter essere “equa” nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale”, ovverosia dal presupposto per cui “il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo”, in quanto “Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento”.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione conclude quindi affermando “che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno [da premorienza]”.

Contestualmente, stante la permanente inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all’art. 138 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la Suprema Corte, stante la necessità di indicare un criterio alternativo per evitare liquidazioni dettate totalmente dall’arbitrio, ha altresì chiarito che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale in caso di premorienza lo stesso “deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell’età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell’ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell’umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell’equità”.

In questo senso, “Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015, n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità (“il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte”)”, anche se “Ciò non toglie, peraltro, che siano ammissibili anche altri criteri e, in particolare, quelli che, ad esempio, applichino il criterio proporzionale soltanto in parte residua, riconoscendo che una quota del risarcimento si matura immediatamente e l’altra in ragione proporzionale al numero di anni effettivamente vissuti”.

Sul principio di diritto affermato

Alla luce delle motivazioni testé esposte, la Corte di Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.

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Federico Palumbo

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