Inquadramento e massofisioterapisti (Cons. Stato, n. 491/2012)

Massima

Nell’ambito dell’inquadramento più favorevole riservato ai massofisioterapisti non vedenti, l’inserimento nell’art. 57 del d.P.R. 348/1983 degli stessi riveste un carattere del tutto eccezionale in considerazione del loro status, pur essendo in possesso dello stesso livello di preparazione e di analogo titolo di studio dei massofisioterapisti non privi della vista.

 

 

La corretta esecuzione della questione è rappresentata dall’art. 57 del citato d.P.R. n.348 del 1983, con il quale venne previsto, in sede di prima applicazione, per il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, (operatori professionali di 1^ categoria), l’inquadramento retributivo nel sesto livello, laddove, a regime, il livello d’inquadramento attribuito sarebbe stato il quinto.

Tale norma contiene, però, il riferimento esplicito ai terapisti, ai massaggiatori non vedenti, agli ortottisti, ai logopedisti e non contempla dunque i massofisioterapisti, per i quali il livello d’inquadramento previsto, è il quarto.

Secondo alcuni, l’art. 57 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, sarebbe applicabile anche ai massofisioterapisti, non avendo l’elencazione contenuta in quest’ultima norma carattere tassativo e stante la sostanziale equiparazione tra la figura professionale del massofisioterapista e quella degli altri operatori con funzioni di riabilitazione espressamente considerati dalla disposizione. Tale assunto, a mio avviso, non è condivisibile. Infatti, è  indubbio che la norma in esame ha natura chiaramente eccezionale e derogatoria rispetto al normale trattamento economico stabilito dall’art. 37 del citato d.P.R. che è stato applicato riconoscendo ai massiofisioterapisti il quarto livello retributivo (1).

E se è vero che la deroga rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del livello retributivo tra il personale della riabilitazione, ponendo gli operatori di prima categoria, eccezionalmente, al sesto (coordinatore), e non al quinto (collaboratore), senza per questo compromettere l’astratta attribuzione anche ai massofisioterapisti della prima categoria, è pur vero, però, che il massofisioterapista svolge attività di riabilitazione non in senso stretto ma in senso lato, con ciò differenziandosi dagli operatori espressamente contemplati dal citato art. 57.

Né v’è contraddizione con l’inquadramento più favorevole riservato ai massofisioterapisti non vedenti non potendosi non notare che l’inserimento in detta norma (art. 57) tali soggetti carattere del tutto eccezionale in considerazione del loro status, pur essendo in possesso dello stesso livello di preparazione e di analogo titolo di studio dei massofisioterapisti non privi della vista.

Quel che conferma, comunque, la differenza di collocazione impostata dal ripetuto l’art. 57 sono, come notato correttamente dalla sentenza impugnata, i diversi requisiti culturali e professionali richiesti per i terapisti della riabilitazione da un lato e per i massofisiterapisti dall’altro; i primi accedono alla professione dopo aver frequentato scuole dirette a fini speciali, per l’ammissione alle quali occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore; per i secondi l’accesso dipende dalla frequentazione di un corso per l’ammissione al quale occorre il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

 

 

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(1)  Cons. Stato, sez. V, 02/10/2008, n. 4763.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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