Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi recanti disposizioni di contrasto dell’inquinamento acustico. Gli stessi decreti entreranno in vigore il prossimo 19 aprile 2017.
In particolare, il D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41disciplina la figura professionale del tecnico competente in materia di acustica, modificando la L. n. 447/1995 e il D.Lgs. 194/2005, armonizzando il contenuto relativo alla gestione del rumore.
Il secondo Decreto, invece, il n. 42, ha recepito la Direttiva 2000/14/CE che disciplina le macchine rumorose che operano all’aperto, in particolari quelli non conformi alla normativa europea perché importate da Paesi extra UE. In questo modo, almeno per quanto riguarda quest’ambito, l’Italia non rischierà di incorrere in procedure di infrazione UE.
Inquinamento acustico: il nuovo tecnico
All’interno del primo Decreto viene disciplinata la figura del tecnico competente in acustica, nonché la sua formazione e abilitazione. Nello specifico, si tratterà di un soggetto abilitato ma non iscritto in alcun ordine o collegio, ai sensi della L. n. 4/2013. L’elenco dei professionisti sarà custodito e aggiornato presso il Ministero dell’Ambiente, presso il quale si svolgerà periodicamente anche un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, al fine di valutare l’impatto creato dalla nuova normativa sulla professione.
Tra i requisiti necessari del tecnico competente in acustica, figurano:
- una laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico scientifico (compresa tra quelle indicate nell’Allegato 2)
- un master universitario da 12 crediti, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, oppure
- un corso in acustica, con cui abbia ottenuto 12 crediti universitari in materie di acustica, oppure
- il titolo di dottore di ricerca con una tesi in acustica ambientale.
Inoltre, per un periodo transitorio di cinque anni, anche i diplomati ad indirizzo tecnico o in possesso della maturità scientifica che abbiano almeno quattro anni di esperienza non occasionale alle dipendenze di strutture pubbliche o in collaborazione con un tecnico competente e abbiano superamento di un corso in acustica, potranno iscriversi all’albo.
Il Decreto reca indicazioni anche sulle modalità e sul programma che i corsi di abilitazione devono presentare: infatti, non saranno valutati come idonei i corsi in modalità e-learning, ma solo quelli frontali o in modalità “blended learning”, cioè con un 50% di lezioni frontali e la possibilità di alternare momenti di formazione a distanza.
Scadenza vicina per i Comuni: la mappatura acustica
Dall’entrata in vigore dei decreti in questione, poi, i Comuni saranno tenuti ad effettuare la mappatura acustica completa del territorio, in conformità alla Direttiva 2007/2/CE. Ciò rispettando il termine fissato al 30 giugno 2017, a partire dal quale scatterà anche il termine entro il quale gli stessi Comuni dovranno predisporre i piani d’azione: questi infatti, una volta consegnati entro il 18 luglio 2018, verranno aggiornati con frequenza quinquennale.
La valutazione acustica dovrà essere effettuata tutte le volte in cui si progettino infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime, nonché di impianti eolici, d’ora in poi considerati come “sorgenti sonore fisse”.
Inquinamento acustico: le macchine extra UE
Al fine di arginare la messa in circolazione di macchine non marcate CE, e come tali non conformi alle caratteristiche necessarie per il rispetto della normativa sull’inquinamento acustico, il Ministero dell’Ambiente sarà tenuto a certificarne la conformità, mediante professionisti abilitati e incaricati.
In particolare, gli stessi saranno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, oppure dovranno aver frequentato con profitto un corso di formazione in acustica ambientale che abbia avuto come oggetto anche la direttiva 2000/14/CE.
I corsi di abilitazione verranno progettati dal ministero con un decreto ministeriale da emanarsi entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs.
Il massimale della polizza di assicurazione per la responsabilità civile è fissato ad un minimo di 2,5 milioni di euro.
Sono previste multe amministrative, irrogabili da parte dell’Ispra, per coloro che immettano nel commercio macchine o attrezzature non conformi alla disciplina vigenti, avendo superando il livello di potenza sonora ammissibile.
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