La Repubblica Italiana, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, Italia/Commissione, con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della Wam SpA.
La Corte di Giustizia respinge i motivi di cui al ricorso e condanna la Repubblica Italiana alle spese.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Esecuzione di una sentenza del Tribunale»
Nella causa C-587/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 dicembre 2012,
Repubblica italiana, rappresentata da ***********, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e **********, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da *********ça, **********, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: ****************
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, Italia/Commissione (T-257/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto il quadro fattuale e processuale della controversia all’origine del ricorso del quale era stato investito nel modo seguente:
«1. La Wam Industriale SpA (in prosieguo: la “Wam”), già Wam SpA, è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali usate principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale.
Le misure in questione
2. L’articolo 2 della legge n. 394, del 29 luglio 1981 [GURI n. 206, del 29 luglio 1981; (…)], concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici nel contesto di programmi di penetrazione commerciale negli Stati terzi.
3. Il 24 novembre 1995 le autorità italiane hanno deciso di concedere alla Wam un primo aiuto consistente in un prestito a tasso agevolato di ITL 2 281 485 000 (circa EUR 1,18 milioni) ai fini dell’attuazione di programmi di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan (in prosieguo: il “primo prestito”). A causa della crisi economica che ha colpito la Corea e Taiwan, i progetti non sono stati attuati in tali paesi. La Wam ha effettivamente ricevuto soltanto un prestito di ITL 1 358 505 421 (circa EUR 700 000) per sostenere i costi relativi alle strutture permanenti e le spese per la promozione commerciale in Estremo Oriente.
4. Il 9 novembre 2000 le stesse autorità hanno deciso di concedere alla Wam un secondo aiuto consistente in un altro prestito a tasso agevolato di ITL 3 603 574 689 (circa EUR 1,8 milioni) (in prosieguo: il “secondo prestito”). Il programma finanziato da tale prestito doveva essere attuato in Cina congiuntamente dalla Wam e dalla Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, un’impresa locale controllata al 100% dalla Wam.
La decisione del 2004
5. A seguito di una denuncia pervenuta nel 1999, relativa a presunti aiuti a favore della Wam, e di scambi di corrispondenza in proposito con le autorità italiane, la Commissione delle Comunità europee ha deciso, il 21 gennaio 2003, di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE.
6. All’esito di tale procedimento, il 19 maggio 2004, la Commissione ha adottato la decisione 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02), al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11; in prosieguo: la “decisione del 2004”). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che il primo prestito ed il secondo prestito (in prosieguo, congiuntamente: i “prestiti in questione” o gli “aiuti in questione”) costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e che, non essendo stati previamente notificati, tali aiuti fossero illegittimi. La decisione del 2004 ordinava il recupero della parte di detti aiuti considerata incompatibile con il mercato comune.
Sentenze [del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e ***]
7. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 22 luglio ed il 2 agosto 2004, la Repubblica italiana e la Wam hanno proposto ricorsi diretti, segnatamente, all’annullamento della decisione del 2004.
8. Con la sentenza del 6 settembre 2006, Italia e Wam/Commissione [T-304/04 e T-316/04, (…)], il Tribunale ha accolto la censura, sollevata in entrambi i ricorsi, attinente all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata con riferimento alle condizioni di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e, per l’effetto, ha annullato la decisione del 2004. Quanto al resto, i ricorsi sono stati invece respinti.
9. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 novembre 2006, la Commissione ha proposto impugnazione, diretta, segnatamente, all’annullamento d[i detta] sentenza (…).
10. Con la sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e *** [C-494/06 P, Racc. pag. I-3639; (…)], la Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione.
La decisione [controversa]
11. Il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la decisione [controversa].
12. Gli articoli 1 e 2 della decisione [controversa] hanno il seguente tenore:
“Articolo 1
Gli aiuti concessi a Wam (…) a norma della legge [n. 394, del 29 luglio 1981] rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, (…) TFUE.
Detti aiuti non sono stati preventivamente notificati alla Commissione, in violazione dell’articolo (…) 108, paragrafo 3, [TFUE] e costituiscono pertanto aiuti illegittimi, fatta eccezione per la parte di aiuto esentato in base ad un’esenzione per categoria.
Articolo 2
1. L’aiuto di importo pari a 108 165,10 EUR che l[a Repubblica italiana] ha concesso a Wam (…) il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, equivalente a 6 489,906 EUR costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
L[a Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, *** (…), l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 101 675,194 EUR.
2. L’aiuto di importo pari a 176 329 EUR che l[a Repubblica italiana] ha concesso a Wam (…) il 9 novembre 2000 sotto forma di misura di aiuto sui tassi di interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a misure di formazione, equivalente a 2 380,44 EUR, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
L[a Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, *** (…), l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 173 948,56 EUR.
3. Gli interessi sugli importi da recuperare in base alla presente decisione sono calcolati dalla data in cui gli aiuti di Stato incompatibili sono stati messi a disposizione del beneficiario, *** (…), fino all’effettivo recupero.
(…)”».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
3 Nell’ambito del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, la Repubblica italiana aveva dedotto nove motivi. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi formulati dalla ricorrente.
Conclusioni delle parti
4 La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, e
– condannare la Commissione alle spese.
5 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
Sul primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 108, paragrafi 2 e 3, TFUE e 4, 6, 7, 10, 13 e 20 del regolamento (CE) n. 659/1999, su una violazione del principio del contraddittorio e degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE, e 81, undicesimo trattino, del regolamento di procedura del Tribunale nonché su un «travisamento manifesto dei fatti»
6 Il motivo, suddiviso espressamente in due parti, si sviluppa, in sostanza, sull’argomentazione secondo la quale il Tribunale avrebbe commesso una violazione del principio del contraddittorio, segnatamente, in primo luogo, per quanto riguarda l’apertura di un nuovo procedimento di esame degli aiuti in questione e, in secondo luogo, quanto alla valutazione di uno studio sulla posizione concorrenziale della Wam, pubblicato dopo la decisione del 2004.
Sulla prima parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
7 La Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha erroneamente giudicato che la Commissione non dovesse aprire un nuovo procedimento di esame in contraddittorio con le autorità nazionali. Diversamente da quanto avrebbe rilevato il Tribunale, il punto non sarebbe stato stabilire, in generale e in teoria, se dopo una sentenza di annullamento per difetto di motivazione la Commissione potesse o meno riprendere il procedimento a partire dall’adozione dell’atto annullato.
8 La Repubblica italiana ritiene che, dato che la Commissione ha «rinnov[ato] completamente» l’esame di tutta la materia nella decisione controversa, introducendo nuovi elementi di fatto, essa abbia riconosciuto che i «vizi censurati», pur rubricati come difetto di motivazione, avevano portata sostanziale e rendevano necessario «rifare da capo» la decisione del 2004.
9 La Repubblica italiana considera che l’affermazione di cui al punto 57 della sentenza impugnata travisa manifestamente i fatti ed è priva di motivazione. Gli elementi di fatto costituiti dal presunto «rafforzamento relativo» della Wam e dalla presunta «liberazione di risorse» non sarebbero mai stati dedotti nell’istruttoria. Di conseguenza, trattandosi di elementi decisivi per la dimostrazione dell’esistenza di aiuti, la Commissione avrebbe dovuto aprire un nuovo procedimento contraddittorio con le parti interessate. In tali condizioni, la conclusione di cui al punto 58 della sentenza impugnata sarebbe del pari errata.
10 La Commissione sostiene che la prima parte del primo motivo è infondata. Essa ricorda che l’annullamento della decisione del 2004 è intervenuto per un difetto di motivazione in quanto, come dichiarato nella citata sentenza del Tribunale Italia e Wam/Commissione, detta decisione non aveva spiegato sotto quale profilo gli aiuti in questione potessero incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri. Al contrario, il Tribunale non avrebbe minimamente criticato l’istruttoria del fascicolo posta in essere durante il procedimento amministrativo, né rilevato una qualsivoglia carenza in proposito.
– Giudizio della Corte
11 Si deve ricordare che nella citata sentenza del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché nella citata sentenza della Corte Commissione/Italia e ***, l’istruttoria condotta dalla Commissione relativa agli aiuti in questione non è stata affatto criticata.
12 Ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente ricordato che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento diretto a sostituire un atto illegittimo che è stato annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata, che l’annullamento di un atto dell’Unione non incide necessariamente sugli atti preparatori e che, inoltre, l’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento.
13 Al punto 46 di tale sentenza, il Tribunale ha del pari correttamente ricordato che, pertanto, qualora, pur in presenza di atti istruttori che consentano un’analisi esauriente della compatibilità dell’aiuto, l’analisi operata dalla Commissione si riveli incompleta e comporti l’illegittimità della decisione, il procedimento diretto a sostituire tale decisione può essere riassunto a questo punto procedendo a una nuova analisi degli atti istruttori.
14 Per quanto riguarda la presente causa, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che l’illegittimità della decisione del 2004, dichiarata nella citata sentenza Italia e Wam/Commissione e comportante l’annullamento di detta decisione, riguardava l’insufficienza di motivazione della medesima. In quest’ultima sentenza, il Tribunale si è, infatti, limitato a dichiarare che tale decisione non conteneva sufficienti argomenti che consentissero di concludere nel senso che erano soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il che è stato confermato dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Italia e ***. L’illegittimità della decisione del 2004 non ha pregiudicato il procedimento ad essa precedente. Nessun argomento consente di concludere che tale procedimento sia stato, di per sé, inficiato da una qualsivoglia illegittimità.
15 Quanto all’argomentazione dedotta dalla ricorrente secondo la quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione ha rinnovato completamente l’esame di tutti gli elementi del fascicolo ed ha introdotto nuovi elementi, si deve osservare che detta argomentazione non è suffragata da alcun elemento che possa dimostrare un travisamento dei fatti ad essa relativi da parte del Tribunale.
16 Quanto all’affermazione della ricorrente che il Tribunale, nel prosieguo del suo ragionamento, ha ignorato argomenti idonei a confutare la conclusione di cui al punto 50 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, al punto 57 della medesima sentenza, il Tribunale ha indicato che le circostanze relative al rafforzamento della posizione della Wam ed alla liberazione di risorse erano valutate correttamente nella decisione controversa. Il Tribunale ha aggiunto in tal punto che, in ogni caso, non si trattava di circostanze fattuali nuove, ma di considerazioni derivanti dall’analisi della Commissione, basate su elementi rispetto ai quali nulla consentiva di ritenere che non fossero noti nel momento in cui è stata adottata la decisione del 2004.
17 Per quanto riguarda il punto 58 della sentenza impugnata, che contiene sviluppi relativi alle disposizioni regolamentari pertinenti, il Tribunale ha rilevato che la Repubblica italiana aveva potuto presentare le sue osservazioni al riguardo, segnatamente nella parte in cui dette disposizioni escludono dal loro ambito di applicazione gli aiuti a favore delle attività di esportazione e che, in tali circostanze, non vi era necessità di procedere nuovamente ad una consultazione.
18 Orbene la ricorrente non dimostra in che modo detti punti della sentenza impugnata siano inficiati da un errore di diritto.
19 In tali condizioni, al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente concluso che l’esecuzione della citata sentenza del Tribunale Italia e Wam/Commissione e della citata sentenza della Corte Commissione/Italia e *** non imponeva alla Commissione di riassumere integralmente il procedimento previsto all’articolo 108 TFUE e che la Commissione non aveva errato, a seguito delle medesime sentenze, nel non avviare un nuovo procedimento d’indagine formale.
20 La prima parte del primo motivo non è pertanto fondata.
Sulla seconda parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
21 La Repubblica italiana ricorda che uno dei motivi dedotti in primo grado riguardava la mancata considerazione da parte della Commissione dell’importanza di uno studio universitario, pubblicato nel mese di febbraio 2009, sullo sviluppo economico della Wam tra il 1968 ed il 2003. Si tratterebbe di un documento successivo all’adozione della decisione del 2004, in merito al quale la Commissione avrebbe dovuto riaprire il contraddittorio con le autorità nazionali.
22 La Repubblica italiana indica che la formulazione della decisione controversa «non lascia (…) dubbio alcuno» sul fatto che lo studio universitario in questione costituì la «sola fonte» d’informazione utilizzata dalla Commissione per ricostruire la posizione della Wam in tutti i mercati interessati e per determinare la struttura di tali mercati. Solo sulla base di tale studio la Commissione avrebbe affermato che detta società deteneva una cospicua quota del mercato italiano ed europeo dei filtri depolveratori e che la concorrenza su tali mercati era ristretta a tre importanti produttori dell’Unione europea, che avrebbero potuto essere anch’essi interessati ai mercati asiatici.
23 La Repubblica italiana sostiene che il Tribunale, avendo concluso che detto studio non aveva avuto un peso decisivo nell’economia della decisione controversa, è incorso in un manifesto travisamento dei fatti. La sentenza impugnata sarebbe altresì inficiata da un difetto di motivazione, dato che il Tribunale avrebbe dovuto analiticamente spiegare perché, «nonostante la loro ingombrante presenza» nella decisione controversa, i contenuti dello studio universitario in parola sarebbero stati irrilevanti.
24 La Commissione ritiene che l’argomentazione presentata sia infondata, poiché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nelle sue valutazioni relative alla posizione concorrenziale della Wam.
– Giudizio della Corte
25 Si deve ricordare che lo studio universitario di cui trattasi è stato richiamato in modo approfondito ai punti da 62 a 70 della sentenza impugnata e che, ai punti 66 e 67 di detta sentenza, il Tribunale ha correttamente richiamato la giurisprudenza relativa all’eventuale incidenza di una mancata considerazione di un elemento del fascicolo di causa.
26 Inoltre, gli elementi illustrati ai punti da 84 a 96 della decisione controversa sono stati ripresi ai punti da 83 a 88 della sentenza impugnata nell’ambito dell’esame del quarto motivo sollevato dinanzi al Tribunale. In tale contesto, lo studio universitario di cui trattasi è citato esclusivamente al punto 85 della decisione controversa, alla nota 25, per suffragare l’affermazione relativa alla presenza di tre altri importanti produttori di filtri depolveratori, potenziali concorrenti anche per quanto riguarda l’esportazione verso il Giappone e la Cina.
27 Si deve sottolineare a tal proposito che, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che gli elementi della decisione controversa che si riferiscono allo studio universitario di cui trattasi non rappresentavano il necessario fondamento della medesima e che le conclusioni della Commissione erano sufficientemente suffragate dagli altri elementi contenuti nella medesima decisione. Il Tribunale ha aggiunto, in tale punto, che da quest’ultima risultava che la Commissione aveva menzionato tale studio soltanto al fine di corredare di precisazioni ed esempi le considerazioni relative alla presenza della Wam ed alla sua posizione sul piano della concorrenza, in particolare nel settore dei trasportatori a coclea per cemento e dei filtri depolveratori, su taluni mercati europei ed asiatici.
28 Si deve aggiungere che un esame dettagliato della struttura del mercato non era necessario per determinare se gli aiuti in questione potessero avere un’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e rischiassero di provocare distorsioni di concorrenza.
29 Ai punti da 69 a 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi considerato che gli argomenti dedotti dalla ricorrente per quanto riguarda lo studio universitario di cui trattasi confermavano l’esistenza di una concorrenza, effettiva e non soltanto potenziale, tra la Wam ed altre imprese dell’Unione sui diversi mercati in cui operava. Il Tribunale si è inoltre pronunciato, in tale contesto, su un numero significativo di elementi fattuali riguardanti i diversi parametri settoriali ed economici relativi ai diversi mercati sui quali la Wam e i suoi concorrenti europei sono attivi.
30 Orbene, trattandosi di valutazioni di natura fattuale, è sufficiente ricordare che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.
31 La Corte ha altresì precisato che la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
32 Orbene, le valutazioni effettuate dal Tribunale per quanto riguarda gli scambi tra gli Stati membri e la concorrenza all’interno dell’Unione nel settore considerato non rivelano alcun travisamento di fatti o di elementi di prova.
33 In tali condizioni, la seconda parte del primo motivo dev’essere disattesa.
34 Detto motivo va quindi interamente respinto.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’autorità del giudicato e su una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE
35 Il secondo motivo si articola in due parti, ove l’una deduce una violazione del giudicato e l’altra un difetto di motivazione.
Sulla prima parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
36 La Repubblica italiana deduce che il Tribunale ha violato «l’autorità della cosa giudicata» e comunque l’articolo 296 TFUE, non ravvisando il difetto di motivazione in un caso in cui questo vizio «certamente sussisteva».
37 La Repubblica italiana osserva che il Tribunale e la Corte, nelle loro citate sentenze Italia e Wam/Commissione nonché Commissione/Italia e Wam avevano in particolare rilevato che gli aiuti in questione riguardavano non già mere esportazioni verso paesi terzi, bensì programmi di penetrazione commerciale verso tali paesi mediante lo stabilimento di basi di vendita in loco. Le spese relative non potrebbero quindi essere considerate spese di funzionamento normale dell’impresa. L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e la possibile distorsione della concorrenza all’interno dell’Unione non potrebbero pertanto considerarsi insite nel fatto che la Wam fosse presente sul mercato comune. La Commissione avrebbe quindi dovuto procedere ad un’analisi più approfondita degli effetti potenziali degli aiuti controversi sugli scambi e avrebbe dovuto fornire indicazioni supplementari sugli effetti che ne derivavano.
38 La Commissione sostiene che la prima parte del secondo motivo è irricevibile.
– Giudizio della Corte
39 Si deve dichiarare che la ricorrente, per suffragare la sua argomentazione, si limita a riprodurre, al punto 119 della sua impugnazione, i punti da 83 ad 89 della sentenza impugnata, concludendo che, «[d]ecidendo in tal modo, il Tribunale ha violato l’autorità della cosa giudicata insita» nelle citate sentenze Italia e Wam/Commissione nonché Commissione/Italia e ***.
40 Si deve altresì osservare che i punti da 122 a 131 dell’impugnazione riprendono i punti da 80 a 89 del ricorso di primo grado.
41 La ricorrente reitera quindi la sua argomentazione proposta in primo grado. Inoltre, essa non spiega in che modo i punti della sentenza impugnata mediante i quali il Tribunale ha respinto il terzo motivo dedotto dinanzi ad esso, ovvero i punti da 103 a 114 di detta sentenza, siano inficiati da un errore di diritto.
42 Orbene, si deve ricordare che un’impugnazione deve non soltanto indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, ma altresì gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda.
43 Non è conforme a tali precetti l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
44 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
Sulla seconda parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
45 La Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha omesso di rilevare una violazione dell’obbligo di motivazione che inficiava la decisione controversa, alla stregua delle precisazioni apportate al riguardo dalle citate sentenze Italia e Wam/Commissione nonché Commissione/Italia e ***.
46 La Repubblica italiana ritiene che il Tribunale non abbia illustrato le ragioni per le quali l’incentivo alla penetrazione verso mercati terzi avrebbe contemporaneamente potuto produrre un’incidenza diretta sugli scambi tra gli Stati membri. Una motivazione di questo tipo sarebbe dunque palesemente insufficiente rispetto a dette sentenze relative alla decisione del 2004.
47 La Repubblica italiana considera che l’errore di diritto è evidente per quanto riguarda l’obbligo di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata definisce gli elementi costitutivi dell’aiuto di Stato. L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, infatti, si avrebbe soltanto quando l’incentivo finanziario rende più facile la vendita sui mercati dell’Unione dei prodotti dell’impresa beneficiaria, o rende più difficile la vendita dei prodotti delle imprese concorrenti. Si avrebbe una distorsione della concorrenza all’interno dell’Unione quando l’incentivo finanziario migliora complessivamente la posizione competitiva dell’impresa beneficiaria rispetto alle concorrenti.
48 La Commissione rileva che la seconda parte del secondo motivo è irricevibile.
– Giudizio della Corte
49 Si deve rilevare che la seconda parte del secondo motivo riprende gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno del quarto motivo di primo grado. Infatti, i punti da 133 a 142 dell’impugnazione corrispondono in gran parte ai punti da 57 a 66 della replica depositata in primo grado.
50 Orbene, come ricordato in precedenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
51 L’argomentazione dedotta dalla ricorrente non soddisfa tali precetti e, pertanto, non può essere oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di svolgere il compito che le è affidato in materia di impugnazione.
52 Infatti se tale argomentazione contiene di certo riferimenti a punti della sentenza impugnata, essa non contiene al contrario alcun ragionamento diretto specificamente ad identificare errori di diritto che inficerebbero tali punti.
53 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
54 Il secondo motivo dev’essere quindi interamente respinto.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 1, paragrafo 1, lettera d), e 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 nonché su una violazione dell’autorità del «giudicato» e sulla «contraddittorietà»
Argomenti delle parti
55 La Repubblica italiana sostiene che la decisione controversa è erronea nella parte in cui si occupa dell’esistenza degli aiuti in questione in relazione a disposizioni regolamentari di esenzione.
56 La Repubblica italiana sottolinea che gli aiuti concessi alla Wam non erano direttamente collegati ai quantitativi di merci esportate o alla costituzione e gestione di reti di distribuzione. Si sarebbe trattato di aiuti finalizzati a consentire lo studio di taluni mercati terzi onde valutare se estendere ad essi la produzione, attraverso la costituzione di controllate locali o di joint venture, il che rientrerebbe nel concetto specifico di internazionalizzazione.
57 La Commissione ritiene che il terzo motivo sia irricevibile.
Giudizio della Corte
58 Si deve osservare che il terzo motivo, formulato in modo identico al settimo motivo di primo grado, riprende, in sostanza, l’argomentazione dedotta a sostegno di detto motivo dinanzi al Tribunale. Il punto 143 dell’impugnazione corrisponde infatti al punto 131 del ricorso di primo grado. Inoltre, i punti da 144 a 149 dell’impugnazione riprendono i punti da 132 a 137 di tale ricorso. Infine, il punto 150 dell’impugnazione è pressoché identico al punto 139 di detto ricorso.
59 L’argomentazione della ricorrente, quindi, senza neppure contenere elementi specificamente diretti ad individuare un errore di diritto che inficerebbe la sentenza impugnata, si limita a riprodurre il motivo e le argomentazioni ad esso sottese come già presentati dinanzi al Tribunale.
60 Pertanto, si deve necessariamente dichiarare che il terzo motivo non soddisfa i criteri di ricevibilità nell’ambito di un’impugnazione.
61 Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 e del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
62 La Repubblica italiana sostiene che la decisione controversa ha determinato l’entità degli aiuti da recuperare in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento stabilito al momento della concessione dei prestiti in questione e il tasso agevolato stabilito da tali prestiti.
63 Orbene, secondo la Repubblica italiana tale differenza sarebbe eccessiva. Come attesterebbe la decisione controversa, l’erogazione concreta degli aiuti in questione sarebbe avvenuta per fasi, di cui tre per il primo prestito e cinque per il secondo prestito, in date molto successive a quelle della concessione dei prestiti in questione. In queste date il tasso di interesse di mercato sarebbe stato inferiore a quello vigente al momento della concessione di detti prestiti. Il beneficio effettivo ottenuto dal destinatario sarebbe quindi stato pari alla differenza tra il tasso di mercato concretamente vigente alla scadenza delle singole rate ed il tasso agevolato.
64 La Repubblica italiana osserva che il Tribunale ha ingiustamente respinto le argomentazioni presentate al riguardo, sostenendo si dovesse applicare il principio dell’investitore normale attivo in un’economia di mercato. Infatti, se, com’è pacifico nel caso di specie, il tasso di interesse fosse stato un tasso fisso, al momento dell’erogazione concreta degli aiuti in questione, si sarebbe potuta avere rispetto al tasso di riferimento una differenza con quello esistente al momento della concessione dei prestiti in questione.
65 La Commissione sostiene che il quarto motivo è irricevibile, dal momento che la ricorrente riprende testualmente passaggi degli atti depositati dinanzi al Tribunale.
Giudizio della Corte
66 Si deve osservare che il quarto motivo è formulato in modo identico al nono motivo dedotto dinanzi al Tribunale. Inoltre, i punti 152 e 153 dell’impugnazione riprendono i punti 148 e 149 del ricorso di primo grado, mentre il punto 156 dell’impugnazione corrisponde al punto 84 della replica depositata in primo grado.
67 Si deve aggiungere che i rimanenti punti dell’impugnazione, ovvero i punti 154 e 155 della medesima, contengono una censura generale relativa all’istruzione del fascicolo di causa da parte del Tribunale. L’argomentazione sviluppata si limita ad affermare che l’applicazione del principio dell’investitore normale operante in un’economia di mercato per determinare il tasso di interesse pertinente appare «incomprensibile».
68 Orbene, e come sottolineato in precedenza, un’argomentazione siffatta, che non riguarda specificamente il ragionamento del Tribunale, non soddisfa le condizioni di ricevibilità nell’ambito di un’impugnazione dinanzi alla Corte.
69 Da quanto precede si evince che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.
70 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
71 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(*) Avvocato in Roma.
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