Insolvenza del datore di lavoro e crediti salariali scaduti prima dell’azione di dichiarazione di insolvenza (CGCE 28 novembre 2013 C–309/12)

 

Massima

E’ legittima la normativa di uno stato membro dell’Unione Europea il quale non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei (6) mesi prima dell’esercizio di una azione diretta alla dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro.

Ciò anche nel caso in cui i prestatori di lavoro abbiano avviato, prima di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il datore di lavoro per la determinazione dell’importo dei crediti con relativa riscossione coattiva. 

 

1. Premessa

Nella decisione del 28 novembre 2013 la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sulla interpretazione  degli articoli 4 e 10 della Direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980 (1) come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra G.V.N. nonché altre 17 persone  e il Fundo de Garantia Salarial IP (2), in merito alla copertura da parte di quest’ultimo dei crediti salariali dei ricorrenti nel procedimento principale nei confronti del loro ex datore di lavoro, che si trova in stato d’insolvenza.

L’articolo 3 della direttiva 80/987, nella sua versione iniziale, era del seguente tenore: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata”.

Gli articoli 3 e 4 della direttiva 80/987, nella sua versione iniziale, sono stati modificati dalla direttiva 2002/74. In base all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005 e applicano tali disposizioni ad ogni stato d’insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.

L’articolo 3 della direttiva 80/987, come modificata, stabilisce quanto segue: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

La direttiva 80/987, nella sua versione iniziale e come modificata, è intesa a garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela minima a livello dell’Unione europea in caso d’insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (3).

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte nella decisione in commento hanno precisato che la direttiva 80/987/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1980 relativa alla tutela dei prestatori di lavoro subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla Direttiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che non garantisce i crediti salariali scaduti oltre sei mesi prima dell’esercizio di un’azione diretta a far dichiarare l’insolvenza del datore di lavoro, anche quando i lavoratori hanno avviato, prima dell’inizio di tale periodo, un procedimento giudiziario contro il loro datore di lavoro al fine di ottenere la determinazione dell’importo di detti crediti e la relativa riscossione coattiva.

 

3. Rassegna giurisprudenziale

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consenta la qualificazione di “prestazioni previdenziali” per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C-69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav., 2010, con nota di Marco Mocella, “La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR”, 493)

 

La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia. (Corte di Giustizia 16/7/2009 C-69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav., 2010, con nota di Marco Mocella, “La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR”, 493)

 

Nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa a ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retribuivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza).

Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). (Corte di Giustizia 16/7/2009 C-69/08, Pres. Timmermans Rel. Kuris, in Riv. it. dir. lav., 2010, con nota di Marco Mocella, “La Corte di Giustizia e i limiti di applicabilità del Fondo di Garanzia per le retribuzioni diverse dal TFR”, 493) 

 

La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, osta a che un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un’influenza dominante su questa, perda in applicazione della giurisprudenza austriaca relativa ai prestiti di soci equiparabili ad un conferimento in capitale, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro, non pagati per insolvenza del datore di lavoro e riconducibili all’art. 4, n. 2, di tale direttiva quando, una volta resosi conto del venir meno del credito di tale azienda, abbia omesso per più di sessanta giorni di far seriamente valere il diritto alla retribuzione periodica che avrebbe dovuto essergli corrisposta. (Corte di Giustizia CE 11/9/2003 n. C-201/01, Pres. Puissochet, in Foro it., 2003, parte quarta, 493)

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; dal 2013 Tutor di Diritto Civile Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. M. Orlandi

 

__________

(1) Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, p. 23) (in prosieguo: la «direttiva 80/987, nella sua versione iniziale»).     

(2) Fondo di garanzia salariale.

(3) V. sentenze del 4 marzo 2004, Barsotti e a., C-19/01, C-50/01 e C-84/01, Racc. pag. I -2005, punto 35; del 16 luglio 2009, Visciano, C – 69/08, Racc. pag. I – 6741, punto 27, nonché del 17 novembre 2011, van Ardennen, C-435/10, Racc. pag. I -11705, punto 27. 

Sentenza collegata

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