La pergotenda è un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede, sottoponibile come tale al regime di edilizia libera, in quanto riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) e e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001.
L’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda; la copertura e la chiusura perimetrale che la pergotenda di norma realizza non presentano, proprio per il carattere retrattile della tenda, elementi di fissità, stabilità e permanenza; onde, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio idoneo alla creazione di nuovo volume o superficie (Tar Calabria Calabria, sez. II, 14/11/2022, n.2016; Tar Liguria, Sez. II, 23 giugno 2021, n. 571).
Per approfondimenti si consiglia: Manuale del condominio
Indice
1. Installazione di una pergotenda in condominio: limiti
Il singolo condominio che intende realizzare una pergotenda nella proprietà esclusiva deve necessariamente tener conto di eventuali divieti contenuti nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore e di quanto disposto dall’art. 1122 c.c.
A tale proposito è necessario che il condomino informi preventivamente l’amministratore del progetto che intende realizzare, affinché questi possa, successivamente, riferirne all’assemblea. Quest’ultima, solo in caso di violazione della norma o di inosservanza di un divieto espressamente contenuto nel regolamento, può impedire l’installazione o imporre la rimozione della struttura, oltre che agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni dal proprietario/contravventore. In ogni caso anche se una norma regolamentare dovesse vietare di eseguire sopraelevazioni o costruzioni sulle terrazze a livello, i proprietari di tali coperture potrebbero erigere una pergotenda; infatti l’installazione di una tale struttura in condominio – che costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno – non costituisce sopraelevazione a norma dell’art. 1127 c.c., non realizzando nuovi volumi, né una costruzione in senso proprio (Trib. Catania 8 febbraio 2020, n. 633).
Potrebbero interessarti:
Impianto termico centralizzato: distacco possibile se non arreca disagi al condominio
Annullabilità delibera condominio e diritti professionista incaricato
Tutela avverso possibili limitazioni dei diritti di veduta (art. 907 C.C.)
2. Pergotenda e diritto di veduta in appiombo
L’art. 907 c.c. pone un divieto assoluto a costruire a distanza inferiore ai tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo vicino, la cui violazione si realizza in forza del semplice fatto che la costruzione venga realizzata a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto sulla sua idoneità o meno ad impedire o ad ostacolare l’esercizio della veduta; pertanto, quando si è acquistato il diritto multidirezionale di avere vedute sul fondo del vicino, il proprietario di questo, nell’installazione di una struttura, deve rispettare le distanze in verticale e in appiombo, secondo le disposizioni di cui all’art. 907 c.c., per consentire le vedute dirette, oblique, e in appiombo e, quindi, tenersi a distanza di tre metri sotto la soglia dell’appartamento sovrastante. Tale limite, previsto dal codice civile come distanza minima, quindi, deve essere rispettato non solo in orizzontale, ma anche in verticale, cioè tra il proprietario del piano appena sottostante e quello posto al piano di sopra che, affacciandosi dalle proprie finestre non è più in grado di vedere in appiombo. Alla luce di quanto sopra si può affermare che in un condominio, qualora una pergotenda realizzata su una porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini ostacoli la veduta dalle finestre di altra proprietà esclusiva soprastante, trova applicazione la disciplina delle distanze dalle vedute, senza che ciò trovi ostacolo nella disciplina condominiale.
In senso contrario non possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 c.c. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (Cass. civ., sez. II, 27/02/2019, n. 5732).
3. Aspetti urbanistici
La pergotenda è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso (C.d.S 22 agosto 2018, n. 5008; C.d.S. 25 gennaio 2017, n. 306). Quanto sopra vale anche se la pergotenda non è costituita solamente dalla struttura portante e dalla tenda (apribile elettricamente), ma anche da sottili elementi verticali in vetro (VEPA) posti sui lati della struttura, che scorrono su binari direttamente collegati alla stessa e che sono ripiegabili manualmente su sé stessi tramite un sistema di “impacchettamento (Tar Emilia Romagna 25/09/2023 n. 256); tale considerazione è condivisibile se si tratta di antine frangivento, trasparenti non idonee a garantire alcun valore termico (cioè se non sono né impermeabili né isolanti).
Volume consigliato
Il volume è una guida completa sulla materia condominiale.
La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.
La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.
Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.
Manuale del condominio
Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.
Silvio Rezzonico | Maggioli Editore 2023
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento