Installazione telecamere del singolo condomino: problema del raggio d’azione

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Secondo le indicazioni del Garante della privacy (FAQ n. 12) il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del RegolamentoUE 2016/679 (GDPR). In particolare il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

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Indice

1. Installazione telecamere e raggio d’azione ristretto: Regolamento privacy

Il sistema di videosorveglianza del singolo condomino deve essere installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera riprenda esclusivamente uno spazio privato. L’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Così, ad esempio, il singolo partecipante al condominio potrà controllare la serranda del proprio box auto ma non l’intera corsia di marcia, ovvero potrà sorvegliare la porta d’ingresso alla propria abitazione ma non l’intero pianerottolo di disimpegno o la tromba delle scale o l’ascensore. In ogni caso l’ambito di comunicazione dei dati non deve eccedere la sfera familiare del titolare e le immagini non possono essere oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione. Ne discende, quindi, che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.

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3. Violazione del Regolamento privacy: il raggio d’azione esteso

La privacy è “potenzialmente” lesa anche se l’obiettivo sia puntato verso un viale condominiale, oggetto di servitù di passaggio o se la qualità delle immagini sia scarsa e ad essere inquadrati siano soltanto gli arti inferiori di coloro che la percorrono.
Tale ragionamento vale, a maggior ragione, se dalle caratteristiche della telecamera, risulta che l’obiettivo può essere orientato, oltre che in modo meccanico, anche tramite software, garantendo una visuale totale di 180° gradi ed è dotato anche della funzione di autotracciamento, che consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo visivo e di seguirlo automaticamente.
In virtù di tali caratteristiche, anche se l’installazione è autorizzata dall’assemblea, è evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata dei singoli condomini rispetto al godimento delle parti comuni che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera. Tuttavia se il pianerottolo dell’edificio condominiale è molto stretto è possibile installare un impianto di videosorveglianza, anche se di fatto viene ripresa pure l’area antistante la porta del vicino e l’ingresso dell’ascensore.  In un caso del genere, infatti, occorre mettere sul piatto della bilancia gli opposti interessi – il diritto alla sicurezza e all’incolumità, da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altro – e valutare quale sia maggiormente meritevole di tutela, tenendo comunque sempre conto delle caratteristiche proprie del caso concreto (Trib. Prato 29 giugno 2023 n. 440). Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

4. La ripresa di aree pubbliche: l’intervento del Garante

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali esclude pure che il proprietario di un immobile (compreso un condomino) possa installare telecamere il cui raggio d’azione sia idoneo a riprendere anche una piazza ed un parco giochi. In una vicenda recentemente esaminata, dalle indagini è emerso che una delle due telecamere (posizionata sulla porta di accesso dell’abitazione e orientabile mediante l’applicazione installata sullo smartphone) aveva una possibilità di movimento a 360°; tale dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva anche di registrare audio nelle immediatezze e di intervenire parlando attraverso il microfono. L’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree pubbliche è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
Il Garante, nel riscontrare la mancanza di tali presupposti, ha accertato l’illiceità del trattamento per violazione dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati di cui all’ art. 5 lett. a) e c) e dell’art. 6 par. 1 GDPR (provvedimento 12 ottobre 2023, n. 477).
Il proprietario dell’immobile però aveva provveduto a sostituire la telecamera con una fissa puntata sul proprio ingresso, cosi il Garante ha ritenuto sufficiente una sola ammonizione, ai sensi dell’art. 58 lett. b) GDPR.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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