Integra il delitto di ricettazione il rinvenimento all’interno di un’autofficina di un cospicuo numero di pneumatici recanti i segni identificativi della loro produzione

Federico Villa 05/02/21
Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza n. 37842 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: art. 648 c.p. – ricettazione –  dolo eventuale – acquisto di cose di sospetta provenienza – conforme all’orientamento giurisprudenziale S.U. 12433/2009.

La vicenda

La pronuncia de quo trae origine dal ritrovamento all’interno dell’autofficina dell’imputato di un cospicuo numero di pneumatici che recavano, ancora al momento del loro rinvenimento, il codice alfanumerico sopra apposto, senza che lo stesso soggetto agente fosse riuscito a fornire una valida e attendibile spiegazione circa la disponibilità delle cose di provenienza delittuosa.

L’imputato, dichiarato penalmente responsabile in entrambi i gradi di giudizio, decideva di proporre ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore di fiducia. Con tale atto di impugnazione, l’imputato forniva una ricostruzione alternativa della vicenda, senza però effettuare censure specifiche – se non di merito – alla ricostruzione effettuata in sentenza dalla Corte d’Appello di Bologna; di conseguenza, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.

 

Il dibattito giurisprudenziale sull’elemento soggettivo del reato di ricettazione

Uno dei temi più dibattuti del delitto di ricettazione, quantomeno fino alla pronuncia delle SS.UU del 2009[1], riguarda l’elemento soggettivo del reato, ossia la configurabilità del dolo eventuale.

Il problema riguarda (rectius, riguardava) la compatibilità o meno del dolo proprio del reato di ricettazione con il dubbio, inteso come stato d’incertezza e conseguente conflitto di giudizi sulla provenienza delittuosa della cosa. L’opzione ermeneutica prescelta si traduce anche in un minore o maggiore spazio applicativo della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., riguardante l’acquisto di cose di sospetta provenienza.

Senza voler entrare nel merito della questione, peraltro già ampiamente affrontata[2], le Sezioni Unite compongono l’acceso contrasto giurisprudenziale statuendo che il dolo eventuale è in sé compatibile con il delitto di ricettazione, ed escludendo che il semplice dubbio sulla provenienza illecita della cosa acquistata sia sufficiente a integrare un tale stato soggettivo. In particolare, con la pronuncia da parte della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione si afferma che “il dolo eventuale nella ricettazione si colloca su di un gradino più alto del mero sospetto [che integrerebbe, invece, la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.], configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto”.

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La sentenza n. 3784 del 15/12/2020 e il principio di diritto

La pronuncia della Suprema Corte qui in commento si pone in termini di continuità ermeneutica rispetto alla pronuncia a SS.UU. del 2009 e delle successive applicazioni giurisprudenziali[3].

In particolare, è proprio sulla ricezione e sul possesso degli pneumatici, ancora recanti il codice alfanumerico stampigliato, che depongono verso “la sussistenza nell’agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale) di acquistare beni di provenienza delittuosa, sia che si trattasse di un acquisto personale, sia che l’acquisto o la ricezione fossero avvenuti in concorso o per conto di altri”. Altresì, prosegue la Suprema Corte prendendo in considerazione la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., statuendo che la motivazione della Corte d’Appello di Bologna non è in alcun modo censurabile nella parte in cui viene escluso che l’imputato versasse in colpa “essendosi dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dei pneumatici acquistati ed avendo, ciò nonostante, realizzato la ricezione, senza fornire alcuna indicazione circa la provenienza lecita della re”.

In buona sostanza, come costantemente ribadito[4], in assenza di critiche specifiche alla ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello, esula dai poteri della Suprema Corte di Cassazione, giudice di legittimità, effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Di conseguenza, non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per l’imputato più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

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Note

[1] Ci si riferisce a Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., sentenza n. 12433 del 26/11/2009.

[2] Si veda in proposito M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank: nella ricettazione le Sezioni Unite riscoprono lelemento psicologico (nota a Cass. Pen. SS.UU. 26, novembre 2009, n. 12433, Nocera, in Cass. Pen., 2010, p. 2555 ss.

[3] Si vedano, tra le molte, Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza n. 29198 del 25/05/2010; Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, sentenza n. 20193 del 27/04/2017.

[4] Si veda, tra le molte, Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Penale, n. 25439 del 21/04/2017.

Federico Villa

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