Intelligenza artificiale ai tempi del Covid-19 e violazione dei dati personali

La riflessione giuridica sull’intelligenza artificiale è soprattutto una riflessione sul metodo. Si tratta di un fenomeno che, seppur di recente formazione va analizzato anche e soprattutto alla luce delle norme già esistenti. La predisposizione che le macchine intelligenti hanno nel sostituire un uomo nelle attività intellettive e cognitive, costituisce una vera e propria minaccia per l’umanità. Ma davvero queste macchine sono una minaccia per il nostro futuro? Alla luce dello scenario che oggi l’intera popolazione mondiale sta vivendo (Covid-19), fino a che punto possiamo essere sicuri che queste macchine “pensanti” un giorno sostituiranno l’uomo? Lo sviluppo della scienza da sempre ha visto e sottoposto alla propria ricerca lo studio della mente umana bilanciata in primis con lo sviluppo tecnologico e secundum con il trattamento dei dati personali alla luce del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

SOMMARIO: 1.Intelligenza artificiale e campo sanitario; – 2. L’uomo e l’intelligenza artificiale; – 3. Regolamento (UE) 2016/679; – 4. Trattamento dei dati personali e intelligenza artificiale in campo sanitario; 5- Conclusioni

1.Intelligenza artificiale e campo sanitario

Dare una definizione precisa e dettagliata di intelligenza artificiale(IA), non risulterebbe corretto.  L’IA abbraccia diversi aspetti e discipline: se dovessimo parlare di intelligenza artificiale nata intorno agli anni 50, allora facciamo riferiremo alla possibilità di creare delle macchine “pensanti” che in qualche modo assomigliano all’uomo; se invece dovessimo dare una definizione di intelligenza artificiale oggi, il nostro discorso si sposterebbe in un’ottica diversa perché l’ intelligenza artificiale ai giorni nostri, è molto lontana  dal “robot” che le nostre menti pensano quando sentono questo termine. Oggi, per IA, si intende comunemente la capacità di estrarre informazioni da queste macchine “pensanti” e contribuire con la ricerca moderna. Ricerca in tutti gli ambiti, da quello più colpito ovvero il campo penale (perché attraverso queste macchine si è data la possibilità di individuare con molta più semplicità il colpevole o movente in caso di omicidio), al campo medico che oggi dovuta all’emergenza covid-19 è quello più discusso. Ma quanto può essere utile l’intelligenza artificiale in questo settore? Se fino ad oggi questa disciplina veniva vista come una minaccia, oggi non lo è più per la maggior parte di noi. E’ grazie a queste macchine pensanti che riusciamo a capire in pochi minuti se una persona è affetta da covid-19 nonostante il tampone effettuato abbia dato esito negativo. In un’intervista rilasciata dal Dott. Quattrocchi[1], viene precisata l’importanza di queste macchine in campo di emergenza sanitaria e di tutti quegli strumenti messi a disposizione per salvare “vite umane”. Il Policlinico Campus Bio-Medico, del sistema sanitario regionale del Lazio, è il primo ospedale ad utilizzare in tutta Europa, il sistema di intelligenza artificiale adottato mesi fa dalla Cina (continente più colpito) per scoprire in tempi record i soggetti affetti da polmonite da covid-19 indipendentemente se presentano sintomi. Gli ingegneri Cinesi e tutto il personale del Policlinico hanno studiato come adattare il sistema dell’intelligenza artificiale alle esigenze e necessità della nostra nazione. Ci sono infatti delle persone che nonostante il tampone faringeo sia risultato negativo, hanno già un’avanzata compressione polmonare che corrisponde ai tipici sintomi da covid-19. Di fatti quindi l’intelligenza artificiale, sotto forma di macchina, svolge lo stesso compito di un radiologo professionista, ma ciò che li distingue è l’immediatezza dei risultati. Questo sistema è infatti più veloce, riesce a valutare le immagini con algoritmi complessi ma in maniera molto rapida. Ma allora l’intelligenza artificiale potrà sostituire l’uomo? Se è molto più rapida è veloce di uno specialista, la diagnosi sarà anche più sicura? La macchina è in grado di offrirci in tempi rapidi delle risposte precise, sarà in grado di distinguere se si tratta di una semplice polmonite o una polmonite da covid-19, ma mai si potrà pensare che il lavoro di un professionista venga rimpiazzato da una macchina. Alcuni studi però, ci dimostrano come una macchina può offrirci dei risultati eccellenti che il solo specialista senza l’aiuto di questa non riuscirebbe a darci. Allontanandoci dalla pandemia globale, infatti, pensiamo all’aiuto che le macchine hanno dato agli specialisti nella scoperta di piccoli tumori che ad occhio nudo erano di difficile individuazione. E’ perciò anche merito delle “machine learning” se alcune vite si sono salvate. Questo non mette assolutamente in dubbio la carriera e la bravura di uno specialista, ma ci fa capire che tutto, bilanciato correttamente, può dar vita ad ottimi risultati.

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La tutela della privacy in ambito sanitario

L’opera mira a fornire agli operatori del settore sanitario, pubblico e privato, gli strumenti per comprendere in modo chiaro e semplice la copiosa normativa relativa al trattamento dei dati sanitari, in modo che gli stessi possano adempiere con tranquillità agli obblighi su di loro gravanti, volti alla cura e alla protezione dei dati personali dei loro assistiti. In particolare, l’Autore, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dei dati sanitari, necessarie per poter individuare quali informazioni rientrano in detta categoria, si dedica all’esame di tutte le disposizioni che incidono sul loro trattamento: dal codice privacy fino al GDPR, passando per le linee guida adottate dal Garante nel corso degli anni in tema di dossier sanitario, siti web dedicati alla salute, referti on-line, indagini di customer satisfaction nonché per la normativa in tema di fascicolo sanitario elettronico. Il trattamento dei dati in ambito sanitario, in considerazione della delicatezza delle informazioni che riguardano lo stato di salute degli interessati, è sempre stato estremamente pericoloso. L’opera si rende ancor più utile oggi, in un mondo in cui anche nell’ambito sanitario i dati personali assumono un’importanza fondamentale e vengono trattati attraverso diversi strumenti tecnologici ed elettronici, rientrando la protezione di tali dati tra i principali adempimenti che i professionisti e le strutture sanitarie debbono curare per poter fornire le proprie prestazioni senza preoccupazioni di incorrere in responsabilità.Pier Paolo Muià Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.

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2. L’uomo e l’intelligenza artificiale

Sin da sempre, ci siamo interrogati sul perché fossero state create queste macchine e se il loro scopo era quello di agevolare il lavoro dell’uomo o sostituirlo integralmente. L’obiettivo dell’intelligenza artificiale non è solo quello di comprendere, ma è soprattutto quello di costruire, inventare e creare entità intelligenti, “super-dotate[2]”. Da qui possiamo già comprendere che non si parla di sostituire la macchina all’uomo, ma di creare una figura che lo superi o meglio uno strumento che collabori con esso. Oltre al suo decorso storico, tra l’uomo e l’intelligenza artificiale, ci sono molte differenze: mentre l’uomo può studiare, ragionare, porsi delle domande e cercare delle risposte, pensare che tutte le idee e formule migliori sono già state create da illustri scienziati e matematici, l’intelligenza artificiale cerca il modo, studia il come creare e inserire nuovi scienziati, matematici, come se fosse sempre alla ricerca di un quid pluris. Non si basa quindi su ciò che c’è, ma su ciò che potrà esserci, su ciò che con la ricerca si può riuscire a creare. A tal proposito, è opportuno citare una celebre frase di A. Einstein[3]:

“Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno.”

La macchina non deve perciò andare a sostituire l’uomo, ma deve cooperare con esso. La netta distinzione che però c’è tra uomo e macchina[4], risale ai caratteri di razionalità e irrazionalità: mentre l’uomo è un essere irrazionale, la macchina, viceversa, non lo è. In riferimento a questa distinzione, anni fa, si fece confusione. Alcuni credevano che molti autori, andando ad operare questa netta differenza, stessero indirettamente sottovalutando e screditando l’uomo, ritenendolo come essere irrazionale; un uomo che agiva non con la mente ma solo col cuore; un uomo che non riusciva a bilanciare “mente e cuore”. In realtà, tutto ciò che si voleva far capire, è che l’uomo vive di sentimenti, di emozioni, l’uomo riesce ad essere razionale nel momento in cui non ci sono affetti, non a caso oltre al cervello il suo organo centrale è il cuore[5]. La macchina invece non fa distinzione, la macchina è razionale senza se e senza ma. Il suo organo centrale è il motore, il suo cervello è un insieme di combinazioni, di fili e metalli che fanno sì da attribuirgli un’identità. Non ha legami, né affetti, ma è la più straordinaria opera creata dall’essere umano, forse secondo alcuni l’ultima straordinaria e brillante creazione dell’uomo. Uno degli scopi fondamentali dell’IA è stato quasi sempre quello di “costruire macchine che fossero più brave e capaci a prendere decisioni rispetto l’uomo. Ma prendere decisioni nel minor tempo possibile sta a significare prendere una decisione migliore? Quindi, la domanda è:” uomo e macchina possono essere messi sullo stesso piano? Qual è il rapporto che intercorre tra questi due?  Come può essere bilanciato l’interesse di entrambi? Cervello[6] e computer, sono entrambi in grado si assimilare notizie, elaborarle e se occorre a dare una risposta. L’unica differenza è che i computer sono attualmente privi di facoltà mentali ma è grazie a degli algoritmi complessi che riescono a dare una soluzione precisa e dettagliata.

 

 

3. Regolamento (UE) 2016/679

Il Regolamento n.679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si occupa della regolamentazione generale sulla protezione dei dati. E’ proprio l’intelligenza artificiale che si basa su dati che oggi sono di facile ricezione e spesso se prendiamo in riferimento alcune piattaforme come i social network, ci vengono forniti dagli stessi utenti. Diversi utilizzatori, anche semplicemente attraverso i quiz o giochi che facebook, instagram ed altri social network offrono, “acconsentono al trattamento dei dati personali”, identificando tutto ciò come una “consuetudine”. La realtà però è ben diversa perché se solo quegli utenti fossero a conoscenza del perché si chiamano dati personali[7] e qual è il vero significato di questa parola che tanto sentiamo dire, allora forse le cose cambierebbero. Il Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016[8] ‘‘relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ma anche alla libera circolazione di questi dati il quale a sua volta abroga la Dir. 95/46/CE’’ 16 e il Reg. (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ‘‘in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche’’, cerca di dare una spiegazione a tutto questo. Il termine che racchiude tutti questi regolamenti, è quello che oggi comunemente chiamiamo diritto alla privacy ovvero quel diritto che permette la riservatezza dei nostri dati personali a meno che non ci sia il nostro consenso. In un certo senso si vuole tutelare il soggetto interessato a una tutela dei suoi dati personali e ad una non intromissione di un terzo nella propria vita privata. L’istituto nasce per la prima volta negli Stati Uniti d’America come to be let alone (essere lasciato solo) e arriva i Italia intorno agli anni 60-70. I primi riferimenti legislativi risalgono alla convenzione dei diritti dell’uomo, il concetto è stato poi riportato ed espanso anche in vari accordi internazionali, esempio emblematico è l’accordo di Schengen e successivamente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in modo particolare all’art.8[9]. La nostra Costituzione (1942) non ha mai fatto espresso riferimento alla privacy, ma questa non è una colpa che dobbiamo attribuire ai nostri padri costituenti in quanto il diritto va sempre storicizzato[10], ciò vuol dire che in base al periodo storico in cui ci troviamo, andiamo a creare, modificare o abrogare norme. Col tempo però tenendo conto delle esigenze della collettività e di un interesse comune, leggendo attentamente gli articoli della costituzione, si desume che ci sono numerosi riferimenti tra le righe di varie disposizioni che fanno menzione alla privacy. In modo particolare faccio riferimento agli articoli 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero. Tutti questi sono oggi identificati come dati personali e/o sensibili. Ampio spazio dobbiamo lasciarlo all’articolo 2 della Costituzione perché nella misura in cui parla di “diritti inviolabili dell’uomo”, è lì che subentra il diritto alla privacy. In Italia si inizia a parlare per la prima volta di privacy in alcune sentenze della corte di Cassazione e solo con il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n 196, si ha un codice in materia di protezione dei dati personali. Da qui si ha perciò la certezza che il diritto alla privacy non è solo quel diritto che vede trattati i propri dati personali con espresso consenso, ma anche tutte quelle tecniche organizzative che qualsiasi persona deve rispettare per non violare questo diritto.

 

4. Trattamento dei dati personali e intelligenza artificiale in campo sanitario

Il Reg (UE) 2016/679 ha avuto maggior impatto sul campo sanitario e in modo particolare sul trattamento dei dati personali in campo sanitario. Per comprendere il regolamento però, bisogna andare a ritroso perché nel codice della privacy i dati personali potevano essere trattati solo con il consenso del soggetto interessato. Quanto appena dichiarato però, è venuto meno con l’entrata in vigore del reg.(ue) 2016/679 all’art.6[11]. Il Regolamento introduce per la prima volta una definizione di “dati relativi alla salute”, di cui si era fatta confusione nel codice della privacy, secondo cui tali dati consistono[12] ne:” i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Secondo la nostra Cassazione[13], tutte le volte che si parla di dati riguardanti la salute ed il sesso degli interessati, si sta parlando di una branchia di informazioni individuata come “dati super sensibili” in quanto toccano la parte più intima della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate. Pertanto, essi beneficiano di una protezione rafforzata. Senza dubbio in questo campo come in tutti gli altri campi, il consenso deve essere informato e specifico e deve essere prestato liberamente dal soggetto interessato senza costrizioni. In particolare il Regolamento richiede che il consenso venga prestato attraverso un atto ‘affermativo’ e chiaro dell’interessato e la predisposizione di quest’ultimo a cliccare caselle preselezionate in cui l’interessato deve semplicemente “spuntare” la casella o il silenzio-assenso dell’Interessato non sono sufficienti e non possono costituire una forma di consenso valido ai sensi del Regolamento. L’interessato ha comunque un diritto di fondamentale importanza e cioè può revocare in un qualsiasi momento il proprio consenso la quale non pregiudica la liceità del trattamento. Diverso sarà invece il caso in cui il consenso deve essere prestato da un soggetto minore di età che nel nostro ordinamento giuridico corrisponde ad un soggetto che ha un’età inferiore ai 18 anni, perché il consenso sarà lecito solo se prestato da un genitore o se è espresso e autorizzato dal titolare[14]. Oggi però, si è creata la c.d “sanità elettronica o digitale”, che riduce i tempi e massimizza i costi. Se da un lato questa creazione comporta degli sviluppi, dall’altro provoca un incremento di dati personali. La direttiva madre, nel 1995, era stata creata con due precisi obiettivi e cioè salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati dei cittadini tra gli Stati membri. Ci si rese conto però che non si riusciva a garantire ai dati personali una corretta protenzione, motivo per il quale oggi nel Regolamento Europeo del 2016, troviamo dei requisiti indispensabili ai fini del trattamento dei dati personali quali: “ principio di trasparenza (informativa e consenso), principio dell’accountability, principio della privacy by design e by defaunt.”

5-Conclusioni

Il regolamento Europeo 2016/679 ha l’obiettivo di superare la “direttiva madre” Dir. 95/ 46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché´ alla libera circolazione di tali dati. Tutto questo perché all’epoca anche la tecnologia non era quella di oggi, non esistevano smart phone, ne social network. Il regolamento europeo viene infatti emanato sullo scenario di un’evoluzione tecnologica avanzata. Diverse basi giuridiche concorrono a legittimare il trattamento dei dati personali, ma il modello culturale, sul quale si base il Regolamento e` quello dell’autodecisione. Tale logica, sebbene mitigata dall’accountability, non può essere applicata a grandi masse di dati. Sulla base di ciò che oggi la nostra nazione e l’intera popolazione mondiale sta vivendo, non dobbiamo più vedere le macchine artificiale come una minaccia per l’umanità, perché mai una macchina integralmente andrà a sostituire il lavoro dell’uomo, ma può aiutare questo ad ottenere miglior risultati e nuove scoperte in un breve tempo possibile. La cooperazione tra uomo e macchina è un connubio perfetto, collaborare per creare, soprattutto in alcuni campi come quello medico, creare per distruggere, per far tornare a sorridere, per regalare vite umane.

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Note

[1] Direttore della UOC di Diagnostica per Immagini, Carlo Cosimo Quattrocchi in un intervista rilasciata a Radio.it:” Il sistema di intelligenza artificiale è in grado di fornire una risposta in 20 secondi partendo dall’analisi delle immagini della TC polmonare.

Il tasso di attendibilità è del 98,5 percento ed è stato testato con pieno successo su pazienti anonimizzati in cieco dai medici radiologi del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, guidati dal Direttore della UOC di Diagnostica per Immagini Prof. Carlo Cosimo Quattrocchi e dal Direttore dell’Imaging Center Prof. Bruno Beomonte Zobel.”

[2] A.Turing , Meccanismo Computazionale e intelligenza, Città Nuova- Editore 2018

[3] Fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero e statunitense. Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, che mutò in maniera radicale il paradigma di interpretazione del mondo fisico, fu attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica.

[4] S.Spadaro, Il problema del Symbol Grounding. Lineamenti di analisi tra filosofia della mente, intelligenza artificiale e neuroscienze Maggioli Editore 2018

[5] Sebastiano B. Andrea C., Daniela Carlucci, S. Andrea G., Francesca J. Donato M., Andrea P., Simone P. Massimiliano R., Francesco S., Giovanni S. Gilberto T.  – Dall’intelligenza artificiale all’intelligenza umana, Maggioli Editore 2018.

[6] S.Bedessi, Intelligenza artificiale e fenomeni sociali, Maggioli Editore 2019.

[7] Art.4 reg.(UE) 2016/679:” Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

[8] Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea.

[9] Carta dei diritti fondamentali Art,8:” Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.

[10] G.Perlingieri in Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Edizione Scientifiche Italiane 2015;

[11]  Reg.(ue) 2016/679 art.6:” La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.”

[12] Reg.(ue) 2016/679;

[13] Cassazione. civ., sez. VI, sent. del 11 gennaio 2016, n. 222; sez. I, sent. del 7 ottobre 2014, n. 21107; sez. I, sent. 1 agosto 2013, n. 18443; sent. 8 luglio 2005, n. 14390.

[14] Reg.(ue) 2016/679 art.8:” Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione”:

  1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

  1. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
  2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Carmina Valentino

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