Il nuovo progetto prevede il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale attraverso l’utilizzo di strumenti digitali innovativi quali: l’Intelligenza artificiale, il network science e del data visualization; strumenti che si inseriscono nel contesto di rinnovazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione che, in conformità al «Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione», sta procedendo alla transizione interamente al digitale delle sue piattaforme.
Nella nota dell’Agenzia delle Entrate l’obiettivo prefissato risulta quello «di innovare, diffondere ed integrare ulteriormente all’interno dei processi e delle attività legate al contrasto dell’evasione fiscale quanto già realizzato in questi anni nell’ambito dell’analisi avanzata dei dati, in termini di metodologie, di processi e di tecnologie»[1]. Vi è quindi una perfetta integrazione con i programmi dell’Unione Europea indirizzati a digitalizzare e rendere più eco-sostenibili le economie e le piattaforme della Pubblica Amministrazione di ogni singolo Stato membro.
In particolare, il nuovo progetto, grazie all’utilizzo delle tecnologie digitali, avrà l’obiettivo di «innovare i processi di valutazione del rischio di non-compliance»[2] affinché si possa realizzare un nuovo sistema volto all’individuazione di quei soggetti che verranno ritenuti ad alto rischio di evasione od elusione fiscale.
Di particolare rilievo l’aggiunta all’interno del comunicato della natura degli atti che verranno emanati ovvero non la traduzione in atti impositivi, automatici, ma la loro necessità di essere inseriti all’interno di un processo, più ampio, fondato sul principio del contraddittorio, della collaborazione e della buona fede tra amministrazione fiscale e contribuente[3].
Progetto, obiettivi ed ambiti di intervento
L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato questo progetto nell’ambito della tax compilance ormai destinata ad essere interamente digitalizzata sia nell’erogazione dei servizi sia nel perseguimento della lotta all’elusione e all’evasione fiscale; l’utilizzo di strumenti quali il machine learning (all’interno dell’ambito dell’intelligenza artificiale), del network science e del data visualization (denominato anche «analisi visuale delle informazioni») porteranno ad un’innovazione nella gestione dell’immensa mole di dati in possesso dell’Agenzia che, nel rispetto della protezione del dato personale e del rapporto di collaborazione e buona fede (principi ai quali fa espressamente riferimento più volte nel comunicato), potrà quindi avvalersi di uno strumento di analisi avanzato ed innovativo che le permetterà di sfruttare le tecnologie digitali in maniera strategica.
Riguardo invece la definizione e l’utilizzo degli strumenti digitali innovativi viene data all’interno della nota un’indicazione sommaria ed incompleta, volta a definire in termini generali (con l’auspicio di chi scrive che sia dovuto solo alla natura di fase primordiale del progetto) della natura e dell’utilizzo di tali strumenti; sicuramente una menzione esplicita anche alla trasparenza nell’utilizzo di tali strumenti e sulla gestione dei dati dei contribuenti poteva essere un ulteriore punto fermo del progetto, tuttavia risulta assente.
In particolare, riguardo l’intelligenza artificiale «l’ausilio di tecniche di apprendimento automatico (machine learning) accelera i processi decisionali, sempre sotto controllo da parte degli analisti, e ne aumenta l’accuratezza e l’efficacia. L’adozione dell’Intelligenza artificiale nel dominio economico e fiscale è indicato nell’atto di indirizzo del MEF»[4]; in merito al data visualization ovvero l’analisi visuale delle informazioni «l’adozione di interfacce innovative “uomo-macchina” (ad esempio modalità visuali fluide e intuitive di “navigazione” dei dati), consente di potenziare le capacità degli analisti, accelerando e rendendo più intuitivo e naturale il loro processo di acquisizione e trattamento delle informazioni rilevanti»[5]; in ultimo il network science consiste nella «rappresentazione dei dati sotto forma di reti permette di far emergere con maggiore facilità relazioni indirette e non evidenti tra soggetti (ad esempio relazioni tra società) che possono essere correlate a schemi di evasione e di elusione fiscale difficilmente individuabili con le tradizionali tecniche di analisi»[6].
Possibili implicazioni sull’utilizzo degli strumenti digitali avanzati sulla privacy dei cittadini
L’utilizzo di strumenti digitali avanzati pone necessariamente degli interrogativi e delle riflessioni sulla gestione e l’analisi dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’interesse pubblico, di ogni singolo contribuente. Se appare evidente, come reso noto all’interno del comunicato stampa del 4 marzo 2021, che il rispetto della privacy, della protezione dei dati personali e in ultimo del principio del contraddittorio con il contribuente[7], siano stati dichiarati come fondamentali alla base della strategia del progetto presentato alla Commissione Europea, ciò non toglie che la gestione di una mole di dati così impegnativa non possa creare problemi di natura procedimentale e sostanziale; volendo qui solamente ricordare quanto sia stata complessa la transizione alla fatturazione elettronica per imprese e professionisti.
In ultimo, un interessante pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, pone in luce un aspetto interessante: l’interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema contributivo risulta prevalente sulla privacy del singolo.
Il caso in esame è la pronuncia sulla controversia «L.B. v. Hungary, n. 36345/16» del 12 gennaio 2021, in questa occasione la parte ricorrente lamentava la presunta violazione al suo diritto alla privacy in quanto il governo ungherese, tramite la sua agenzia fiscale, aveva inserito i dati di tale contribuente in una lista nera (c.d. black list) governativa che risultava essere consultabile e accessibile da chiunque.
La ratio di questa scelta da parte del governo ungherese risultava conforme alla politica utilizzata nella lotta all’evasione fiscale per stimolare le aziende ad avere una posizione contributiva regolare.
La Corte nella sua pronuncia ritiene appunto legittima la pubblicazione di tali informazioni che quindi non vanno a costituire una lesione della privacy del ricorrente in quanto l’ampiezza che viene riconosciuta ai singoli Stati nel perseguimento di una politica fiscale risulterebbe lesiva solo nel caso in cui sia irragionevole il bilanciamento tra l’interesse dello Stato e del singolo cittadino[8].
In questa discussa pronuncia, che non ha nemmeno preso in considerazione il General Data Protection Regulation (GDPR) nonostante fosse già in vigore da tempo, la Corte ha concesso, in virtù probabilmente della sovranità statale, una «grave intrusione e potenzialmente pericolosa, nella vita privata del ricorrente in quanto l’autorità nazionale ha condotto un bilanciamento insoddisfacente tra i rispettivi interessi in gioco»[9] (citando il parere dissidente dei giudici Ravarani e Schukking).
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Note
[1] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[2] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[3] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[4] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[5] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[6] Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 4 marzo 2021.
[7] Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate E. M. Ruffini presso la VI Commissione Finanza e Tesoro, Senato della Repubblica, 4 marzo 2021.
[8] L.B. v. Hungary, n. 36345/16.
[9] L.B. v. Hungary, n. 36345/16.
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