Intelligenze Artificiali e diritto d’autore

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Sino a pochi anni fa era impensabile che una macchina potesse avere un’idea o creare qualcosa essendo dei meri supporti per l’attività dell’uomo. Eppure, oggi, le Intelligenze Artificiali ( in seguito A.I.) sono in grado di dialogare, di dipingere e di compiere altre attività che abbiamo sempre ritenuto fossero di appannaggio esclusivo dell’uomo. Sorge quindi, spontaneamente, una domanda: può l’opera di una A.I. essere tutelabile sotto il profilo del diritto d’autore? Può essere brevettabile? A questo ed altri problemi abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”

Indice

1. L’opera è brevettabile?


Le legislazioni della maggioranza degli stati sembrano concordare nel ritenere che l’invenzione, l’idea, la creazione siano possibili soltanto grazie all’intervento della mente umana e solo quest’ultima può creare un qualcosa di nuovo, innovativo. Negli Stati Uniti l’ufficio del registro, confermando la linea di pensiero tradizionale, ha dichiarato che registrerà un’opera originale attribuendo la paternità a condizione che l’opera sia stata creata da un essere umano. Questa decisione è conforme ad un noto precedente giurisprudenziale, e precisamente Feist Publication – Rural Telephone Service Company, Inc. 499 U.S. 340 ( 1991), secondo cui il lavoro intellettuale è fondato nei poteri creativi della mente. Eppure un’eventuale opera creata da una I.A. è fondata nei poteri creativi della mente, tuttavia questa mente non è umana. Nella stessa problematica incorrono le eventuali idee brevettabili, atteso che la Legge statunitenze sul punto indica chiaramente come inventore l’individuo. Sul punto occorre evidenziare che già in precedenza la giurisprudenza si è espressa contro l’ottenimento dello status di inventore in capo alle persone giuridiche poiché le persone concepiscono le idee, non le aziende [1] ( Cfr. New Idea Farm Equip. Corp. v. Sperry Corp, 916 F.2d 1561, 1566, N. 4 ( Fed. Cir. 1990).
Sul punto, a livello nazionale, il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale” dedica una sezione, a cui rimandiamo per approfondire

FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024

2. La giurisprudenza europea


Posizione non dissimile è stata assunta anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui il carattere di originalità necessario per l’applicazione del copyright deve necessariamente scaturire dalla creazione intellettuale dell’autore ( decisione Infopaq C-05/08). Ciò premesso, il problema potrebbe risolversi attribuendo al creatore dell’A.I., o all’utilizzatore che ha dato gli input opportuni, la creazione della nuova opera/idea che, eventualmente, potrebbe considerarsi un’opera derivata[2] Questa soluzione è applicabile fin quando l’uomo sarà necessario al procedimento di creazione dell’A.I ma, e quest’epoca non è certamente lontana, quando l’Intelligenza Artificiale non necessiterò più dell’apporto umano durante la fase creativa? Il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione ad elaborare criteri per definire una creazione intellettuale propria da parte della macchina pertanto, apparentemente, aprendo alla possibilità che il soggetto elettronico  sia titolare della proprietà intellettuale tuttavia sorge spontaneo chiedersi chi sarà il beneficiario dei diritti patrimoniali e dei diritti morali? L’Arabia Saudita ha recentemente concesso la cittadinanza ad un robot, Sophia, e il software Shibuya Mirai ha ottenuto la residenza in Tokyo, Giappone, aprendo quindi ad un nuovo soggetto giuridico: persone elettroniche che potrebbero essere centri di imputazione di diritti morali e patrimoniali. Altra soluzione potrebbe essere equiparare le opere dei Soggetti Elettronici alle opere orfane di cui al. D.Lgs 10 Novembre 2014, n. 163 in attesa, in questo caso, di capire come la legge possa colmare il vuoto normativo delle opere create esclusivamente dall’A.I. senza alcun intervento umano. In ogni caso, a parere di chi scrive, l’opera dell’A.I. dovrebbe essere sempre riconducibile, e quindi tutelabile, al creatore dell’A.I. o, in via alternativa e qualora il suo contributo sia stato essenziale, all’utilizzatore apparendo, quantomeno allo stato dell’arte, eccessivo attribuire soggettività giuridica in capo ad un soggetto elettronico. Ad oggi a livello europeo è stato elaborato l’AI At, che raccoglie una serie di provvedimenti in materia di intelligenze artificiali.

Formazione per professionisti -Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale-


Corso online in diretta a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi
Siamo ampiamente immersi nell’era dell’intelligenza artificiale e ogni giorno ne scopriamo gli impatti e le potenzialità, i benefici e i rischi.
In questo webinar, saranno esaminate da vicino le sfide legali emerse con l’avvento dell’AI nelle creazioni originali; saranno approfondite le attuali leggi e regolamentazioni, anche mediante l’analisi di casi studio significativi.
Saranno discusse le prospettive future di questo affascinante contesto, che ormai non può essere ignorato, per tentare di coglierne tutte le opportunità e i vantaggi, salvaguardando i diritti di chi crea.
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Note

  1. [1]

    Emanuel Quinn, Artificial Intelligente Litigation: Can the Law Keep Pace with the Rise of the Machines?

  2. [2]

    White paper exploring legal, ethical and policy implication of artificial intelligence, M. Stankovic, Ravi Gupta, B. A. Rossert, G.I. Myers, M. Nicoli,

Dott. Lione Federico

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