La sentenza numero 2_2012 della Corte dei Conti della Lombardia ci insegna, seppur in poche righe, quali sono le strette connessioni ( e differenze) nell’applicazione dell’articolo 28 della Costituzione, fra la norma di responsabilità civile extracontrattuale di cui all’articolo 2043 cc _DA APPLICARE ALLA PA INTESA COME APPARATO_ cc con il primo comma dell’art. 1 della legge n. 20/1994 sulla responsabilità amministrativa, personale, dei dipendenti pubblici
RIASSUMENDO
L’articolo 2043, quale clausola generale della responsabilità extracontrattuale, ben si adatta a delineare la responsabilità civile della pa intesa come apparato
L’articolo 2043 non distingue i singoli gradi dell’elemento psicologico della colpa (né del dolo.ovviamente)
In virtù del secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione, la responsabilità civile del singolo operatore economico pubblico, si trasferisce all’Ente pubblico di appartenenza
La condanna dello Stato non significa imputazione automatica dei danni anche nei confronti del singolo responsabile
La responsabilità amministrativo-contabile è caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa grave (o del dolo, ovviamente)
Di conseguenza, solo il giudice della Corte dei Conti dovrà verificare, caso per caso, il grado della colpa del convenuto, quale persona fisica, s sul paradigma dell’art. 2236 c.c
DI CONSEGUENZA:
pur se nella fattispecie possa ritenersi inverato il paradigma aquiliano della responsabilità, nella sua peculiare connotazione afferente alla responsabilità della p.a., va non di meno respinta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice nei confronti dei convenuti, non essendo riscontrabile nella dinamica degli eventi sopra illustrati (anche) l’elemento soggettivo della colpa grave che deve necessariamente caratterizzare, a quest’ultimo riguardo, i fatti e le omissioni commessi dai pubblici dipendenti.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 2 del 2 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
Sennonché, ciò che è stato sufficiente in sede giudiziaria ordinaria per la condanna delle Amministrazioni – intese come apparato – al risarcimento del danno sofferto dal Sig. Isella, non è tale – in quanto non automaticamente traslabile – per quanto concerne la responsabilità amministrativa dei funzionari e dipendenti dello Stato sottoposti alla giurisdizione di questa Corte. Questo tipo di responsabilità, infatti, ha canoni suoi propri ed elementi strutturali tipici che ne connotano la specialità rispetto alla clausola generale della responsabilità civile dell’art. 2043 c.c.
Sovviene, al riguardo, per quanto ne occupa, il primo comma dell’art. 1 della legge n. 20/1994, secondo cui “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è…limitata…alle omissioni commesse con…colpa grave”.
Ne consegue che, soltanto una condotta omissiva, che assuma i connotati di un comportamento gravemente colposo, è idonea a generare una responsabilità amministrativa-contabile.
Se, infatti, un tale tipo di condotta, tenuta in violazione degli obblighi connessi ad una posizione di garanzia (quale quella di ogni pubblico dipendente ed a maggior ragione di un militare dell’Arma), può costituire fonte di responsabilità civile per l’Amministrazione di appartenenza del dipendente ex art. 28 Cost., la stessa può costituire fonte di responsabilità personale del pubblico dipendente di tipo amministrativo-contabile, una volta che sia accertata non solo la sua valenza eziologica ma anche la sua natura gravemente colposa.
La clausola generale di responsabilità civile, si connota cioè – per quanto concerne la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione di questa Corte in materia di contabilità pubblica ex art. 103, secondo comma Cost. – dell’elemento specializzante costituito da un comportamento connotato da colpa grave: ciò che implica l’accertamento di una condotta di straordinaria ed evidente negligenza rapportabile alla trascuratezza di quel grado di accortezza che contraddistingue gli obblighi di natura professionale sul paradigma dell’art. 2236 c.c. e la specifica posizione di garanzia di un militare dell’Arma, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Ne consegue, ulteriormente, che, pur se nella fattispecie possa ritenersi inverato il paradigma aquiliano della responsabilità, nella sua peculiare connotazione afferente alla responsabilità della p.a., va non di meno respinta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice nei confronti dei convenuti, non essendo riscontrabile nella dinamica degli eventi sopra illustrati (anche) l’elemento soggettivo della colpa grave che deve necessariamente caratterizzare, a quest’ultimo riguardo, i fatti e le omissioni commessi dai pubblici dipendenti.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 2 del 2 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia.
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