Intercettazioni: la Corte di Strasburgo sulla violazione del rispetto della vita privata

Lo scorso 23 maggio 2024, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo si è pronunciata sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione in relazione alla legalità della perquisizione domiciliare e dell’intercettazione delle conversazioni telefoniche disposte nei confronti del ricorrente, nell’ambito di un procedimento nel quale lo stesso non era direttamente coinvolto.
La prima doglianza relativa alla perquisizione domiciliare è stata dichiarata irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno; per quanto concerne la seconda doglianza inerente alla disposizione delle intercettazioni telefoniche del ricorrente, la stessa ha trovato accoglimento, sul punto la Corte ha dichiarato all’unanimità la violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Sul versante normativo vengono in evidenza gli artt. 266-271 c.p.p., relativi all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni e l’art. 8 della Convenzione EDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
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Indice

1. I fatti

Nel 2017, nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di un agente di polizia, avvenuto nel 1989, venivano sottoposte ad intercettazione cinque utenze telefoniche utilizzate dal ricorrente, il quale non era tuttavia tra i soggetti indagati.
Con mandato del 2018, la procura disponeva la perquisizione del domicilio del ricorrente e di due immobili di cui lo stesso disponeva, poiché dalle intercettazioni si apprendeva della presenza al loro interno di documenti. Attraverso la visione del mandato, il ricorrente veniva a conoscenza che le sue utenze erano state sottoposte ad intercettazione. Per un valido supporto per professionisti in materia di intercettazioni consigliamo: La nuova disciplina delle intercettazioni dopo la riforma Nordio

FORMATO CARTACEO

La nuova disciplina delle intercettazioni dopo la riforma Nordio

Il tema delle intercettazioni da tempo è uno dei più dibattuti e diversi sono stati gli interventi normativi che lo hanno interessato. Il presente volume offre una disamina completa della normativa attualmente in vigore che regolamenta la materia delle intercettazioni (telefoniche e non), alla luce dei recenti interventi legislativi, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversionedel D.L. n. 105/2023 (decreto Giustizia) alla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (riforma Nordio), nonché della rilevante pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2023.L’attenzione è rivolta agli aspetti pratici ed operativi della disciplina, con particolare riguardo alle varie forme di intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali), alle nuove tecnicheutilizzate (come il trojan), e alla disciplina relativa alla acquisizione dei tabulati telefonici. Molto curata ed approfondita è la ricognizione dei principi operanti in materia elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.Paolo Emilio De Simone,Magistrato presso il Tribunale di Roma.Rosalba Cornacchia,Magistrato presso il Tribunale di Ferrara.Raffaella Montesano,Avvocato del Foro di Roma.

Paolo Emilio De Simone, Rosalba Cornacchia, Raffaella Montesano | Maggioli Editore 2024

2. La tesi sostenuta dal ricorrente e la posizione del Governo italiano

Il ricorrente con ricorso n. 2507/19, lamentava la violazione dell’art. 8 CEDU, avvenuta attraverso i provvedimenti di perquisizione domiciliare e di intercettazione, nei confronti dei quali sosteneva l’impossibilità nell’ordinamento italiano di contestare la legalità e la necessità.
Inoltre, quanto alle intercettazioni, affermava la mancanza di base legale, ritenendo che l’art. 267 c.p.p. non facesse riferimento alle persone che possono essere sottoposte a tale provvedimento, difettando il criterio della prevedibilità, ed essendo stato il ricorrente sottoposto ad intercettazioni, sebbene difettasse della qualità di indagato e non avesse alcun ruolo nella perpetrazione del reato.
Il Governo italiano sosteneva l’irricevibilità del ricorso, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interno; per quanto concerneva le perquisizioni poste in essere, il Governo riteneva che il ricorrente avrebbe potuto ai sensi degli artt. 257 e 234 c.p.p. presentare richiesta di riesame e in quella sede chiedere l’annullamento del mandato e la restituzione delle cose sequestrate, sollevando questioni inerenti alla legalità del provvedimento di perquisizione.
Quanto all’intercettazione, il Governo osservava che il ricorrente avrebbe potuto ottenere copia di qualsiasi atto giudiziario ex art. 116 c.p.p., ciò gli avrebbe consentito di intentare un’azione giudiziaria, avrebbe inoltre potuto chiedere la distruzione delle conversazioni registrate.
Il Governo inoltre osservava come l’ordinamento giuridico nazionale offrisse garanzie contro l’arbitrarietà dei provvedimenti di intercettazione, essendo misure sottoposte al vaglio del PM e del GIP.
Tanto per le intercettazioni che per le perquisizioni il Governo riteneva che sarebbe stato possibile impugnare dinnanzi alla Corte di Cassazione le decisioni contestate.
Il ricorrente riteneva a sua volta che i provvedimenti con i quali si disponeva la perquisizione e l’intercettazione, non fossero abnormi e come tali non fossero suscettibili di ricorso diretto in Cassazione. Per quanto concerneva la perquisizione, il ricorrente sosteneva che la richiesta di riesame potesse essere esperita avverso il sequestro di beni, non avverso un mandato di perquisizione. Il ricorrente affermava che ciò che egli contestava era il provvedimento di perquisizione in quanto lesivo nel caso di specie dell’art. 8 della Convenzione. Per ciò che atteneva all’intercettazione, il ricorrente riteneva che nell’ordinamento italiano fosse consentito richiedere la distruzione, ma non fosse consentito contestare la legalità e la necessità di un provvedimento che disponesse l’intercettazione.

3. Norme che vengono in rilievo

L’art 8 CEDU rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”, prevede al primo comma il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Al secondo comma esclude l’ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto. Un’ingerenza è possibile solamente nel caso in cui sia prevista dalla legge, essa inoltre deve costituire una misura che sia necessaria nell’ambito di una società democratica alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla protezione della salute o della morale, al benessere economico del paese, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati. In relazione alla violazione dell’art. 8 la Corte verifica prima facie che la pretesa del ricorrente riguardi almeno uno dei quattro interessi tutelati dall’articolo, i quali vengono valutati in maniera ampia anche quando uno specifico diritto non è enunciato espressamente all’interno dell’art. 8 ma suscettibile di essere ricondotto nel suo campo di applicazione. La Corte contempera inoltre gli interessi dei ricorrenti con quelli dei terzi che sono tutelati a loro volta in altre disposizioni della Convenzione o dei Protocolli, in tal senso il riferimento alla valutazione del criterio della necessità in una società democratica.
La disciplina inerente alle intercettazioni si trova nel capo IV del libro III del codice penale; nel caso di specie l’art. 8 della Convenzione entra in relazione in particolar modo con la disciplina racchiusa all’interno dell’art. 269 c.p.p. che si occupa della conservazione della documentazione in seguito ad attività di intercettazione. In particolare esso prevede che i verbali e le registrazioni siano custoditi in apposito archivio presso l’ufficio del Pubblico Ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Gli interessati quando la documentazione non è necessaria al procedimento chiedono ai fini di tutela della riservatezza la distruzione, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio, le operazioni di distruzione avvengono sotto il controllo del giudice e delle operazioni è redatto apposito verbale.

4. Intercettazioni e violazione del diritto alla vita privata e familiare: la sentenza della Corte

La Corte, osserva come nell’ordinamento italiano, un mandato di perquisizione domiciliare possa essere soggetto a riesame se ad esso è allegata un’ordinanza di sequestro. Nel caso di specie, la Corte ritiene che le argomentazioni del ricorrente in merito alla legalità e alla necessarietà del mandato di perquisizione e del sequestro, si sarebbero potute sollevare in sede di riesame, non essendo precluso tale rimedio alle persone interessate che non sono sospettate o imputate del reato. La Corte dichiara pertanto l’irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, per quanto concerne la perquisizione domiciliare.
Per ciò che riguarda il profilo delle intercettazioni, la Corte osserva che l’art. 269 c.p.p. consente a persona interessata, estranea al procedimento di chiedere al giudice la distruzione dei dati che la riguardano, tuttavia, affinché ciò avvenga è necessario che i dati siano inutili al prosieguo del procedimento. Nell’ordinamento italiano, pertanto, non risulta sussistere un controllo sulla legalità e necessità del provvedimento con il quale si dispone l’intercettazione. Inoltre, la Corte rileva come un ricorso in Cassazione nel caso di specie non sia una strada percorribile, in quanto non si tratta di provvedimento abnorme. Sulla base delle sopra esposte argomentazioni, per quanto concerne il profilo del ricorso attinente alle intercettazioni, la Corte, respinge l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo.
La Corte entrando nel merito della questione ritiene che l’intercettazione di conversazioni private, nonché la loro trascrizione costituisca un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata. La Corte ritiene che la legge debba garantire non solo la prevedibilità dell’applicazione del diritto interno, ma anche la sua necessarietà, essa deve dunque essere redatta con sufficiente chiarezza, in modo che siano prevedibili le circostanze e le condizioni in cui i poteri pubblici possono disporre siffatte misure. La Corte rileva inoltre, che alle persone estranee al procedimento non viene notificato avviso della conclusione delle operazioni di intercettazione, le stesse potrebbero pertanto non venire mai a conoscenza del provvedimento disposto nei loro confronti e questo non gli consentirebbe successivamente di adire l’azione giudiziaria.
La Corte afferma sulla base di tali motivazioni, la violazione dell’art. 8 CEDU.

5. Conclusioni

Il caso prospettato risulta essere di grande interesse, poiché la Corte interviene in materia di intercettazioni disposte nei confronti di soggetti non sottoposti a procedimento, per segnalare alcune lacune della normativa italiana. In particolar modo la Corte nel corpo della sentenza afferma: “in materia di misure di sorveglianza segreta, la legge deve indicare, in quanto garanzie minime contro gli abusi di potere, i seguenti elementi: la natura dei reati che possono dar luogo a un mandato di intercettazione, le categorie di persone che possono essere sottoposte a intercettazione, la durata massima dell’esecuzione della misura, la procedura da seguire per l’esame, l’utilizzo e la conservazione dei dati raccolti, le precauzioni da prendere per la comunicazione dei dati ad altre parti, e le circostanze nelle quali può o deve essere operata la cancellazione o la distruzione delle registrazioni”; tale posizione giurisprudenziale era già stata affermata dalla giurisprudenza della Corte nei casi Weber e Saravia, Roman Zakharov. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il quadro legislativo italiano risulta essere carente nell’indicazione delle categorie di persone che possono essere sottoposte a intercettazione; tali misure sono infatti state disposte nei confronti di un soggetto che non era sospettato di reato, in mancanza di una disciplina univoca, che si ponga in linea con il principio di legalità e con i suoi corollari quali il principio di determinatezza e di prevedibilità delle circostanze nelle quali determinati provvedimenti sono suscettibili di trovare applicazione.
Si auspica nel solco della giurisprudenza della Corte un’integrazione di tale dato normativo.

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Tania Dalila Chirchirillo

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