Intercettazioni: interpretazione diversa dal giudice di merito

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Quando è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito. Per un valido supporto per professionisti in materia di intercettazioni consigliamo: La nuova disciplina delle intercettazioni dopo la riforma Nordio

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 45119 del 4-10-2023

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Indice

1. La questione: interpretazione dell’intercettazione


Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 90, oggetto dei capi 15) e 16) dell’imputazione provvisoria.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno degli indagati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva plurimi vizi della motivazione, in parte mancante, in parte illogica e contraddittoria, per travisamento delle intercettazioni ambientali e telefoniche.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato.
In particolare, per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini, dopo avere dedotto che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017), osservavano come, proprio alla luce del compendio indiziario emerso da queste risultanze investigative, l’ordinanza impugnata non avesse risolto il tema della affectio societatis, atteso che, a loro avviso, essa non enucleava gli elementi significanti e se di norma la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, era in grado di integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo in quanto, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro, tenuto conto altresì del fatto che, se anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019), l’ordinanza de qua, sempre per la Corte di legittimità, non chiariva tale profilo, né affrontava il tema della durata della partecipazione del ricorrente, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021).
Da tutto quanto sin qui esposto se ne faceva quindi derivare che la motivazione resa, se poteva risultare esaustiva quanto alla sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico, si rivelava però apparente, carente e assertiva, quanto alla partecipazione del ricorrente.
Il Supremo Consesso, dunque, annullava l’ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p..

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito.
Si richiama difatti in tale pronuncia un orientamento nomofilattico che chiarisce ciò, e segnatamente quello secondo il quale, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba ricorrere per Cassazione e si voglia prospettare, in questa sede, un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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