Intercettazioni: le modifiche alla disciplina in Gazzetta

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge che apporta modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

Allegati

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 83 del 9 aprile del 2025, la legge, 31 marzo 2025, n. 47 (d’ora in poi: legge n. 47 del 2025), con cui sono state apposte delle modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modificazioni.
Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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Indice

1. La modificazione all’art. 267, co. 3, cod. proc. pen. (durata delle intercettazioni)


Per quanto riguarda il codice di procedura penale, il legislatore è intervenuto sull’art. 267 cod. proc. pen., che, come è noto, regola i presupposti e le forme del provvedimento (captativo).
Difatti, l’art. 1, co. 1, legge n. 47 del 2025 interviene su siffatto precetto normativo nei seguenti termini: “All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».”.
Dunque, per effetto di tale innesto legislativo, è stato introdotto “un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni”[1], nel senso che, alla luce di questo novum normativo, è adesso possibile derogare a siffatto lasso temporale “nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti”[2], fermo restando però come tali elementi debbano “essere oggetto di espressa motivazione”[3], non essendo pertanto sufficiente addurre una mera motivazione implicita. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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Cosa cambia nel processo penale

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2. Le modifiche previste per l’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203


Per quanto invece concerne l’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, intitolato “Modifica alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, il quale, come è risaputo, “prevede una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale nelle quali è possibile derogare ai limiti e ai presupposti fissati dall’art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione” [4], l’art. 1, co. 2, legge n. 47 del 2025 emenda codesta disposizione legislativa nella susseguente maniera: “All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,»”.
Quindi, alla luce di tali cambiamenti, da un lato, “intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, [si] limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell’art. 267 c.p.p.[5], vale a dire alla disposizione che prevede, tra l’altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano “gravi indizi di reato” e se l’intercettazione sia “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini””[6], dall’altro, “intervenendo sul comma 2 dell’art. 13, [si] fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che essa opera «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale[7]»”[8].

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3. Diritto transitorio


Per quanto inerisce il diritto intertemporale, come rilevato da autorevole dottrina (GATTA), la “nuova disciplina, una volta in vigore, sarà applicabile secondo il principio tempus regit actumanche in relazione a fatti commessi prima della sua introduzione e – parrebbe di capire in assenza di una norma transitoria – anche alle operazioni in corso” [9].
Questa sono in sostanza le novità introdotte da tale legge.
Non resta dunque che attendere come siffatta normativa troverà applicazione in sede giudiziale.

Note


[1] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 373 del 4 novembre del 2024 (Schede di lettura), A.C. 2084 (Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione), in camera.it.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
[4] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 181 del 13 febbraio del 2025 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), A.C. 2084 (Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione), in camera.it.
[5] Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono ”. 
[6] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 181 del 13 febbraio del 2025 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), A.C. 2084 (Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione), in camera.it.
[7] I cui primi due periodi, non modificati dalla normativa qui in commento, come è notorio, stabiliscono quanto segue: “Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1”.
[8] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 181 del 13 febbraio del 2025 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), A.C. 2084 (Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione), in camera.it. In particolare, come rilevato da autorevole dottrina (GATTA), “i reati soggetti al regime speciale dell’art. 13 d.l. n. 152/1991, in relazione ai quali non opera la nuova disciplina e, pertanto, il limite dei 45 giorni [sono i seguenti]: reati di criminalità organizzata, reati comuni commessi col metodo mafioso o col fine di agevolazione di un’associazione mafiosa (cfr. l’art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023); delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; reati commessi con finalità di terrorismo; delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; minaccia col mezzo del telefono; reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti indicati dall’art. 371 bis, comma 4 bis c.p.p.” (G. L. GATTA, Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin, 24 marzo 2025, in sistemapenale.it) e a “questi reati vanno aggiunti, per effetto di un rinvio all’art. 13 d.l. n. 152/1991 operato dall’art. 6, co. 1 del d.lgs. 9 dicembre 2017, n. 216: i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale” (ibidem). Per converso, il limite massimo di 45 giorni rileverà per i “reati quali l’omicidio e i reati in tema di stupefacenti (fuori dai contesti di criminalità organizzata), lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, la rapina, reati fiscali o finanziari” (G. L. GATTA, Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin, 24 marzo 2025, in sistemapenale.it).
[9] G. L. GATTA, Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin, 24 marzo 2025, in sistemapenale.it.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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