L’interesse legittimo nel quadro delle garanzie costituzionali

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Una fra le questioni più interessanti, affrontate dagli studiosi di diritto amministrativo, è quella di offrire, a coloro che si approcciano alla materia, una definizione dell’interesse legittimo. 

Indice

1. La storia della nozione di interesse legittimo


Diverse le teorie che, nel corso del tempo, si sono confrontate sull’argomento, offrendo pregevoli riflessioni.
La dottrina amministrativa, in relazione al tema, ha osservato che questo rappresenta: “una situazione giuridica soggettiva, correlata al potere della pubblica amministrazione e tutelata in modo diretto dalla norma di conferimento del potere, che attribuisce al suo titolare una serie di poteri e di facoltà volti ad influire sull’esercizio del potere medesimo, allo scopo di conservare o acquisire un bene della vita”.[1] Tale concezione è importante in quanto sottolinea le peculiarità della figura in relazione al bene, oggetto della specifica tutela.
Storicamente, si osserva come un primo riconoscimento è presente nelle leggi amministrative della seconda metà dell’Ottocento, ed in modo particolare nella L.5992/1889 che delineò il sistema della tutela giurisdizionale dell’interesse pubblico, ma in modo specifico la sua presenza emerge nella redazione del testo della Carta costituzionale.
Lo scritto richiama esplicitamente l’interesse legittimo negli articoli 24, 103 e 113 Cost. in relazione ai diversi ambiti nei quali è menzionato. L’articolo 24 dispone che: ”tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. 
Nel 1947 la scelta dei Costituenti raccoglie il comune sentire in materia, equiparandone la tutela al diritto soggettivo, ed offrendo un punto fermo nel sistema costituzionale italiano. Potrebbe interessarti anche: Interesse legittimo: procedimento e provvedimento ampliativo

2. La disciplina giuridica dell’interesse legittimo


L’interesse legittimo, da quanto si comprende, è al centro dei rapporti giuridici ed in modo particolare di quelli che intercorrono tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.
Differenziazione e qualificazione rappresentano alcuni dei principi che ne regolano la disciplina.
Gli elementi che compongono la particolare situazione possono essere ricondotti al contenuto dell’interesse dato dal bene della vita, e dal proprio riconoscimento in un rapporto giuridico con un ente pubblico.
Sul punto, la storica pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite, numero 500 del 1999 dispone che:”la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l’attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento”.
Secondo la teoria generale, l’interesse legittimo si incontra nel momento in cui si entra in contatto con una Pubblica Amministrazione anche se, nel corso del tempo, non sono mancati tentativi di scoprirne la presenza anche in altri settori dell’agere giuridico, come ad esempio nel diritto privato.
Andrea Torrente, nel suo manuale, osservava che: ”la figura dell’interesse legittimo è frequente nel diritto amministrativo, non mancano tuttavia esempi nel diritto privato: secondo un’autorevole dottrina, ad es. le norme che regolano il funzionamento delle assemblee di una società per azioni sono stabilite nell’interesse della società, ma il socio il cui interesse sia leso da una deliberazione adottata con violazione delle norme stesse può agire per l’annullamento della deliberazione ( art.2377 cod .civ ):potere che sarebbe quindi concesso a tutela di un interesse legittimo dei soci[2]”.
La Pubblica Amministrazione, nella cura delle varie situazioni giuridiche soggettive, e del sotteso rapporto giuridico, è tenuta al rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, e economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, evidenziati nell’articolo 97 della Costituzione.
L’articolo 103 del dettato costituzionale richiama gli organi che sono preposti alla tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi, evidenziati nella giurisdizione del giudice amministrativo. La norma dispone che:” il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.
Studi in materia sottolineano che: ”il giudice amministrativo può conoscere anche situazioni giuridiche di diritto soggettivo (giurisdizione esclusiva), ma come prevede l’articolo 103 sopra riportato, solo” in particolari materie indicate dalla legge[3]”.
Nel 2010 il codice del processo amministrativo raccoglie, in un unico corpus normativo, i principi che regolano l’azione giurisdizionale. Il giusto processo, l’effettività, la ragionevole durata, la sinteticità degli atti rappresentano alcuni di questi. L’articolo 1 della citata fonte dispone che: “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.
Per quanto osservato, l’interesse legittimo viene tutelato dai richiamati organi o anche dalla medesima autorità tramite l’accesso ai ricorsi amministrativi.
Il D.P.R del 24 novembre 1971 numero 1199 sottolinea tale possibilità, tra cui emerge la disciplina del ricorso al Presidente della Repubblica. Il rimedio si presenta alternativo ad una richiesta giurisdizionale. Il ricorso, secondo il principio di effettività dell’azione amministrativa, è esperibile in particolari e ben determinate ipotesi. L’articolo 8 della fonte dispone che:” contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse. Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
Il ricorso gerarchico e quello in opposizione rappresentano le altre possibilità richiamate dalla legge.

3. Le conclusioni


Per quanto premesso, l’interesse legittimo si presenta come una figura di peculiare rilievo all’interno della realtà giuridica italiana. La Costituzione, la legge e l’ordinamento ne hanno sottolineato l’importanza per la salvaguardia delle singole posizioni della collettività.

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Note


[1] M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Mulino, 2013, pag.133.
[2]  A. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 62
[3]  M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, Mulino, 2013, pag.472

Gianluca Giorgio

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