Successo della Banca: sono legittimi gli interessi anatocistici per i contratti successivi al 2000 anche se c’è sproporzione tra tasso debitore e creditore; in mancanza dei d.m. rilevanti per la determinazione del TEGM, il giudicante non può procedere all’accertamento tramite ctu; è nulla l’eccezione di applicazione di tassi ultralegali e di condizioni peggiorative, formulata senza indicazione del tasso applicato
Indice
- 1. Il fatto
- 2. Legittimi gli interessi anatocistici anche con sproporzione tra tasso debitore e creditore
- 3. In mancanza dei d.m. rilevanti per la determinazione del TEGM, il giudicante non può procedere all’accertamento tramite CTU
- 4. È nulla l’eccezione di applicazione di tassi ultralegali e delle condizioni peggiorative, formulata senza indicazione del tasso applicato
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1. Il fatto
Il Tribunale di Castrovillari, in data 13.6.2023 ha emesso la sentenza n.822, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui venivano sollevate eccezioni di:
- illegittimità degli interessi anatocistici in un contratto di c/c sorto successivamente al 2000;
- usurarietà degli interessi;
- applicazione di tassi ultralegali e di condizioni peggiorative.
La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Francesco Perri (STUDIO LEGALE PERRI) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
2. Legittimi gli interessi anatocistici anche con sproporzione tra tasso debitore e creditore
Il Tribunale di Castrovillari, ex art.120 Tub ed ex art.2, 2°c. Del. Cicr 9.2.2000, ha sancito la legittimità degli interessi anatocistici relativi ad un rapporto di c/c bancario sorto successivamente all’anno 2000, precisando che “nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.”
In relazione alla presunta sproporzione tra la misura del tasso creditore e quella del tasso debitore, il Magistrato precisa che l’eventuale sproporzione tra i due tassi di interesse non incide sulla clausola di capitalizzazione e “non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa”.
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3. In mancanza dei d.m. rilevanti per la determinazione del TEGM, il giudicante non può procedere all’accertamento tramite CTU
Il Tribunale di Castrovillari in merito alla asserita usurarietà eccepita dal correntista, ha sancito che, se non sono stati prodotti in giudizio i decreti ministeriali da cui si evincono i TEGM ed i tassi soglia, al Magistrato “è inibito l’accertamento (mediante consulenza tecnica contabile) della fondatezza o meno della eccezione di usurarietà” perché, trattandosi di atti amministrativi, non trova applicazione il principio iura novit curia, ex art. 113, 1° comma, c.p.c..
4. È nulla l’eccezione di applicazione di tassi ultralegali e delle condizioni peggiorative, formulata senza indicazione del tasso applicato
Il giudicante ha respinto l’eccezione del correntista di presunta applicazione di interessi ultra legali, perché formulata in maniera vaga, in quanto non era stato indicato né il tasso in concreto applicato, né il tasso soglia di riferimento e neanche gli importi che, addebitati illegittimamente, avrebbero dovuto determinare il presunto indebito da restituzione.
Il Magistrato ha seguito medesima ratio per rigettare la doglianza del correntista in merito alla presunta illegittima applicazione di condizioni economiche peggiorative che sarebbero state praticate in corso di rapporto, dal momento che il correntista non ha provato né il quantum delle stesse, né il riferimento temporale in cui sarebbero state praticate.
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