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Breve disamina dell’istituto.
L’interrogatorio di garanzia rappresenta uno degli istituti del diritto processuale penale, volti all’attuazione del diritto di difesa, tutelato costituzionalmente dagli articoli 13 e 24. Esso costituisce, altresì, il primo momento utile di incontro fra il giudice e il soggetto sottoposto a misura cautelare, così da corroborare o indebolire i presupposti per l’applicazione della stessa. L’importanza assunta da tale strumento trova sostegno nel rigore dei termini ai quali deve sottostare. In caso di custodia cautelare in carcere l’interrogatorio deve tenersi entro 5 giorni dall’esecuzione della misura; nel caso di un’altra tipologia di misura, il termine è pari a 10 giorni.
I termini suddetti sono stabiliti a pena di inefficacia della misura. A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo comma 1 cpp «nella parte in cui non prevede che le misure coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine di 10 giorni»[1]
Il ruolo del giudice è quello di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura, ovverosia le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza.
Il contrasto interpretativo.
Il contrasto interpretativo nasce dalla suddetta premessa, concernente la natura dell’istituto in esame e l’estrinsecazione dello stesso.
Con sentenza del 5 Giugno 2020, le Sezioni Unite[2] hanno posto risoluzione ad una complessa questione di diritto processuale penale, sulla quale – già da tempo – si erano formati orientamenti contrapposti. Il contrasto verteva su uno dei motivi addotti mediante il ricorso per Cassazione, ovverosia l’impossibilità di equiparare la celebrazione dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare ad un giudizio a cognizione piena e la conseguente necessità di dar luogo all’interrogatorio, per una corretta esecuzione di una qualsiasi misura cautelare.
Invero, la difesa dell’imputato proponeva impugnazione avverso il provvedimento mediante il quale il tribunale rigettava la richiesta di inefficacia, di revoca o di sostituzione della misura cautelare, disposta nei confronti dell’assistito, a seguito dell’appello del pubblico ministero, contro l’ordinanza reiettiva del giudice per le indagini preliminari.
Secondo la difesa, punto cardine indiscusso dell’imprescindibilità dell’interrogatorio è l’art. 294 c.p.p., secondo il quale l’applicazione di una misura cautelare personale deve essere preceduta o seguita – rispettando determinati termini – dall’espletamento dell’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare. Tale istituto è fondamentale per valutare la sussistenza e la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari della misura adottata. Permaneva
tuttavia il dubbio sulla sua concreta funzione nell’ambito dell’accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari.
Per tale ragione, la Sesta Sezione Penale rilevava un contrasto giurisprudenziale ed il Primo Presidente aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, nel Gennaio 2020.
Orientamenti.
Secondo un primo orientamento[3], cui ha dato seguito la pronuncia impugnata, in un contesto come quello verificatosi, non è necessario procedere ad interrogatorio, poiché il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno. Il contraddittorio pieno del dibattimento, infatti, assorbe l’esigenza dell’interrogatorio.
I tempi stringenti imposti dal codice per l’interrogatorio, si giustificano con l’esigenza dell’imputato di avere un contatto diretto con il giudice, in modo da avere la possibilità di obiettare in relazione alla gravità indiziaria e rendere meno consistenti i presupposti della misura. Il dibattimento, al contempo, rende superfluo l’interrogatorio. Un simile caso di instaurazione del contraddittorio sussiste allorquando il giudice dell’appello cautelare emetta il provvedimento, secondo l’art. 310 c.p.p.; in tale ipotesi, associare al contraddittorio, l’interrogatorio di garanzia sarebbe indice della c.d. “superfetazione difensiva”, che esula di gran lunga dal diritto inviolabile di difesa sancito dalla Costituzione.
In base ad un secondo orientamento[4], non si può prescindere dall’interrogatorio di garanzia, salvo che non sia iniziato il dibattimento. L’interrogatorio non può essere sostituito dalla possibilità di rendere dichiarazioni spontanee nell’ambito dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare. Ciò è dovuto sia alle differenze sostanziali fra dichiarazioni spontanee ed interrogatorio, sia al carattere meramente eventuale delle prime.
Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, nella risoluzione del contrasto giurisprudenziale, pongono l’attenzione sulla natura dell’istituto e sull’esercizio pieno del diritto di difesa, da parte dell’interessato.
Per quanto concerne la prima questione, la Suprema Corte afferma che la funzione dell’interrogatorio di garanzia non muta anche qualora esso si verifichi nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all’inizio di questo, considerata la sua imprescindibilità e non sostituibilità. Ciò è affermato da due storiche sentenze della Corte Costituzionale[5]. La libertà dell’individuo si identifica quale diritto indiscutibile, che necessita di uno spazio reale in cui l’indagato possa fornire elementi di segno opposto a quelli che porterebbero alla privazione della stessa.
Nonostante la centralità dell’istituto in esame, l’interrogatorio di cui all’articolo 294 c.p.p. non costituisce sempre un momento ineliminabile, poiché in talune situazioni apparirebbe come superfluo e dunque non essenziale. Nella sentenza in commento le Sezioni Unite delineano tre eventualità distinte, in cui la figura dell’interrogatorio si palesa – o meno – in modo differente. Nelle prime, l’istituto assume rilevanza, anche al di fuori della fase delle indagini, perché le condizioni circostanziali sono assimilabili a quelle della fase investigativa; nelle seconde, esso è previsto quale strumento preventivo di difesa; infine, nelle terze l’interrogatorio non è contemplato in alcun modo, poiché sostituito da equivalenti mezzi di tutela, ritenuti egualmente efficaci.
In relazione alla seconda questione, la Cassazione pone l’attenzione sulle differenze di tutela presenti nelle varie fasi processuali e nei diversi momenti nei quali si verifica un “dialogo tra
soggetti”. Nell’ipotesi in esame ha luogo un vero e proprio contraddittorio, a fronte dell’ordinario iter di applicazione in una misura cautelare, il quale avviene inaudita altera parte. Inoltre, la disciplina del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva è stata modificata nel 2015[6], prevedendo maggiori tutele per l’imputato. Il comma 6 dell’art. 309 c.p.p. offre a quest’ultimo la possibilità di comparire personalmente in udienza, attuando pienamente il diritto al contraddittorio[7].
L’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. non ha una funzione ex se, bensì strettamente correlata alla tutela del soggetto che deve necessariamente essere posto nella condizione di interagire attivamente nella fase cautelare del processo.
Oltre a quella di cui si discute, vi sono altre ipotesi in cui non è previsto l’espletamento dell’interrogatorio; ad esempio nel caso della trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura cautelare ex art. 276 c.p.p., non si dà luogo all’interrogatorio per la sostituzione della misura con altra più grave.
La Corte è così giunta all’ elaborazione del seguente principio di diritto: in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del gip, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta.
Estrinsecazione del diritto di difesa
In conclusione, è opportuno formulare alcune considerazioni. Se il diritto ad una difesa piena e soddisfacente costituisce un cardine indiscusso del processo penale italiano, è bene constatare che lo stesso può possedere manifestazioni molteplici, a seconda della circostanza in cui ne emerge l’esigenza ed in base alla fase processuale specifica. In tale quadro, l’importanza del contraddittorio è mutevole e non può rappresentare un segmento invariabile che si ripropone, di volta in volta, allo stesso modo. Invero, il legislatore attua il diritto di difesa secondo modalità diversificate, tenendo conto delle reali contingenze presenti nelle varie tappe processuali. A titolo di esempio, nella disciplina dell’applicazione delle misure cautelari nel procedimento della responsabilità amministrativa degli enti, emerge la figura del contraddittorio anticipato, di cui all’art. 47 del d.lgs. 231/2001. In quest’ambito, risulta infatti necessario tenere in debita considerazione il potenziale pregiudizio che possa derivare all’ente dall’applicazione di una misura cautelare, così da anticipare la fase interlocutoria. In altre ipotesi, l”interrogatorio di garanzia viene addirittura eliso dalla presenza del dibattimento, che fornisce all’imputato le medesime rigorose tutele; si pensi al caso in cui la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna, divenendo superfluo procedere all’interrogatorio. Allo stesso modo, quando si verifica la trasgressione di determinate prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, la sostituzione o il cumulo della misura con altra più grave non comportano l’attuazione dell’interrogatorio del prevenuto. Analogamente, non si procede all’interrogatorio di garanzia qualora la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna[8]. Sull’argomento si è espressa altresì la Corte Costituzionale, secondo la quale la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità di espletamento, che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso purchè si tratti di scelte discrezionali non irragionevoli[9].
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Note
[1] Corte Cost. n. 95, 4 aprile 2001.
[2] SS.UU. n. 17274, 5 giugno 2020.
[3] Cass. Sez. VI, n. 50768, 12 novembre 2013; Cass. Sez. II, n. 38828 del 25 maggio 2017.
[4] Cass. Sez. VI, n. 6088 del 20 novembre 2014.
[5] Corte Cost. n. 77, 24 marzo 1997; n. 32, 1 febbraio 1999.
[6] “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modiche alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”. L. n. 47 del 16 aprile 2015.
[7] Cass. Sez. VI, n. 14958 del 5 marzo 2019.
[8] SS.UU. n. 18190 del 22 gennaio 2009.
[9] Corte Cost. Ord. N. 350 del 29 luglio 2005.
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