Interruzione della prescrizione e notificazione invalida

Redazione 10/07/19
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Con il presente approfondimento si vuole rispondere alla seguente domanda: un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione la cui notificazione è invalida, mantiene intatto il suo effetto interruttivo?

Nel far ciò si prenderà in particolare in esame il caso in cui le persone trovate presso il destinatario della notificazione ed in sua assenza si rifiutino di ricevere il plico.

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 Quadro normativo di riferimento

In base all’art. 2943 del codice civile (rubricato “interruzione da parte del titolare”) la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
In base alla stessa disposizione, la prescrizione è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

In base all’art. 2945 del codice civile (rubricato “effetti e durata dell’interruzione”), per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione.

La Legge del 20 novembre 1982, n. 890 disciplina poi dettagliatamente le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta.

Rifiuto di ricevere il plico notificato: nullità o inesistenza della notificazione?

Sia dato il caso in cui le persone trovate presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico.

Occorre innanzitutto distinguere tra nullità e inesistenza della notifica.

Si ha inesistenza della notifica quando il tentativo di notifica sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sia possibile ritenere susssistente alcun collegamento con il destinatario.

Si ha invece nullità della notifica, tra l’altro, nel caso del mancato compimento di formalità previste dall’art. 8 l. n. 890/1982, per la notificazione mediante il servizio postale.

In sintesi, in base a tale disposizione, se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale è data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente con annotazione in calce della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella l. n. 890/1982 dà luogo a una nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso.

Tuttavia, secondo Cass. n. 17023/2011, la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Ad esempio, non vi sarà sanatoria per raggiungimento dello scopo a seguito dell’opposizione proposta con atto di citazione quando l’azione in giudizio sia stata esercitata solo in forza di una seconda notificazione, valida ma tardiva. In tal caso non risulterebbe alcun comportamento della parte destinataria idoneo a sanare la nullità della prima notificazione.

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Inidoneità della notificazione nulla ad interrompere la prescrizione

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, qualora sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell’atto, anche in considerazione del fatto che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio inficia la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima. In tal senso, si veda ad esempio Cass. n. 7847/2017.

A questo si aggiunga che la rinnovazione della notificazione nulla non comporta effetti interruttivi della prescrizione con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida.

Infatti, l’art. 2943 c.c., comma 1, del codice civile, nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, sembra aver stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto.

A nulla rileva la (solo apparentemente contraria) disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, ha evidentemente riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione (in tal senso Cass. n. 7617/1997, n. 16692/2002, n. 15489/2006, n. 11985/2013.

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