Interruzione privata di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità

     Indice

  1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
  2. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa

La fattispecie delittuosa dell’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità – art. 340 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo II – dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – . L’arresto non è consentito con riferimento al primo e secondo comma mentre è facoltativo, in caso di flagranza, per il terzo comma – 381 c.p.p. – . Non è consentito il fermo di indiziato delitto. Per quanto riguarda le misure cautelari personali non sono consentite per il primo e il secondo comma, consentite invece per il comma terzo – artt. 280, 287 c.p.p. – . La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e della puntuale continuità nell’erogazione dei servizi aventi pubblica necessità.


Potrebbero interessarti anche


2. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)

Dispone, testualmente, l’art. 340 c.p. che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (330, 331, 431, 432, 433), cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (358) o di un servizio di pubblica necessità (359), è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.”

La presenza di una clausola di riserva evidenzia la natura sussidiaria dell’articolo de quo esperibile solamente qualora il comportamento non integri una fattispecie criminosa differente. Ciò, tuttavia, non esclude il concorso con altri delitti.

Il comportamento interruttivo censurato dal legislatore consiste nella mancata prestazione ovvero nella cessazione per intero dell’attività di servizio per un arco temporale apprezzabile. Il turbamento, invece, consiste in una sofisticazione del funzionamento del servizio o dell’ufficio. La fattispecie delittuosa in scrutinio si manifesta, pertanto, alternativamente, nel comportamento di chi determina un’interruzione o di chi turba la normalità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità. Ciò che assume rilievo determinando la censura prevista dal legislatore è l’effettiva lesione cagionata al corretto e regolare andamento della Pubblica Amministrazione, assumendo, altresì, carattere secondario l’arco temporale inerente il turbamento o l’interruzione del servizio, che deve pur essere di natura apprezzabile.

In merito all’elemento soggettivo è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole che il comportamento posto in essere sia tale da procurare un nocumento, non rilevando – pertanto – che la condotta sia volontariamente volta a determinare l’interruzione del servizio e/o il turbamento.
Per quanto concerne il momento della consumazione
“…il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all’art. 340 c.p., è un reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell’evento di danno richiesto dalla norma in questione” (Cass. Pen., 21 agosto 2006, n. 29351; conferma Cass. Pen., 18 maggio 1999, n. 8651).

È ammessa l’ipotesi del tentativo come stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. 13 giugno  2011, n. 34733), di fatto “…integra il tentativo di interruzione di un pubblico servizio la condotta posta in essere dal proprietario di un’autovettura che parcheggi la stessa in una posizione tale da impedire o comunque ostacolare grandemente il transito di un’autoambulanza, determinando in tal modo un ritardo nella prestazione del servizio”.

Sotto il profilo processuale giova evidenziare che:  “ … il privato danneggiato dal reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità non assume la qualità di persona offesa e non è dunque legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione, dato che il bene giuridico protetto va ravvisato nel regolare e ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione. ”  (Cassazione Penale., 23 settembre 2011, n. 9074).

Volume consigliato

Compendio di Diritto Penale – Parte speciale

Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Fabio Piccioni | 2021 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento