Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma abruzzese ed espropriazione d’emergenza: disciplina sostanziale e processuale

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I. Generalità
 
Il D.L. 28 aprile 2009 n.39, titolato “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito con L. 27 giugno 2009, n.77, prevede, nel quadro di un corpus organico e complesso di disposizioni variamente intese ad organizzare le emergenze conseguenti al sisma, l’emanazione di ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, necessarie per l’attuazione del decreto medesimo, con effetti limitati ed esclusivi sui comuni interessati dagli eventi sismici abruzzesi, come identificati con decreto del commissario delegato n.3 emanato in data 16 aprile 2009 e nei confronti delle persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei territori medesimi alla data del 6 aprile 2009 (art. 1, commi 1 e 2).
Oltre alle funzioni specificamente attribuite al Commissario delegato per l’emergenza ai sensi della richiamata L. n.225 del 1992 con le ordinanze presidenziali sopra indicate, al Commissario delegato medesimo sono attribuiti ulteriori compiti, come disposto dall’art. 2 del D.L. citato, e, puntualmente, “in termini di somma urgenza”, la progettazione e realizzazione, nei comuni di cui all’articolo 1, di “moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi” al fine di consentire “la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi” (art. 2, comma 1 D.L. cit.).
Le disposizioni in esame, intese all’apprestamento di moduli abitativi caratterizzati da elevati livelli di qualità e innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale (art.2, c.2, D.L. cit.), individuano un peculiare procedimento, per più versi fortemente derogatorio rispetto al modello disegnato dal T.U. Espropriazioni, che merita, per tale ragione, attenta disamina.
 
II. Il procedimento di “apprestamento” urgente di abitazioni
 
La realizzazione dei moduli abitativi sopra indicati presuppone, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.L. cit., l’approvazione di un “piano” da parte del Commissario delegato, preceduto dal parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
Desta immediato interesse l’individuazione della competenza pianificatoria (e, nel prosieguo, localizzativa ed espropriativa) in capo al Commissario per l’emergenza, tenuto conto della tendenziale stabilità degli effetti della complessiva attività in questione, dimostrata dalla dichiarata “durevole utilizzazione” dei moduli abitativi realizzandi.
La disposizione resta, però, fortemente lacunosa nella parte in cui non indica i soggetti che dovrebbero partecipare alla predetta conferenza; la formulazione utilizzata, peraltro, potrebbe consentire il completo esautoramento delle Autonomie costituzionalmente deputate alle funzioni di pianificazione e gestione del territorio.
Una volta approvato il piano, il Commissario delegato procede alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati.
Si tratta con evidenza di procedimento avente valenza urbanistica incidente sul territorio dei comuni interessati alle predette localizzazioni.
I Comuni, nondimeno, restano in pozione defilata rispetto al procedimento medesimo, intervenendo solo in funzione meramente partecipativa e neppure qualificabile come consultiva.
E’ richiesta invece l’intesa con il presidente della regione Abruzzo, che tuttavia – deve segnalarsi – non ha alcuna competenza propria in materia urbanistica, stante anche il potere di autoapprovazione dei piani urbanistici conferito ai Comuni, come previsto nella regione Abruzzo (L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n.18, integrata dalla L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n.11).
La questione è oltremodo rilevante, tenuto conto che la realizzazione degli edifici predetti (che il comma 1 indica, come già osservato, come “destinati ad una durevole utilizzazione”), e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, può avvenire (e di fatto avverrà, tenuto conto della attuale carenza di aree aventi destinazione residenziale non ancora utilizzate) “in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche” (comma 4 dell’art. 2 del D.L. in questione).
La dichiarata natura di interventi di somma urgenza comporta, ai sensi del citato comma 4, la esplicita disapplicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione della generale previsione di partecipazione procedimentale.
Tale dichiarata esclusione – tuttavia – non rileva tanto in materia di previsioni urbanistiche (per le quali vale comunque l’art. 13 della L. n.241/90, che, in tema di procedimenti di pianificazione, dispone ex se l’esclusione degli oneri procedimentali a carico dell’amministrazione procedente), quanto piuttosto ove si ponga attenzione alla valenza sostanziale del provvedimento in esame che “comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate” (art.2, c.4, ult.parte, D.L. cit.).
La disposta localizzazione non ha dunque solo valenza urbanistica ma anche espropriativa, cumulando le diverse funzioni ed i diversi effetti.
L’intervento in via d’urgenza si qualifica, pertanto, in termini di modifica della competenza (che è del Commissario delegato anziché degli organi ordinariamente deputati alla localizzazione ed attuazione degli interventi di pubblica utilità), di esclusione della partecipazione del privato e di contrazione procedimentale, con una sostanziale reductio ad unum delle fasi previste in via generale dal T.U. Espropriazioni e con l’emanazione di un unico atto avente valenza plurima.
Il comma 5 precisa che l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, ove disposta in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.
Il provvedimento di localizzazione di cui al comma 4 emanato dal commissario delegato costituisce dunque un nuovo atto, in aggiunta a quelli tipici previsti dal T.U. espropri, dichiarativo della pubblica utilità, eventualmente anche produttivo di variante urbanistica con effetto di imposizione di vincoli espropriativi.
Con la conseguenza, che deve qui segnalarsi, della natura necessariamente temporanea del vincolo medesimo che DECADE se l’espropriazione, come previsto dallo stesso T.U. espropri, non interviene nel quinquennio decorrente dalla data del provvedimento di dichiarazione di p.u.
E’ esclusa ogni forma di comunicazione o notifica individuale dei provvedimenti di localizzazione ed eventuale conseguente variante, sostituita dalla mera pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
La detta pubblicazione segna anche il momento dell’integrazione di efficacia del provvedimento (tenuto conto che non si applica l’art. 11 del T.U. espropri ex art.2, c..5, ult.parte, D.l. cit.).
La descritta contrazione provvedimentale interviene anche nella fase dell’occupazione d’urgenza.
Secondo il comma 6 dell’articolo in esame, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli; il verbale di immissione in possesso, che ordinariamente è mero atto esecutivo privo di autonoma valenza provvedimentale, costituisce, nella fattispecie in esame, provvedimento di provvisoria esecuzione a favore del Commissario delegato, o addirittura di espropriazione, ove espressamente indicato, in favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso.
L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.
 
III. L’utilizzazione extra ordinem dei beni privati
 
Distinta dalla procedura sopra descritta di realizzazione urgente di interventi abitativi è l’ipotesi prevista dal comma 8 dell’art. 2 in esame, che prevede l’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido; tale utilizzazione, che ordinariamente costituirebbe utilizzazione sine titulo, viene invece formalizzata con un provvedimento del Commissario delegato, in via di somma urgenza, con espressa motivazione circa la contingibilità ed urgenza della utilizzazione.
Deve ritenersi che l’ipotesi in questione costituisca fattispecie assolutamente residuale, posto che, come sopra detto, è già prevista la realizzazione di interventi per usi abitativi in via d’urgenza, in deroga sia alla ordinaria procedura di localizzazione sia all’ordinario procedimento ablatorio; il che è confermato dalla espressa definizione di intervento contingibile ed urgente.
Ne discende che il procedimento eccezionale di utilizzazione ex comma 8 non può essere fungibile al procedimento ablatorio speciale  ex commi 3, 4 e 5, e, in particolare, attesa la dichiarata natura di provvedimento “contingibile ed urgente” innominato, non può essere utilizzato per l’apprestamento urgente di abitazioni, già regolato dal suddetto procedimento ablatorio speciale.
Nondimeno, la disposizione prevede un possibile esito sostanzialmente espropriativo, dunque tutt’altro che “contingibile”, con l’emanazione di un atto di acquisizione ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del D.P.R. n.327/2001, adottato con successiva ordinanza dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della regione o di altro ente pubblico anche locale (art.2, c.8, ult.parte, D.L. cit.).
 
IV. Il regime impugnatorio dei provvedimenti espropriativi “emergenziali”. In particolare, la competenza territoriale
 
Il comma 7 dell’articolo 2 del richiamato D.L. esclude la possibilità di opposizioni amministrative di qualsiasi tipo avverso i provvedimenti di localizzazione e di immissione in possesso (che come sopra detto inglobano funzioni ed effetti plurimi); ammette esclusivamente il ricorso giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Quanto al ricorso giurisdizionale, mette conto osservare che l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 30.11.2005, n.245, come aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n.21, ha previsto che “in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
Le situazioni contemplate sono quelle emergenziali dichiarate ai sensi della L. n.225/1992 (legge istitutiva della Protezione civile).
I citati commi 2-bis e 2-ter, al pari del successivo comma 2-quater, seppure inseriti formalmente in un articolo del decreto legge n.245 del 2005, emanato in occasione dell’emergenza rifiuti della regione Campania, debbono dunque ritenersi dettati per tutte le situazioni di emergenza in qualunque regione esse si manifestino, come risulta anche dai lavori preparatori della legge di conversione n.21 del 2006 (in particolare, dal parere espresso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati; cfr. Corte Cost. n.237/2007).
Si è in proposito ritenuto che non appare né irragionevole né illogica la scelta, palesatasi con l’art. 3, comma 2-bis del D.L. n.245/2005, di concentrare innanzi al tribunale Amministrativo regionale del Lazio le questioni inerenti la legittimità dei provvedimenti adottati nelle situazioni di emergenza ambientale, dato il rilievo nazionale dei provvedimenti e l’imputazione, per alcuni, ad autorità centrali, avendo tale norma anche lo scopo di delocalizzare il relativo contenzioso (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, 4.6.2007, n.2961).
La questione, rimessa alla Corte Costituzionale sotto plurimi profili, è stata risolta nel senso di giustificare la scelta normativa evidenziata.
E’ stato in particolare disatteso il sollevato profilo di disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze potrebbe comportare; si osservava in quella sede che non poteva individuarsi alcun trattamento ingiustificatamente differenziato dei destinatari delle ordinanze adottati dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia adottati, in via ordinaria, dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali, anche se detti provvedimenti sono volti alla cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze ed eventualmente a comprimere eguali posizioni soggettive; e risultava, per altro verso, giustificata anche la modifica al sistema complessivo di giustizia amministrativa potenzialmente incidente anche sugli artt. 97 e 125 Cost., sotto il profilo della deroga all’articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado.
In proposito la Corte (cfr. Sent. n.237/2007) ha avuto modo di precisare che “proprio l’avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, ex art. 5, comma 1, della legge n.225 del 1992, costituisce l’elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella con cui essa viene posta a confronto dell’ordinario esercizio dei poteri amministrativi”.
Ed infatti, “indipendentemente dal loro (più o meno delimitato) ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell’amministrazione centrale dello stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolti dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte”.
Giova precisare che la dichiarazione di emergenza, ai sensi del citato art. 5, comma 1 della legge n.225 del 1992, ha, quale suo presupposto, il verificarsi di taluno degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge, e cioè, non quelli “naturali o connessi con l’attività dell’uomo suscettibili di essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (o attraverso un coordinamento degli stessi), bensì solo “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e/o poteri straordinari”, il che incide anche sulla complessiva valutazione di ragionevolezza della disciplina derogatoria.
Peraltro, ha pure ribadito la Corte, spetta al legislatore un’ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati (Corte Cost. n.237/2007, 241/2006), discrezionalità di cui il legislatore fruisce anche nella disciplina della competenza (Corte Cost. n.206/2004).
In relazione, poi, al paventato venir meno del principio generale di articolazione territoriale degli organi della giustizia amministrativa di primo grado, a parte l’esigenza largamente avvertita circa l’uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado (cfr. Corte cost., n.189/1992), motivo idoneo a giustificare di volta in volta le deroghe agli ordinari criteri di competenza, la disciplina processuale a regime cui ha dato vita il commentato comma 2-bis dell’art. 3 in questione, “trova la propria ragion d’essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nell’eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte) che costituiscono il presupposto dei provvedimenti amministrativi”. 
Le situazioni di emergenza prese in considerazione dal citato art. 5, peraltro, consentono l’esercizio di poteri derogatori della normativa primaria solo a condizione che di tratti di “deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme vigenti”, e sempre che tali poteri “siano ben definiti nel contenuto, nei tempo, nelle modalità di esercizio, non potendo, in particolare, il loro impiego realizzarsi senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione” (cfr. Corte cost., n. 127/1995).
Deve invero tenersi conto del fatto che costituisce una precipua competenza del Governo “disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c), tale competenza sostanziandosi, propriamente, nel potere del Governo di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi”; deve dunque inferirsi che tali funzioni hanno rilievo nazionale, data la sussistenza di “esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione”; analogo rilievo contraddistingue anche i provvedimenti attraverso i quali le gestioni commissariali, data la loro natura di longa manus del Governo, pongono in essere le misure idonee a fronteggiare le situazioni di emergenza, sicché è proprio il carattere ultraregionale delle stesse, indipendentemente dal rispettivo ambito geografico di incidenza, a giustificare la concentrazione del relativo contenzioso presso il TAR del Lazio.
Sotto il diverso profilo della effettività della tutela, la Corte ha inoltre avuto modo di evidenziare che il previsto meccanismo di translatio iudicii non rappresenta né comporta un “grave ostacolo” all’esercizio del diritto di difesa e non determina la designazione del giudice a posteriori in relazione ad una determinata controversia, con esclusione della violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, Cost.
Deve tuttavia doverosamente osservarsi che la normativa derogatoria in materia di espropri, in esame, è prevista non già sulla base di ordinanze commissariali ma sulla base di espresse disposizioni di legge che individuano competenze e poteri sostanzialmente “a regime”.
Orbene, se non vi è dubbio alcuno circa la competenza esclusiva del TAR del Lazio a conoscere della legittimità delle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 del D.L. in esame e di quelle emanate dal Commissario delegato, aventi per oggetto l’attuazione di taluno dei compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 2, comma 1, del D.L. in esame, e dunque conseguenziali alle prime, trattandosi con evidenza di provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza e previsti dalla L. n.225/1992, può sorgere dubbio sulla deroga delle competenza territoriale dei TT.AA.RR. in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 2 del D.L. in esame, riguardanti come sopra detto la realizzazione urgente di abitazioni, di competenza del Commissario delegato non già in forza di ordinanze attributive di compiti da parte del Presidente del consiglio dei Ministri né rese in attuazione delle stesse, ma per specifica attribuzione ex lege.
La questione, che travalica il presente studio e che meriterebbe altro approfondimento, si sostanzia nella individuazione della natura delle ordinanze rese dal Commissario in subiecta materia, onde stabilirne la riconducibilità, o meno, al paradigma delle ordinanze emergenziali sottoposte al regime della deroga dalla competenza territoriale in caso di impugnazione in sede giurisdizionale.
Secondo una interpretazione più fedele al dettato letterale, la deroga alla competenza riguarderebbe solo le ordinanze adottate e i conseguenziali provvedimenti commissariali resi in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della L. n.225/1992, direttamente connessi appunto a tali situazioni di emergenza e per gestire la stessa; la deroga riguarderebbe, dunque, le ordinanze del presidente del consiglio e le consequenziali ordinanze del Commissario delegato che da tali ordinanze traggano la fonte del potere; limitatamente, dunque, alle ordinanze commissariali rese per l’attuazione dei “compiti specificamente attribuiti(gli) con ordinanze del presidente dal Consiglio dei Ministri” di cui all’art.2, comma 1, prima parte del D.L. in esame.
Da tale delimitazione resterebbero fuori invece i compiti attribuiti al Commissario ex lege,e dunque in forza di un diverso presupposto fondante il potere, come nel caso in esame di apprestamento urgente di abitazioni, considerando, peraltro, che tale potere non riguarda, stricto iure, la gestione dell’emergenza, ma un momento ulteriore e, per quanto sopra detto, potenzialmente regolante l’assetto del territorio in prospettiva futura.
In tema, è stato rilevato che “la competenza funzionale del TAR Lazio in relazione alle controversie riguardanti provvedimenti commissariali attuativi fa riferimento alle situazioni di emergenza derivanti da eventi naturali o legati all’azione dell’uomo fronteggiabili solo con poteri straordinari”.
Si tratterebbe, dunque, “di una norma eccezionale, in quanto derogatoria rispetto alle ordinarie regole di competenza territoriale di cui alla L. n.1034/1971, e come tale necessitante di interpretazione restrittiva”, per cui non potrebbe dunque applicarsi “nel caso di una controversia vertente intorno alla nascita di una misura strutturale finalizzata al rilancio dell’economia di una Regione e non avente ad oggetto un provvedimento contingente volto a fronteggiare una situazione di emergenza e di crisi connotata dal carattere della temporaneità e straordinarietà“ (cfr. Cons.di Stato, sez.VI, 5.6.207, n.2994).
Nel medesimo solco del riferimento alle “ordinanze in deroga”, previste dall’art. 3 comma 2-bis e 2-ter D.L. n.245/2005, ed ai provvedimenti resi a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5, L. n.225/1992, finalizzati ad evitare situazioni di pericolo e maggiori danni a persone o cose, sono escluse dall’ipotesi derogatoria le controversie nascenti dai provvedimenti che interessano, invece, l’esercizio di un’ordinaria attività gestionale (cfr. Cons. di Stato, sez.V., 7.5.2008, n.2093).
Sotto diverso, ed opposto, profilo, si è ritenuto invece che, ove sussista stretta connessione tra provvedimenti amministrativi resi da Autorità diverse dal Commissario delegato e emanati da questo nell’esercizio dei poteri emergenziali, la competenza a conoscere di tali provvedimenti spetta alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, sulla base di esigenze di trattazione unitaria.
Deve opportunamente rilevarsi, tuttavia, che il caso trattato nella richiamata controversia riguardava un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente disponente la sospensione cautelativa e temporanea di lavori relativi alla realizzazione di una discarica, incidente sul provvedimento autorizzativo della discarica stessa e rientrante, pertanto, nelle “ordinanze adottate e nei consequenziali provvedimenti commissariali emessi in una situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n.225/1992 (cfr. Cons.di Stato, sez.VI, 4.6.2007, n.2961); in casi del genere, è agevole concludere che “per conoscere della legittimità del provvedimento sindacale occorre anche verificare gli atti sui quali il primo ha inciso” (cfr. Cons. di Stato. cit.).
Per ragioni di connessione, è dunque possibile disporre lo spostamento della competenza territoriale anche con riguardo a provvedimenti non oggettivamente riconducibili a quelli previsti dalla legge, posto che, come già sopra segnalato, le misure in tema di realizzazione urgente di abitazioni non costituiscono affatto misure temporanee né contingenti, ma al contrario potenzialmente stabili e durature.
Secondo una diversa interpretazione, peraltro già sperimentata in sede giurisdizionale, anche i poteri in materia di localizzazione ed ablatori in genere sarebbero, sia pure in maniera più indiretta, connessi alla gestione dell’emergenza (si pensi alla localizzazione dei siti di stoccaggio ovvero delle discariche di rifiuti in occasione della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania) e rientrerebbero nella fattispecie derogatoria in esame.
A sostegno di tale tesi estensiva sta, inoltre, sul piano letterale la stessa titolazione del Capo I del D.L. in esame, “interventi immediati per il superamento dell’emergenza”, a comprova del fatto che la realizzazione urgente di abitazioni (ovvero, il suo “apprestamento”, secondo il testo della rubrica come modificato in sede di conversione) si pone, sul piano normativo, ancora in una fase di gestione dell’emergenza e non già in un momento, sia pur logicamente, successivo alla stessa.
 
 
di Maria Abbruzzese
Consigliere TAR Abruzzo – L’Aquila

Abbruzzese Maria

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