Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Redazione 16/07/20
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L’articolo 220-bis, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento del nuovo Decreto Rilancio, è volto ad incrementare di 20 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Programma di spesa 1.4 “Servizi di gestione amministrativa dell’attività giudiziaria” della Missione “giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare la disposizione, al fine di contenere l’impatto economico sulle attività professionali conseguente all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Programma di spesa 1.4 “Servizi di gestione amministrativa dell’attività giudiziaria” dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Tali risorse vengono destinate alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di cui agli articoli 82 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese di giustizia), in riferimento agli anni pregressi.

Il Titolo I della Parte III del TU spese di giustizia reca disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Il Capo IV (artt. 80-85) in particolare disciplina la procedura di liquidazione del compenso per difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

E’ opportuno ricordare che è in corso di esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1881, il quale reca una serie di modifiche proprio al TU spese di giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato. In particolare le lettere d) ed e) dell’articolo 1, co. 1, modificano rispettivamente gli articoli 82 e 83 del TU spese di giustizia, relativi alla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su 2 missioni:

Giustizia;

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

La missione “Giustizia” è composta di 7 programmi, dei quali solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della Giustizia; i restanti 3 (Giustizia tributaria, Giustizia amministrativa, Autogoverno della magistratura) sono di pertinenza del Ministero dell’economia.
I quattro programmi di spesa attribuiti al Ministero della giustizia sono:
1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile e di comunità; 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria.
Il comma 2 dell’articolo reca la copertura finanziaria.

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Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia;  l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.

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