Intervento militare contro l’ISIS nel contesto del diritto internazionale e del’UE

Vivendo in un momento di grande caos circa gli attacchi terroristici avvenuti nella città di Parigi, era certa la posizione della Francia che ha giudicato tali attacchi come un vero e proprio atto di guerra, in cui non può non tenere in considerazione l’imminenza di una risposta di un’azione coercitiva armata.

È d’uopo anche comprendere, non tanto sul piano politico, ma su quello prettamente giuridico per intendere meglio, se il tutto sia nella onda di frequenza della legalità ovvero rispetti i pilastri dispositivi del diritto internazionale.

Le azioni militari in corso da parte della Francia, degli Stati Uniti d’America e di altri Stati che cooperano a tali operazioni belliche contro lo Stato islamico (id est l’ISIS) nei territori iracheni, hanno la loro fonte di giustificazione nella richiesta di intervento presentata dalle autorità irachene che si trovano a dover contrastare gruppi insurrezionali, che usano il metodo del terrore e che sono presenti in gran parte dell’Iraq. Si rammenti anche che le operazioni militari, come i bombardamenti, avvengono sulle postazioni belligeranti dell’ISIS sul territorio siriano, dove, infatti, questo attore non statale ha il controllo di una parte del territorio. A parte la posizione della Russia, in Siria, le cui azioni di coercizione armata sono ritenute legittime sebbene richieste dal governo riconosciuto di Damasco, con a capo Bashar Al-Assad, il punto cruciale degli attacchi dei Paesi occidentali si fonda nella c.d. legittima difesa collettiva attuata ed espletata a favore del governo di Bagdad, in base all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Sebbene gli attacchi arrivano da alcune zone territoriale della Siria, lo Stato iracheno ha la piena titolarità a rispondere in legittima difesa individuale e, quindi, a domandare sostegno agli Stati terzi, che agiranno a titolo di autotutela collettiva.

È ritenuta cogente l’opinione in base alla quale l’attacco armato, che dà piena titolarità e diritto a reagire in autotutela, può derivare non unicamente da uno Stato, ma pure da un attore non statale come, per l’appunto, l’ISIS che di regola non può definirsi un vero e proprio Stato.

L’azione compiuta nel cuore di Parigi ha la conferma della mano dell’ISIS, per cui tale attacco armato muta del tutto il quadro della situazione, nel senso che lo Stato francese, essendo stato oggetto di un vero e proprio attacco armato diretto, può appellarsi all’articolo 51 che concerne, come è stato prima scritto, nella possibilità di difendersi unilateralmente. Essendo Stato membro dell’Organizzazione Nord Atlantica, cioè della NATO, la Francia stessa può far ricorso all’articolo 5 del Patto, in base al quale un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le Parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la Parte o le Parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Cosa sta a indicare ciò? In sostanza, gli Stati membri della NATO sono in dovere di assistere lo Stato attaccato, come nel caso di cui si sta trattando, cioè a dire la Francia, facendo appello all’esercizio della legittima difesa non solo unilaterale, ma anche collettiva. È d’uopo menzionare che questo articolo è stato posto in atto una volta solamente in occasione dell’attacco violento contro gli Stati Uniti d’America nel 2001da parte di Al-Qaida.

Un punto fondamentale da sottolineare sta nella ragione che la reazione in autotutela o legittima difesa non deve essere autorizzata da alcuno e ciò vale anche per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel senso che l’articolo 51 evidenza che l’azione di carattere coercitivo armato deve essere portato a termine nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza, organo responsabile al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, avrà adottato tutte le misure necessarie per riportare allo status ante quo sia la pace, che la sicurezza sul piano internazionale. Ovviamente, pare chiaro che quest’articolo della Carta delle Nazioni Unite purtroppo non riesce a mettersi in moto per la ragione che il Consiglio di Sicurezza si trova impotente sul piano militare. Inoltre, altro punto fondamentale, l’azione militare in autotutela deve rispettare i parametri della necessità e proporzionalità. Circa il primo parametro, va detto che esso sfocia in modo automatico dalla ragione che un attacco è in corso e si aggiunga anche che ogni tentativo di risolvere la questione in maniera pacifica consentirebbe all’ISIS di consolidare le sue conquiste e preparare futuri attacchi. Per quanto concerne il secondo parametro, qualsiasi risposta di carattere difensivo, ovviamente, deve essere proporzionata, e che ha due elementi fondamentali. In primis, la risposta non deve essere manifestamente sproporzionata alla dimensione degli attacchi dell’ISIS. In secundis, l’obiettivo dell’azione deve essere ragionevole, e l’azione stessa non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo. Non ritengo, inoltre, che esso dovrebbe limitare l’azione militare, ma potrebbe favorire o, meglio, comportare la totale distruzione di questo attore non statale nel rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario o dei conflitti armati. Circa il ruolo dell’UE e del suo intervento accanto ai Paesi membri, come nel caso della Francia che ha chiesto l’intervento anche dell’Unione Europea, va posto in risalto che l’articolo 42 del Trattato di Lisbona è quello che indica il perimetro della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione. Dopo aver previsto una graduale definizione di una politica di difesa comune, aver precisato che gli Stati mettono a disposizione dell’Unione le proprie capacità civili e militari, e che le decisioni in materia di sicurezza e difesa vengono prese dal Consiglio all’unanimità su proposta dell’Alto rappresentante o su iniziativa di uno Stato, il trattato spiega anche che l’alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali che agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. Infatti questo articolo recita al paragrafo 7 che qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. In poche parole, l’articolo 42 del TFUE prevede, di fronte all’aggressione di uno Stato – ovvero di un attore non statale come l’ISIS –, che tutti gli Stati membri dell’UE diano solidarietà e assistenza con tutti i mezzi in loro potere.

Qualcosa circa l’atteggiamento del nostro Paese va scritto. Si sta assistendo alle titubanze e alle altalene del governo Renzi, già ben note quando si dibatteva se adottare una decisione, purtroppo non giunta in porto, di intervenire con i mezzi militari contro le postazioni dello Stato islamico in Iraq, poi si è andati a finire in delle semplici azioni di ricognizione.

L’azione collettiva probabile della NATO e gli attacchi efferati nella capitale francese muta il quadro della questione, nel senso che proprio l’articolo 5 del Trattato atlantico vincola anche l’Italia porre in essere tutto il supporto che, ovviamente, le autorità di governo riterrà d’uopo. Ciò sta a indicare che non vi è alcun vincolo di intervenire militarmente in modo automatico, secondo l’ottica della disposizione di cui si sta tracciando, e sempre l’Italia, al fine di assolvere agli impegni obbligatori, potrebbe limitarsi ad offrire l’apparato logistico.

Infine, altro aspetto da tenere in considerazione è  quello sul piano dell’ordinamento costituzionale italiano, dato che la scelta è di genere politico, nel senso che nel caso in cui il governo decidesse d’intervenire con l’uso dell’azione armata cioè militarmente, l’articolo 11 della costituzione non si porrebbe di impedimento giacché la norma condanna la guerra d’aggressione, ma permette l’intervento in autotutela individuale che collettiva, che si connette con l’esistenza dello Stato stesso.

Paccione Giuseppe

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