INTESTAZIONE COMANDO

Redazione 21/04/01
 

 

 

 

Nr. _____/2001 R.G.N.R.

 

 

 

Invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini

 

 

 

L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria Maresciallo A. della G. di F. _____________________, specificamente delegato dal Pubblico Ministero Dr. ______________________________ ai sensi dell’art. 370 c.p.p. e successive modificazioni ed integrazioni, visti gli atti del procedimento penale n° ______/2001R.G.N.R nei confronti di :

 

PINCO Xxxxxxxxx, nato a ___________ (__) il __.__.____ e residente a ___________ (__) in via _____________, n° __ ,

 

 

in ordine:

 

 

  1.  al delitto previsto e punito dagli artt. 572, 110, 61 – n° 4 -, 61 – n° 5 -, del C.P. perché in concorso con…………… (segue precisa contestazione), con le aggravanti di aver commesso il fatto agendo con crudeltà ed in circostanze di minorata difesa.

     In __________ (__) in data __.__.____;

 

  1.  del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 629 C.P. perché in concorso con………………. (segue precisa contestazione)

    In ___________(__)  il __.__.2001

 

Fonti di prova: Denunzia-Querela con gli allegati in essa richiamati ed eventuali integrazioni. Certificati medici agli atti. Documentazione varia costituita da…………………. Dichiarazioni di persone informate sui fatti.

 

 

I N V I T A

 

 

Il predetto _____________ a presentarsi in qualità di persona sottoposta alle indagini per i reati ascritti il giorno __ del mese di __________ dell’anno 2001, alle ore 10.00, innanzi all’Ufficiale di P.G. delegato, in _________ – via _______________, n° __ – presso gli Uffici del Comando in intestazione per essere interrogato con l’assistenza del difensore di fiducia già nominato o che intenda nominare o, se ne risulterà privo con l’assistenza del difensore d’ufficio che con il presente atto viene nominato in persona dell’Avvocato _____________________ del  Foro di ___________ con studio in ___________, via ___________, n° __ – tel. _____________ – fax _________.

 

A V V I S A

 

 

. che in caso si mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà disporsi – a norma dell’art. 133 c.p.p. – accompagnamento coattivo;

. che  il presente  invito  è  equipollente  ad  INFORMAZIONE DI 

    GARANZIA e ad INFORMAZIONE SUI DIRITTI DI   DIFESA ai sensi degli artt. 369 e 369bis c.p.p.;

 

 

I N V I T A

 

 

la persona sottoposta alle indagini che non vi abbia ancora provveduto a dichiarare od eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., avvisandola:

. che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato od eletto e che, nel caso di mancanza, insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato;

. che se la notificazione del domicilio così determinato diviene impossibile, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore;

 

 

A V V I S A

 

 

la persona sottoposta alle indagini che:

 

  1. a)poiché nel processo penale è obbligatoria la presenza di un difensore (scelto tra avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio) può nominare sino a due difensori di fiducia (ai quali competono specifici diritti, poteri e facoltà, tra cui lo svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti e di investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici di parte, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 397) ed in mancanza di tale nomina sarà assistita dal difensore d’ufficio;
  2. b)la legge 30.07.1990, n° 217, conferisce ai non abbienti il diritto di beneficiare del patrocinio gratuito dello Stato se è titolare di reddito (tenuto comunque conto anche di quelli che per legge sono esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta od a imposta sostitutiva) come risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello determinato dalla legge (adeguato ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia e cioè, pari a lire 11.260.000 sino al 01.07.2001 ed a lire 18.000.000 dopo tale data tenuto, altresì, conto che in caso di convivenza di familiari sono presi in considerazione tutti i redditi conseguiti da ogni componente con limite di reddito aumentato di lire 2.000.000 per ogni familiare; che l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata al Giudice per le Indagini Preliminari competente per il fatto per cui si procede. Peraltro, ove non ricorrano i presupposti per l’ammissione al beneficio, l’interessato ha l’obbligo di retribuire il difensore nominatogli d’ufficio ed in caso di mancato pagamento si potrà procedere ad esecuzione forzata;
  3. c)può farsi assistere nel corso delle perquisizioni da persona di fiducia purché prontamente reperibile;
  4. d)ha diritto di essere avvisata del giorno ed ora fissati per conferimento di incarico a consulente tecnico per accertamenti non ripetibili;
  5. e)può presentarsi al pubblico ministero e rilasciare spontanee dichiarazioni;
  6. f)ha facoltà di non rispondere all’interrogatorio (ove decida di rendere interrogatorio dovrà essere avvisato di quanto disposto dagli artt. 64 e segg. c.p.p. – cfr. nota cinque);
  7. g)potrà richiedere al GIP di procedere ad incidente probatorio;
  8. h)potrà proporre richiesta di riesame contro i provvedimenti con i quali sono stati convalidati e/o disposti il sequestro probatorio e/o preventivo, le misure cautelari personali ed impugnare i provvedimenti in materia di sequestro probatorio, misure cautelari, misure di sicurezza, misure di prevenzione; può dare il consenso a che sia data notizia del suo fermo o arresto ai familiari; può richiedere la revoca o sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate; può ottenere copia degli atti del procedimento su autorizzazione del PM o del Giudice, ricevuta la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari; può prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate; può presentare memorie e produrre documenti, depositare documentazione relativa alle indagini del difensore; può chiedere al PM il compimento di atti di indagine e di essere sottoposto ad interrogatorio;

 

Vercelli, __.__.2001

 

 

 

 

                                                                      d’ordine del P.M.

                                                          L’Ufficiale di  P.G. Delegato

 

 

 

  1.  Verbale di interrogatorio

 

 

INTESTAZIONE COMANDO

 

 

 

Nr. ______/2001 R.G.N.R.

 

 

VERBALE DI INTERROGATORIO DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

Artt. 64 e segg. c.p.p., 21 D.Lv. 271/89

 

 

L’anno 2001 addì  __ del mese di ________, alle ore __.__ in ___________, presso gli Uffici del Comando in intestazione, innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. _____________________________ specificamente delegato dal Sost. Procuratore della Repubblica – dr. _______________ – ai sensi dell’art. 370 c.p.p., così come modificato dall’art. 5 del D.L. 8.6.92, n° 306 e, vistone altresì l’art. 140 – 1° comma – è presente il signor _____________ dr. ________________________ unitamente al difensore di fiducia/ufficio nominato nella persona dell’Avvocato __________________________ del Foro di ______________.———————————————————–

L’indagato, invitato ex art. 66 c.p.p. a declinare le proprie generalità ed a dichiarare quanto altro valga ad identificarlo – con l’ammonizione delle conseguenze penali alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false e chi rende mendaci dichiarazioni in ordine alle qualità personali – risponde:

– generalità: _____________, nato a _______ (__) il __.__.____;

– pseudonimo/soprannome: __;

– nazionalità: ____________;

– residenza anagrafica: ___________, via ___________, n° __;

– stato civile: ____________;

– condizioni di vita individuale/familiare/sociale: _______;

– professione/occupazione: ___________;

– luogo in cui esercita l’attività lavorativa: ____________;

– titolo di studio: __________________;

– beni patrimoniali: __;

– se è sottoposto ad altri procedimenti penali: _________;

– se ha riportato condanne nello Stato e/o all’estero: _______;

– se esercita od ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: __;

– se ricopre od ha ricoperto cariche pubbliche: __;

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per il caso che non vi abbia già provveduto o che intenda nominarne un altro, dichiara: ”Intendo avvalermi del qui presente Avvocato ____________________ del Foro di ___________  con studio in _____________, via ___________, n° __ che nomino (o di cui ribadisco la nomina) quale mio legale di fiducia (o accetto la nomina quale mio legale d’ufficio”. —————————————————————————————

Si dà atto che il nominato legale è presente e comparso a seguito di rituale “Avviso” notificatogli  in data __.__._____.————————————-

(Molte volte nella pratica accade che, specialmente quando la notifica per l’Invito a presentarsi è inviata fuori sede, l’indagato abbia fatto riserva di nominare legale di fiducia e gli operanti si trovino, per rispettare i termini di legge ad “avvisare” il difensore di ufficio.  All’atto dell’ interrogatorio potrà accadere che si presentino contemporaneamente due difensori, con dispendio di tempo per il professionista nominato d’ufficio che, diligentemente, si sia recato presso il Comando.  A questo punto,  seppure il difensore di fiducia abbia ufficiosamente e quasi sicuramente preso contezza delle contestazioni mosse al suo assistito, bisognerà formalmente evidenziare una rinuncia ai termini processuali.).

Invitato a dichiarare od eleggere domicilio a norma dell’art. 161 – commi 1° e 2° c.p.p. – con avviso che deve comunicare ogni mutamente del domicilio dichiarato od eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza di tale comunicazione o, nel caso di rifiuto di dichiarare o di eleggere domicilio , le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore dichiara: “Dichiaro di voler ricevere tutte le notificazioni relative al presente procedimento in o presso _____________________, in via __________, n° __”.——————————————————–

(Si tenga conto che la elezione di domicilio implica una manifestazione di volontà di carattere fiduciario con necessità che sia precisamente indicata anche la persona presso la quale il domicilio è eletto).

L’ Ufficiale di P.G. gli contesta il reato di cui all’ “Invito di presentazione” ritualmente notificatogli in data __.__.____ e  gli elementi di prova a suo carico costituiti dalla documentazione acquisita a seguito delle indagini del Comando ______ Guardia di Finanza di _______; da dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e comunque portate a conoscenza anche con comunicazioni scritte della P.G. operante – unitamente agli allegati richiamati etc.  (Si tenga presente che qualora possa derivarne pregiudizio per le indagini potranno essere contestati gli elementi di prova e non le fonti ex art. 65 c.p.p.).

 

Pertanto lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere e che, anche se non risponde, il procedimento seguirà il suo corso ed inoltre lo informa che:

  1. a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  2. b)se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197 bis c.p.p.

L’indagato dichiara: “_______________________“.

(Qualora nel corso dell’interrogatorio dovessero essere formulate eccezioni e domande dal difensore, dovrà, ovviamente esserne data indicazione nella verbalizzazione).

Fatto letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato e sottoscritto alle ore __.__.

 

L’ UFFICIALE  DI P.G.                            L’INDAGATO

 

IL DIFENSORE

(che potrà  prendere visione e rinunciare al deposito)

 

 

Vercelli, __.__.2001

 

 

 

————————————————————————–

Note:

 

(nota unoL’art. 162 delle norme di attuazione cod. proc. pen. “Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale” dispone che “La delega prevista dall’art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento. 2° Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione all’udienza di convalida. 3° Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all’applicazione della pena su richiesta od al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero può procedere a consultazioni con il Procuratore della Repubblica. 4° Il giudice nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l’udienza per il tempo strettamente necessario.,

 

(nota dueL’art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n° 12 “Delegati del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario” dispone che “Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario:

  1.  nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n° 398;
  2.  nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi;
  3.  per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi degli artt. 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale (abrogato dall’art. 44 della L. 16.12.1999, n° 479) da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
  4.  nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 del c.p.p., salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’art. 11 della legge 8 luglio 1980, n° 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;
  5.  nei procedimenti civili da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale.

 

(nota tre) N.B.: L’art. 70 del R.D. sopra citato al quarto comma dispone che: “Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato a svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

 

(nota quattro) Art. 347 c.p.p.: Obbligo di riferire la notizia di reato.

1° comma: Acquisita la notizia di reato (art. 330 c.p.p.), la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

 

(nota cinque) Art. 64 “Regole generali per l’interrogatorio

  1.  La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
  2.  Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare fatti.
  3.  Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall’art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, anche se non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

 

Ai sensi della legge 1° marzo 2001, n° 63 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 68 del 22 marzo 2001)  “Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma all’articolo 111 della Costituzione”  il comma 3 dell’art. 64 è stato sostituito dai seguenti:

“3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

  1. a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  2. b) salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
  3. c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis;

3.bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.”

 

N.B.: E’ inutile sottolineare l’importanza di quanto evidenziato ai fini processuali ed il necessario adeguamento della modulistica. Ancora una volta la necessaria formalità di un atto si ripercuote sulla sua validità sostanziale.

 

(nota sei) Art. 211 “Presupposti del confronto

Il confronto è ammesso esclusivamente tra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

 

(nota sette) E’ questa la reale novità, non essendo gli altri atti indelegabili dal PM alla P.G. nel procedimento ordinario ex art. 370 c.p.p.

 

 

(nota otto) art. 349 c.p.p. “Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone”.

  1.  La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
  2.  Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.
  3.  Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’art. 66.
  4.  Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le 12 ore.
  5.  Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
  6.  Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.

 

 (nota nove) Art. 16 “Durata delle indagini preliminari

  1.  Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato.
  2.  Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all’art. 5 comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.
  3.  Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.

 

(nota dieci) Art. 18 “Assunzione di prove non rinviabili

Fino all’udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili osservando le forma previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale (art. 467 c.p.p. commi 2° e 3°: Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore  prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori. 3° I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

 

(nota undici) L’assunzione della qualità di imputato in relazione alla quale il soggetto risulterà avere un “carico pendente” nell’apposito certificato è “autenticamente” disciplinata nel contenuto dell’art. 3 del decreto in esame “Nel procedimento davanti al giudice di pace assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace”.

 

(nota dodici) Persona offesa dal reato è il titolare del bene o interesse aggredito dalla condotta criminosa e non coincide necessariamente con il concetto di persona danneggiata. Può essere un singolo individuo ovvero una persona giuridica (anche lo Stato). Se il reato lede o pone in pericolo più beni od interessi di spettanza di soggetti diversi si dice plurioffensivo. Se offende un numero indeterminato di persone si parla di reati vaghi. Si parla, infine, di reati senza vittime quando vi è difficoltà nell’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.

 

(nota tredici) A differenza che nel rito monocratico ordinario, la citazione deve già contenere gli elementi di prova che sostengono l’accusa e di cui è richiesta l’ammissione con l’anticipazione della lista testimoniale e delle circostanze rilevanti. Per quanto attiene, invece, l’esame delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. la lista, in questo caso, unitamente alla descrizione dei fatti sui cui devono essere sentite va depositata in cancelleria 7 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.

 

(nota quattordici) Nomina di competenza del pubblico ministero.

 

(nota quindici) Art. 13  – legge 374/91 “Notificazione degli atti

 

  1.  Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
  2.  ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell’ordinamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n° 1229, e succ. modificazioni.

 

(nota sedici) Art. 178 c.p.p. “Nullità di ordine generale

 

E’ sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

  1. a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
  2. b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
  3. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altri parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

 

(nota diciassette) Art. 179 c.p.p. “Nullità assolute

 

  1.  Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’art. 178 comma 1 lett. a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
  2.  Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

 

(nota diciotto) Art. 160 C.P.: “Interruzione del corso della prescrizione

 

  1.  Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto condanna.
  2.  Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
  3.  La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre la metà.

 

(nota diciannove) Lo stato di ebbrezza se non accertato mediante etilometro può essere rilevato da sintomi quali l’alito vinoso, il linguaggio sconnesso, il precario equilibrio, la difficoltà di deambulazione, la difficoltà nell’articolare il linguaggio; tutte circostanze che dovranno essere evidenziate a verbale.

(nota venti) Si ricorda  – in ultimo cfr. Cass. S.U. 13 novembre 2000, n° 20 – che, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n° 689 – il giudice competente a conoscere del reato è pure competente a decidere della violazione non costituente reato ed ad applicare la sanzione stabilita per essa dalla legge salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

(nota ventuno) Art. 99 C.P.: “Recidiva”

  1. Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento fini ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
  2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
  3. se il nuovo reato è della stessa indole;
  4. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
  5. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
  6. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento di pena può essere sino alla metà.
  7. Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1. e 2. del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3. dello stesso capoverso può essere da un terzo a due terzi.
  8. In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

 

 

Mario Paganini,

marpaga@inwind.it

 

Segue, parte 5°

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