Introduzione alla Corte Costituzionale

Scarica PDF Stampa
Indice:

1.Inquadramento. 

2. Alcune posizioni.

3.Le competenze.

 

1.Inquadramento.

In breve,non si può omettere inizialmente qualche parola circa il principio di separazione tra Poteri dello Stato:per evitare derive inammissibili derivanti dalle eccessive concentrazioni,le funzioni fondamentali di un Ordinamento debbono essere detenute da organi (o pluralità di essi) indipendenti tra loro.

E perciò esistono giuridicamente i seguenti Poteri dello Stato:il Potere Legislativo,il Potere Esecutivo ed il Potere Giudiziario.

Non essendo però gli unici a livello numerico,si può dare per buona,come la si dà,anche se non è l’unica e per attinenza,la considerazione secondo la quale i Poteri dello Stato sono tali anche se possono ricorrere alla stessa Corte Costituzionale.Stessa considerazione vale anche per gli altri Poteri dello Stato (art.134 comma 2 Cost.).

Esterna alla ufficiale elaborazione riguardante la divisione dei Poteri dello Stato,la Corte Costituzionale,essendo anche Potere interno,si colloca nell’Ordinamento interno e nazionale nei termini ed a mente di quanto si dirà.

Essa,la massima potestà giurisdizionale nazionale.

2.Alcune posizioni.

La Corte Costituzionale della Repubblica italiana è organo costituzionale dell’Ordinamento italiano, posto a presidio dell’osservanza della Costituzione. Alla rigidità della Costituzione non concorre solamente la previsione di una procedura aggravata di revisione costituzionale ma, anche l’esistenza di una Istituzione deputata a sindacare il contenuto delle fonti del diritto, al fine di verificarne la rispondenza ai precetti della legge fondamentale(1).

Prevista dalla Parte II (Ordinamento della Repubblica),Titolo VI (Garanzie costituzionali) e Sezione I (la Corte Costituzionale) della Costituzione interna  della Repubblica Italiana dalle disposizioni di cui agli articoli 134,135,136 e 137,la Corte Costituzionale giudica in merito alle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni nonché sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.

Giudica ancora,inoltre, sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

[Essendo competente anche in tema di ammissibilità di referendum abrogativo, la Corte Costituzionale risulta essere impegnata,però,m aggiormente sul fronte dei giudizi di legittimità costituzionale.

Più precisamente poi,riguardo ai conflitti di attribuzione, essi si verificano tra Stato, Regioni e Province Autonome nonché tra Poteri dello Stato(2).

Da considerare come profili strettamente giurisprudenziali, quelli detti testè,le questioni maggiormente affrontate dalla Corte Costituzionale,da tenere presenti in questi casi come attività per esigenze di distinzione dovute,riguardano sì le materie più svariate ma, soprattutto quei settori in cui i valo ri espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell’evolversi della realtà etico-sociale.I detti valori ed oggetto delle varie normative sono quelli che risualno essere riconducibili ai primi dodici articoli della Costituzione nonché al Titolo I della stessa.

Ed è in questi ambiti che può sorgere il problema del sindacato della Corte così come del resto era stato già previsto in sede di Assemblea Costituente(3).

In quest’ultimo caso,i giudizi d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, intervengono, in seno alla Corte,oltre ai componenti della stessa e definiti giudici ordinari

( o costituzionali ) sempre della medesima,altri sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti  per l’eleggibilità a senatore; elenco che viene composto dal Parlamento ogni nove anni (artt.134 e 135 comma 7 Cost.).

Aldifuori di quest’ultimo caso ed in assetto ordinario invece, la Corte Costituzionale è composta da un collegio giudicante di quindici membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Possono entrare a far parte della Corte Costituzionale magistrati ordinari,amministrativi e contabili delle Corti superiori, professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di relativo esercizio.

I giudici della Corte, entrano a far parte di essa per nove anni.

E tra i suoi componenti viene scelto il Presidente che rimane tale per un periodo di tempo pari a tre anni (art.135 commi 1,2,3 e 5 Cost.).

La funzione di giudice della Corte Costituzionale risulta essere incompatibile con l’eventuale e parallelo esercizio di altre professioni e pubbliche funzioni anche se riguardano incarichi elettivi presso altri Poteri dello Stato (art.135 comma 6 Cost.).

Sulla base della prescrizione di cui all’art.137 commi 1 e 2 Cost.si provvede con leggi costituzionali a stabilire alcuni criteri relativi alla competenza della giurisdizione mentre è con leggi ordinarie che viene stabilito il funzionamento della Corte.

Secondo la Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n.1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale) la Corte Costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme e nei limiti nonché alle condizioni di cui ai contenuti della Carta Costituzionale:art.1.

La Corte Costituzionale dice di se stessa di essere,tra gli organi costituzionali della Repubblica,il più giovane.Non dice diritto ma,piuttosto lo giudica.

E’ giudice,è giustizia ma non appartie ne ai Poteri giudiziari.

E perciò né tantomeno è giurisdizione in senso stretto.

Potrebbe essere considerata al difuori dello schema della separazione dei Poteri.

Mentre fa parte però del sistema giudiziario italiano e come giurisdizione costituzionale assieme alle giurisdizioni ordinaria e speciali(4).

La giurisdizione costituzionale trova il suo fondamento e la sua giustificazione in una esigenza pratica di certezza dell’Ordinamento giuridico,che il cittadino pretende dall’Ordinamento medesimo,ed in una concezione della Costituzione (nel significato di norma fondamentale per la vita di uno Stato) quale atto costitutivo di una organizzazione,da rispettarsi da parte di tutti i componenti dell’organizzazione stessa.(5)

Nell’Ordinamento (giuridico ed istituzionale) interno e nazionale è prevista (quindi), una unica Istituzione nazionale e centrale di giudizio,il giudice delle leggi, per la tutela della Legge Fondamentale dello Stato, caratterizzata da propri elementi di cognizione scientifica e giuridica e questo sia quanto al profilo sostanziale e sia quanto al profilo processuale dell’Istituzione menzionata.

Essa è competente per la sola funzione pubblica di giudizio e non prevede nell’organico istituzionale uffici di primo impulso.

E’ pertanto Potere di grado più elevato rispetto alle altre giurisdizioni.

Possiede altresì competenza generale in materia costituzionale(6).

La qualificazione nominativa e giuridica soggettiva deriva dalla tipologia di Istituzione e dal suo proprio campo d’incidenza:la Corte Costituzionale.

Ed è dotata, come altre Istituzioni,di un apparato burocratico.

Non può rispondere tuttavia ed in base a quanto detto, in toto e pienamente né alle norme di giurisdizione e né alle

norme amministrative.

E non conosce di altre Istituzioni relazionalmente superiori, provenendo,essa,direttamente dai Poteri Costituenti e Costitutivi.

Possiede un proprio retaggio storico e propri studi di comparazione esterna.

E’,inoltre,tra le Istituzioni e le giurisdizioni,l’unica giurisdizione unica presente nell’ambito Ordinamento costuente e costitutivo del territorio interno e nazionale.

[E,questo,a differenza delle altre giurisdizioni.

La Corte Costituzionale,prevista dal Potere Costitutivo della Costituzione interna e nazionale della Repubblica,a sua volta,quest’ultima,promanazione del Potere Costituente dell’Assemblea Costituente,nacque negli anni 1955 e 1956.

Attribuendo alla Costituzione,all’uopo,il significato di costituire(7) che,seppur in parte generico,può essere considerato prossimo e vicino alla relativa certezza ed alla obiettiva data acquisizione e con elevata probabilità anche suscettibile di conferma da parte della stessa l.cost.n.1/1953 all’art.1 cit. come più sopra richiamata ].

3.Le competenze.

Come visto anche più sopra, ai sensi e per gli effetti dell’ art.90 Cost.e dell’134 Cost.cit.,le competenze della giurisdizione della Corte Costituzionale riguardano sia le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni,sia i conflitti di attribuzione tra i Poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni e sia ancora le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione e, quindi,in quest’ultimo caso l’imputazione è per alto tradimento e attentato alla Costituzione e che comportano entrambi la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune.

Nel giudizio ove compare il Capo dello Stato la Corte Costituzionale appare integrata.

La l.cost.n.1/1953 cit.,stabilisce poi altra competenza della giurisdizione costituzionale della Corte che è quella relativa alla sindacabilità  delle richeste di referendum abrogativo (art.2 comma1).

Le richieste di referendum abrogativo possono presentate nel rispetto della prescrizione di cui all’art.75 comma 2 Cost.:può essere indetto referendum abrogativo per la caducazione totale o parziale di leggi,e di atti aventi valore di leggi e su richiesta di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Il referendum abrogativo non essere invece richiesto avendo riguardo a talune tipologie di atti legislativi.

Quanto alla parte della prescrizione di cui alla disposizione n.134 Cost. inerente il contenzioso circa la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (nonché delle altre autonomie normative),si ritiene che oltre la giurisdizione costituzionale non è che non vi siano strumenti di giudizio avverso altri provvedimenti che procedano in maniera difforme  dall’Ordinamento costituzionale:essendoci ed esistendo anche questi ultimi strumenti di giudizio menzionati e con proprie precise funzioni al riguardo,si può dire che la Corte Costituzionale è investita della competenza finalizzata a giudicare (solo) i provvedimenti normativi di primo grado poc’anzi visti(8)

Il menzionato contenzioso costituzionale,in questa veste,può essere sollecitato in via principale e cioè tramite impugnazione diretta o in via incidentale e cioè tramite e nell’ambito di un processo in corso di svolgimento.

La seconda opzione funge da discrimine circa il precedente ove vi sia(9) .

Fortemente relazionati,ancora,alla disposzione costituzionale di cui all’art.134 sono i conflitti di attribuzione tra Poteri dello Stato,tra Stato e Regioni e tra Regioni.

Dispone,in tal caso, la legge costituzionale 11 marzo 1953 n.87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) all’art.37 che,i conflitti di attribuzione tra i vari Poteri dello Stato di competenza della Corte Costituzionale,sono tali se sorgono tra Organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali(10) .

La combinazione in relazione all’unione degli artt.90 e 134 Cost. cit. tratta dell’eventuale messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica.

Ad integrazione di quanto già rilevato c’è da dire che il Parlamento,come posto,si occupa anche della creazione delle funzioni di pubblico ministero ma che non è ufficio di primo impulso  propriamente detto.

no anche l’elenco completo dei provvedimenti normativi di primo grado sottoposti al controllo della Corte Costituzionale.Mettendo,di conseguenza,in evidenza anche gli altri rimedi giurisdizionali esistenti,ma che costituzionali non sono,qualora si possa trattare di provvedimenti normativi che non siano di primo grado ma di rango e livello inferiori).

Concorrono all’uopo anche la l.cost.n.1/1953 cit. e la legge costituzionale 16 gennaio 1989 n.1 in ordine alle modifiche degli articoli 96,134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953 n.1,e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.

La Corte Costituzionale all’esito del procedimento può comminare anche le previste ed eventuali sanzioni costituzionali,civili,amministrative e penali(11) .

Essendo garanzia costituzionale (infine),la Corte Costituzionale dovrebbe esercitare le proprie funzioni senza toccare però ciò che sono le scelte politiche e la legittima discrezionalità del Parlamento;in quanto, tra l’altro, Potere dello Stato.

Questione non nuova e non propria solo della giurisdizione costituzionale,in quanto la Corte Costituzionale stessa è ufficialmente anch’essa pubblica funzione ed Istituzione con rilevanza,altrettanto ufficiale,esterna che porta a dire che come le altre pubbliche funzioni deve essere passibile di giusti limiti (la Corte è anche,in parte,legislatore delle regole del suo processo e,in generale,della sua attività).

I suoi interventi,pertanto,anche se talvolta vanno aldilà,sono caratterizzati da confini ritenuti comunque tollerabili dall’Ordinamento(12) .

Volume consigliato

Compendio di Diritto costituzionale

Il testo affronta il diritto costituzionale a 360 gradi, con un linguaggio tecnico ma fluido, funzionale alla preparazione di concorsi ed esami.  L’opera è aggiornata al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13) contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai vari D.P.C.M. che sono stati adottati in seguito, in particolare quello del 9 marzo 2020 che ha esteso tali misure su tutto il territorio nazionale; alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 contenente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Diego Solenne | 2021 Maggioli Editore

24.00 €  19.20 €

_______________

(1)cfr.Sterpa A.-Nasso I.”Compendio di Diritto Costituzionale”,Dike giuridica Ed.,Roma,2021.

(2)cfr.Coraggio G.”Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2020”,Roma,2021.

(3)cfr.Coraggio G.”Relazione sull’attività della Corte Costituzionale nel 2020”,Roma,2021..

(4)cfr.Corte Costituzionale “”La Corte Costituzionale-Introduzione”,cortecostituzionale.it,2019.

(5)cfr.Stendardi G.G. voce “Giurisdizione costituzionale”,in Novissimo Digesto Italiano,Utet,Torino,1968.

(6)v.Nunziante-Cesàro R.”Alcuni aspetti storici delle istituzioni giudiziarie II”,Edisud,Salerno,2018.

(7)v.Origone A. voce “Costituzione”,in Novissimo Digesto Italiano,Utet,Torino,1968.

(8)cfr.Sterpa A.-Nasso I. Compendio,op.cit.,2021.I quali riporta

(9)cfr.Corte Costituzionale La Corte,cit.,2019.

(10)sul punto anche Coraggio G. Relazione,op.cit.,2021.

(11)cfr.Sterpa A.-Nasso I. Compendio,op.cit.,2021.

(12)cfr. Corte Costituzionale La Corte cit.,2019.

BIBLIOGRAFIA

CORAGGIO G. “Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2020”,Roma,2021.

CORAGGIO G.”Relazione sull’attività della Corte Costituzionale nel 2020”,Roma,2021.

CORTE COSTITUZIONALE “La Corte Costituzionale-Introduzione”,cortecostituzionale.it,2019.

NUNZIANTE CESARO R.”Alcuni aspetti storici delle Istituzioni giudiziarie II”,Salerno,2018.

ORIGONE A. voce “Costituzione”,in Novissimo Digesto Italiano,Torino,1968.

STENDARDI G.G. voce “Giurisdizione Costituzionale”,in Novissimo Digesto Italiano,Torino,1968.

STERPA A. – NASSO I. ”Compendio di Diritto Costituzionale”,Roma,2021.

Roberto Nunziante Cesaro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento