Spunti di riflessione
A cura di dott.ssa Vincenza Esposito
Dirigente Amministrativo Ministero Giustizia
Con la legge c.d. di stabilità per l’anno 2014[1], strumento per antonomasia della politica economica del paese, sono state introdotte, tra l’altro, significative novità destinate ad incidere sui costi del servizio giustizia sollevando non poche osservazioni critiche da parte di coloro che a vario titolo al riguardo sono interessati [2].
In particolare, per quanto qui di interesse, è stato introdotto[3] nel D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002[4] – Testo Unico delle spese di giustizia – l’art. 106 bis e, pertanto, nelle ipotesi di ammissione al patrocinio dello Stato di persona non abbiente i compensi dell’avvocato (oltre che dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) sono ridotti di un terzo[5].
Tale sforbiciata è operante per le liquidazioni disposte dal magistrato dall’entrata in vigore della menzionata disposizione di legge anche ad evasione di istanze già depositate in cancelleria con riferimento ad attività espletate e terminate, quindi, prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima.
Alla determinazione di rendere obbligatoria la decurtazione dei compensi anche in materia penale ha indubbiamente contribuito la negativa congiuntura economica del paese tale richiedere ormai da anni un continuo monitoraggio[6] sui costi dell’erogazione del servizio giustizia ai non abbienti nelle forme del patrocinio dello Stato e la conseguente necessità di alleggerire i relativi oneri, necessità ribadita anche dal Consiglio di Stato nella formulazione del parere[7] espresso con riferimento allo schema del decreto ministeriale sul regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense [8] varato ad attuazione dell’art. 13 della cd. legge professionale forense [9].
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, con l’occasione, aveva suggerito un ridimensionamento del parametro di scostamento rispetto alla dimidiazione dei compensi del difensore nel gratuito patrocinio civile[10] entro il 5-10% in considerazione non solo delle esigenze di bilancio[11] ma anche della solo parziale condivisibilità delle argomentazioni poste a sostegno del minor “taglio” proposto per il patrocinio penale, riconducibili alla ritenuta maggiore dignità dell’attività difensoriale in tale settore giudiziale perché operante in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali la libertà e la dignità della persona.
Più in generale, la Corte Costituzionale, con riferimento all’art. 24 della Costituzione[12], ha ritenuto, invece, che la riduzione dei compensi agli avvocati non incide “in senso limitativo all’accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, al loro diritto alla difesa” poiché, anzi, “ a rigor di logica la riduzione dei compensi dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali”[13].
La legge di stabilità, dunque, avrebbe soltanto anticipato quella “sforbiciata” del 30% nella liquidazione dei compensi nelle ipotesi in esame che sarebbe, comunque, derivata dall’entrata in vigore del nuovo regolamento ministeriale avente ad oggetto la determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso degli avvocati. Nel testo finale del regolamento, infatti, la previsione di tale riduzione è stata, di conseguenza, espunta lasciandola, come per il patrocinio civile, nel solo TUSG ed evitando di cadere nella tentazione di ipotizzare l’ operatività di una doppia riduzione di un terzo nella liquidazione dei compensi per la difesa penale.
Già a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge professionale[14] sopra citata per gli avvocati va considerato, infatti, superato il sistema di liquidazione giudiziale introdotto con il D.M.140 del 20 luglio 2012[15] che all’art.9 [16] prevedeva come possibile la riduzione del 50% anche degli importi liquidati a favore dei difensori per le prestazioni svolte a favore dei soggetti in gratuito patrocinio penale. Tale previsione “possibilista”, che, a tutto concedere, poteva trovar ragionevole supporto nella semplicità seriale delle controversie per l’ottenimento dell’indennizzo da irragionevole durata del processo[17] non solo lasciava spazio ad osservazioni critiche conseguenti alla equiparazione sic et sempliciter delle liquidazioni per l’attività difensoriale prestata nel patrocinio penale ma lasciava, comunque, al magistrato una certa discrezionalità sul quantum da liquidare ben potendo anche non ridurre ovvero ridurre di percentuali minime il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio statale in materia penale.
Tanto anche perché, nella gerarchia delle fonti legislative[18], il mero decreto ministeriale da ultimo citato non avrebbe potuto modificare le previsioni del TUSG che, nell’impianto originario, non prevedeva una disposizione per il patrocinio penale speculare all’art. 130 TUSG, già citato, dettato in materia di patrocinio civile.
La previsione introdotta con la legge di stabilità, quindi, dovrebbe contribuire definitivamente a tacitare ogni equivoco sull’apparente conflitto di norme che concorrerebbero o meglio avrebbero concorso alla determinazione in concreto del quantum da liquidare all’avvocato nel patrocinio penale.
Con norma primaria, infatti, è stata apportata la modifica nel TUSG al sistema delle liquidazioni nel patrocinio penale rendendosi obbligatoria la falcidia (prima facoltativa fino al 50%) nella misura del 30% degli importi quantificati ad attuazione dei parametri vigenti dopo i più recenti interventi normativi e regolamentari di settore[19].
Pertanto, non potrebbero ritenersi sovrapponibili norme di diverso tenore emesse in una successione temporale logicamente collegata alla più generale evoluzione normativa degli istituti di riferimento così scongiurandosi la sovrapposizione degli “tagli” rispettivamente ivi previsti e le conseguenti opposizioni ai decreti di liquidazione eventualmente emessi [20] a seguito di diversa interpretazione.
V’è da osservare, ad ogni buon fine, che l’introduzione dell’art. 106 bis TU rende quanto mai opportuno un più efficace coordinamento tra gli uffici giudiziari interessati nelle fasi di ammissione al patrocinio statale e di liquidazione dei relativi compensi nelle ipotesi contemplate dalle nuove disposizioni al fine di evitare violazioni inconsapevoli di quanto previsto con conseguenti implicazioni anche di rilievo erariale.
Con riferimento più specifico non tanto alle liquidazioni a favore degli avvocati per l’attività difensoriale svolta a favore di soggetto ammesso al patrocinio (poiché l’avvocato per ottenere la liquidazione anticipata da parte dello Stato allega il provvedimento di ammissione al patrocinio del proprio assistito che, altrimenti, avrebbe dovuto provvedere personalmente e direttamente al pagamento ) ma ad es. ai casi di liquidazione delle spettanze di un perito nominato dal p.m, l’ufficio della Procura potrebbe non esser al corrente dell’intercorso provvedimento di ammissione al patrocinio statale emesso dal giudice[21] e, pertanto, ove la fattispecie relativa alla vicenda della spesa di giustizia non si sia ancora esaurita, provvedere alla liquidazione in maniera difforme alle disposizioni stabilite dal TUSG sia per quanto riguarda l’organo preposto a disporre la liquidazione nei casi di ammissione al patrocinio statale[22] sia e soprattutto per quanto attiene ai “tagli” prescritti dalla normativa in argomento. A tacer qui dalla singolare sorte che potrebbero avere le varie liquidazioni anche per diverse tipologie di beneficiari all’interno dello stesso processo destinate a subire o non subire la prevista decurtazione secondo che il provvedimento di liquidazione venga emesso dopo ovvero prima dell’eventuale provvedimento di ammissione al patrocinio statale.
Apprezzabili, pertanto, appaiono in tale prospettiva le eventuali prassi virtuose che gli uffici giudiziari potrebbero congiuntamente adottare ove volte ad implementare un meccanismo di comunicazione interna immediata circa l’intercorsa adozione di provvedimenti in tema di ammissione al patrocinio statale penale.
[1] Legge n. 147 del 23 dicembre 2013, In G.U.n. 302 del 27 dicembre 2013, ora in avanti legge di stabilità
[2] Ved. “ Il Patrocinio a Spese dello Stato e il servizio giustizia ai cittadini tra rincari e risparmi (disegno di legge di stabilità 2014 e schema di regolamento recante la determinazione per la liquidazione dei compensi per la professione forense” V. Esposito in diritto.it dal 21.11.2013 ed altre riviste on line.
[3] Art. 606, legge di stabilità, cit.
[4] Da ora in avanti TUSG
[5] ART. 106-bis (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.
[6] Circolare ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia del 15 marzo 2006 n.30624.U con i relativi indirizzi forniti agli uffici giudiziari per il contenimento delle spese di giustizia esortando magistrati e funzionari amministrativi al rigoroso rispetto del reticolo normativo per ogni fase di attività che determina esborso per l’erario favorendo altresì l’introduzione di buone prassi di gestione per razionalizzare le spese.
[7] Parere n. 4514 del 11 novembre 2013 (Affare n. 03398/2013 trattato in adunanza di sezione del 24 ottobre 2013) richiamando la relazione ministeriale illustrativa e la relazione tecnica dell’Ufficio Bilancio del Ministero, per cui il testo della proposte avanzata dal CNF, volta alla eliminazione dei taglio del 50% nel patrocinio penale, avrebbe determinato “ un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull’ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capito 1360”
[8] Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” in G.U. n. 77 del 2 aprile 2014 in vigore del 3 aprile 2014.
[9] Legge 31 dicembre 2012 n. 247 “ Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013
[10] ART. 130 TUSG (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
[11] Nonché alla disposizione di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 247/2012,cit. , secondo cui “ dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
[12] Art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari
[13] Corte Costituzionale ordinanza n. 261 del 7 novembre 2013 in G.U. 1° serie speciale Corte Costituzionale n.46 del 13 novembre 2013
[14] Così si esprime anche il Ministero della Giustizia nella relazione illustrativa allo schema del D.M. citato.
[15] Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in G.U. del 22 agosto 2012 n.195 fortemente criticato poiché, tra l’altro, aveva consistentemente ridotto i valori medi nella determinazione degli importi liquidabili.
[16] Art. 9 “ Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio” Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazione delle prestazioni svolte a favore dei soggetti in gratuito patrocinio e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale
[17] Legge n. 89 del 24 marzo 2001 in G.U. 3 marzo 2001 n.78 con successive modifiche ed integrazioni
[18] Art.1 c.c. “ Indicazione delle fonti” Sono fonti del diritto:
1) le leggi ;
2) i regolamenti;
3) (*)
4) gli usi.
(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: “3) le norme corporative”.
[19] Per una disanima articolata della problematica ved. “Per non vedere la fine del Gratuito patrocinio” N.Ianniello, Presidente A.N.V.A.G. , in diritto.it 17 febbraio 2014
[20] Vedasi nota prot.n. 50/2014 Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del 6 marzo 2014.
[21] ART. 93. (Presentazione dell’istanza al magistrato competente) L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
[22] ART. 83. (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L‘onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 105 TUSG (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari) Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento