Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non incorsi nelle decadenze di cui all’art. 2 D.l. 92/2014 convertito in Legge 117/2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 11018 dell’8 maggio 2018, chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale sul punto. In proposito, i Giudici della Corte Suprema hanno dato ragione ad un soggetto che aveva convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia, esponendo di essere stato ristretto in varie case circondariali per una pluralità di periodi e di aver subito, in detti tempi, un trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni ai sensi del menzionato art. 35 ter ordinamento penitenziario. Respinte invece la censura con cui il Ministero eccepiva la prescrizione del diritto azionato.
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