Invalida la limitazione della proprietà del lastrico solare del condominio

Allegati

Il Tribunale di Bari con una recente sentenza (n. 4236 del 26/10/2023) ha chiarito che non è valida la delibera assembleare che limita la proprietà privata del condominio titolare del lastrico solare di copertura del caseggiato.

Per approfondimenti si consiglia: Manuale del condominio

Tribunale di Bari – Sez. III Civ. – Sent. n. 4236 del 26/10/2023

delibera-limiti-parti-comuni-sentenza-TribBari4236.pdf 538 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda

Un condominio deliberava di affidare  ad una ditta i lavori di manutenzione del lastrico di proprietà esclusiva di un condomino (per eliminare le infiltrazioni negli appartamenti sottostanti), stabilendo di rateizzare il pagamento del saldo in quattro rate mensili, decorrenti dal mese di agosto 2013 (secondo gli allegati stati di riparto contestualmente approvati); i condomini costituivano correttamente il fondo speciale previsto in dette ipotesi dall’articolo 1135 c.c.  e necessario per potersi dar corso alle opere. Naturalmente il condominio deliberava i lavori di manutenzione straordinaria sopra detti, stabilendo, nel rispetto dell’articolo 1126 c.c., che un terzo della spesa sarebbe stata a carico del titolare della terrazza e due terzi a carico dei restanti condomini. La decisione assembleare, però, alla cui formazione non aveva preso parte il proprietario del lastrico, assente nell’occasione, conteneva una espressa limitazione del diritto di proprietà individuale, in quanto vietava al singolo condomino (e ai suoi inquilini)  di apporre al di sopra della nuova guaina di impermeabilizzazione, rifatta per limitare le infiltrazioni d’acqua ai piani sottostanti, ogni tipo di pavimentazione, sebbene la stessa fosse stata lasciata a vista senza che fosse ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all’esecuzione delle opere. Il condomino, titolare esclusivo del lastrico, non condivideva detta decisione; di conseguenza non versava la propria quota di spese. Il condominio chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo che veniva tempestivamente opposto dal condomino moroso, innanzi al Tribunale. L’opponente, in primo lugo, deduceva di non aver ricevuto gli avvisi di convocazione alle due assemblee concernenti i lavori straordinari atteso che si trovava fuori regione. Inoltre lamentava l’invalidità delle delibere per aver inciso in maniera illegittima sul suo diritto di proprietà della terrazza oggetto dei lavori.

Potrebbero interessarti:
Condominio non può avere più deleghe di quelle consentite dal regolamento
Installazione di una pergotenda da parte del condominio: i diversi ostacoli

2. Limitazione della proprietà del lastrico solare: la soluzione

Il Tribunale ha rilevato che il titolare della terrazza non ha fornito alcuna prova in ordine all’eventuale impossibilità di venire a conoscenza dell’avviso di convocazione, né ha impugnato la relativa delibera per il dedotto vizio procedimentale nel termine di 30 giorni previso dalla legge; di conseguenza il primo motivo di opposizione relativo al denunciato profilo di invalidità/annullabilità delle delibere è risultato infondato e, quindi, rigettato. Accolto invece il secondo motivo di opposizione. Secondo il Tribunale infatti è nulla la decisione che impone al proprietario del lastrico solare il divieto di coprire in alcun modo la guaina impermeabilizzante apposta in seguito all’intervento deliberato. Del resto, ad avviso del Tribunale, nessun consenso e nessuna preventiva accettazione risulta essere stata prestata dalla opponente per l’esecuzione delle opere incidenti sul suo diritto di proprietà esclusiva, non avendo la stessa partecipato alle predette assemblee condominiali, né risultando una differente regolamentazione condominiale previamente accettata dall’opponente. Lo stesso giudice ha sottolineato che le delibere adottate nel caso di specie hanno procurato un danno alla proprietà esclusiva del condomino. Il decreto ingiuntivo è stato revocato.

3. Riflessioni conclusive

Qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, l’assemblea dei condomini, ex art. 1135 c.c., comma 1, n.4, c.c., è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria degli stessi, ripartendosi poi le spese di riparazione o di ricostruzione, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i restanti due terzi a carico dei condomini cui la terrazza serva da copertura (Cass. civ., Sez. Un., 10/05/2016, n. 9449). L’obbligo dei condomini dell’edificio, cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve di copertura, di concorrere nelle spese di ricostruzione e di manutenzione dello stesso trova fondamento non già nel diritto di proprietà sul lastrico o sulla terrazza medesimi, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell’utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli loro appartamenti. Da tanto consegue che sussistono anche i correlativi poteri deliberativi dell’assemblea quanto alle decisioni concernenti la riparazione, la ricostruzione e la sostituzione degli elementi strutturali del lastrico solare o della terrazza a livello, inscindibilmente connessi con la sua funzione di copertura (solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), senza che nessuna rilevanza rivesta la natura del diritto di uso esclusivo, ovverosia il suo carattere reale o personale, spettante a taluni condomini, i quali soltanto, in quanto fruitori delle relative utilità, debbono sostenere le spese di riparazione e manutenzione di quegli altri elementi costruttivi e manufatti (ringhiere e simili ripari) che servono non già alla copertura dell’edificio ma a soddisfare altre utilità del lastrico o di quella parte di esso di uso esclusivo (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19779; Cass. civ., sez. II, 25/02/2002, n. 2726). Il potere deliberativo dell’assemblea, però, in tanto sussiste in quanto l’assemblea si mantenga all’interno e nel perimetro delle proprie attribuzioni; ove, invece, l’assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la delibera avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da “difetto assoluto di attribuzioni” (e sarà perciò nulla).

Volume consigliato

La prima parte del volume si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.
La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.
Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.

FORMATO CARTACEO

Manuale del condominio

Il Manuale è una guida completa per chi intende intraprendere l’attività di amministratore di condominio e per gli amministratori professionisti, che già affrontano le complesse e molteplici questioni immobiliari e condominiali.La prima parte si sofferma su alcuni principi fondamentali in materia di proprietà, di comproprietà e di diritti reali. Successivamente, viene trattato il regolamento condominiale, passando poi alla disamina delle parti, degli impianti e dei servizi comuni, con la relativa contabilizzazione e ripartizione delle spese, senza trascurare gli aspetti della contrattualistica e i riflessi fiscali della gestione condominiale.La quinta parte è dedicata al funzionamento dell’assemblea e al ruolo, ai poteri e alle responsabilità dell’amministratore di condominio.Il libro prende poi in esame i rapporti del condominio con i terzi e quelli tra singoli condomini, con le inevitabili controversie che ne derivano, per la soluzione delle quali vengono illustrate le tecniche di risoluzione dei conflitti, imposte per legge.Il volume è stato altresì aggiornato con la vigente normativa in tema, tra gli altri, di:› assemblea telematica;› Riforma del Processo Codice di Procedura Civile e forme di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. Riforma Cartabia – D.Lgs. 149/2022);› superbonus e bonus edilizi;› misure antincendio;› equo compenso per le professioni non organizzate in ordini e collegi (legge 49/2023);› potabilità delle acque (D.Lgs. 18/2023).Nell’apposito spazio online, è infine disponibile una raccolta di formule personalizzabili, utilissime per redigere i più importanti atti della pratica condominiale.Silvio RezzonicoÈ stato avvocato in Milano e autore di diversi libri e saggi in materia di diritto immobiliare. Ha collaborato con il Gruppo 24 Ore, con Maggioli Editore e con l’Università degli studi di Firenze. Da ultimo è stato anche docente presso l’Università degli studi telematica E-campus.Matteo RezzonicoAvvocato cassazionista e pubblicista in Milano, è autore di numerose pubblicazioni di diritto immobiliare ed edilizio. In particolare, collabora con il Gruppo 24 Ore (Norme e Tributi, Esperto risponde e Consulente immobiliare) e con Giuffrè Editore (portale condominio e locazioni). Presidente della FNA, Federazione Nazionale degli Amministratori Immobiliari e Vicepresidente della Confappi, Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, per conto della quale riveste anche il ruolo di Presidente della sede provinciale di Milano e di componente della Commissione Legale Nazionale di FNA – Confappi.Luca RezzonicoAvvocato in Milano. Si occupa di diritto immobiliare ed è coautore di diverse pubblicazioni in materia.

Silvio Rezzonico | Maggioli Editore 2023

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento