Invasione terreni o edifici: definizione beni “pubblici”

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Ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici quali sono i beni “pubblici”
(Riferimento normativo: Cod. pen., artt. 633, 639)
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 23292 del 1-02-2023

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Indice

1. La questione


Il GIP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere a carico dell’imputata per i delitti di cui agli articoli 633-639 bis e 635 codice penale in quanto, con riferimento alla contestata occupazione abusiva, non poteva ritenersi che la condotta avesse interessato beni pubblici o destinati ad uso pubblico non risultando qualificante la proprietà pubblica dell’immobile, fermo restando che, con riferimento invece all’ipotesi e danneggiamento, la pronuncia di non doversi procedere conseguiva alla mancanza di segni esteriori di forzatura della porta d’ingresso.
Ciò posto, avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 633-639 bis codice penale, sostenendosi che la norma incriminatrice di cui all’articolo 633 codice penale non subordina la punibilità dell’invasione di edifici di proprietà di enti pubblici alla destinazione all’uso generale, né tale condizione risulta prevista dall’articolo 639 bis del codice penale ai fini della procedibilità d’ufficio.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi “pubblici” – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione (Sez. 7, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997).
Le suesposte considerazioni inducevano quindi il Suprema Corte ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come noto, l’art. 639-bis cod. pen. prevede per una serie di reati e, tra questi, anche quello previsto dall’art. 633 cod. pen., la procedibilità d’ufficio qualora l’illecito penale commesso riguardi acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, la decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito quali sono i beni pubblici che rilevano per potere considerare siffatto illecito penale procedibile senza che sia necessario proporre una querela.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi “pubblici” – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare l’applicabilità (o meno) dell’art. 639-bis cod. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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