Invio di mail offensive contro soggetti istituzionali: diritto di critica?

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33019 del 22 agosto 2024, ha chiarito che l’invio di mail offensive contro soggetti istituzionali non è “coperto” dal diritto di critica.

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Corte di Cassazione – Sez. VI Pen. – Sent. n. 33019 del 22/08/2024

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Indice

1. I fatti

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 342, secondo comma, cod. pen. per avere inviato agli accounts ufficiali di soggetti istituzionali quali Polizia locale, Prefettura e Comune diverse mail contenenti gravi offese agli appartenenti al corpo di Polizia locale.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione con il quale l’imputato ha censurato l’adesione della sentenza ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, senza tenere conto di quello invocato dalla difesa (maggioritario) secondo il quale la fattispecie penale consumatasi per iscritto è integrata solo quando l’offesa pervenga al Corpo riunito nello svolgimento delle sue funzioni e alla presenza del soggetto attivo, circostanze non sussistenti nel caso di specie in quanto la mail è stata inviata solo al titolare dell’indirizzo di posta elettronica.
Inoltre, viene censurata violazione di legge in ordine alla configurazione dell’elemento materiale del reato costituito dall’avvenire l’offesa “al cospetto” del Corpo che ne è destinatario, non bastando la mera possibilità che i componenti di questo ne vengano a conoscenza o che essa sia rivolga al singolo componente.
Con il terzo motivo si censura la violazione di legge per mancato accertamento dell’elemento soggettivo, non essendo sufficiente l’esistenza delle espressioni offensive.
Infine, viene censurata la violazione di legge in ordine all’esistenza della scriminante del diritto di critica, anche in forma putativa, in quanto la volontà del ricorrente era solo quella di ristabilire la corretta azione dell’ufficio a fronte di comportamenti censurabili di alcuni appartenenti al Corpo.

2. Invio di mail offensive contro soggetti istituzionali e diritto di critica: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che l’imputato abbia inviato agli indirizzi istituzionali del Comandante capo della Polizia locale di Vercelli, del Prefetto, del Comando dei vigili e del Comune di Vercelli quattro mails contenenti plurime e gravi espressioni offensive all’indirizzo degli appartenenti alla Polizia locale di Vercelli definiti “criminali“, “un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e all’abuso di ufficio, al servizio di un’oligarchia che controlla tutta la locale pubblica amministrazione, e persegue interessi privati in spregio di quello pubblico“, “delinquenti in divisa“.
Ebbene, detta condotta è qualificata come oltraggio ai sensi dell’art. 342, secondo comma, cod. pen. il quale punisce l’oltraggio c.d. “corporativo” per tale intendendosi quello rivolto nei confronti della Pubblica amministrazione, anziché al suo singolo funzionario, tale da lederne la personalità di ente collegiale.
Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in particolare, l’offesa è commessa “a causa delle funzioni” dell’autorità oltraggiata per la quale non è necessario che questa stia svolgendo l’attività istituzionalmente riconosciute proprio in ragione del mezzo utilizzato.
I principi richiamati dalla difesa non sono, ad avviso della Corte, riconducibili al caso di specie, così come l’invocata esimente del diritto di critica, dichiarata inammissibile per genericità. Nello specifico, la Corte ha affermato che “l’oltraggio costituisce l’espressione di un giudizio negativo nei confronti dei soggetti istituzionali indicati dall’art. 342 cod. pen. e non può essere presidiato dall’art. 21 Cost. allorché si utilizzi un linguaggio intrinsecamente e volgarmente insultante e denigratorio“.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha affermato che le motivazioni dei giudici di merito hanno dato compiutamente atto della natura offensiva degli scritti inviati dall’imputato tale da travalicare il legittimo diritto di critica, in quanto con essi si sono messi in dubbio la competenza professionale e l’onestà di tutti gli appartenenti alla Polizia municipale di Vercelli, con dirette e generiche accuse di commissione di gravi delitti contro la pubblica amministrazione.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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