Indice
1. La questione
La Corte di Appello di Torino, pronunciando su un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta all’esito di rito abbreviato, confermava la dichiarazione di penale responsabilità di una persona imputata per i reati di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, riducendo la pena allo stesso inflitta a due anni e dieci mesi di reclusione e a 12.600,00 euro di multa e, in riforma della decisione di assoluzione, affermava la colpevolezza di un altro imputato per il reato di acquisto di cocaina a fini di spaccio, irrogandole la pena di due anni e otto mesi di reclusione e di 12.000,00 euro di multa.
A proposito dei ricorsi per Cassazione proposti dai condannati nel giudizio di merito, per quello che rileva in questa sede, degno di nota è il motivo con cui uno dei ricorrenti denunciava violazione di legge, in riferimento all’art. 110 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso della ricorrente nella condotta illecita dei coimputati, ritenendosi come fosse stato illegittimamente ravvisato un contributo concorsuale dell’impugnante in ragione della mera presenza della stessa nell’auto in cui si trovava l’altro imputato.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La doglianza summenzionata veniva accolta dalla Cassazione.
Infatti, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza, la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare, fermo restando che, in applicazione di questo principio, una decisione ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice (così Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020) mentre altre decisioni, invece, hanno escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l’accertamento di un rapporto di coabitazione nell’appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, e Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, la quale ha precisato che l’ipotesi del concorso del convivente potrebbe trovare conferma solo ove risultasse lo svolgimento, nell’abitazione, di una attività collettiva di detenzione e spaccio) – ritenevano come la motivazione della sentenza impugnata fosse stata carente in una prospettiva di accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dato che tale decisione aveva valorizzato elementi non univoci per ritenere che il comportamento del ricorrente fosse stato di consapevole agevolazione della condotta di cessione di eroina e hashish.
Tale pronuncia, pertanto, era annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
3. Conclusioni
La decisione desta un certo interesse essendo ivi chiarita la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti.
Difatti, in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.
Tale principio di diritto, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se si sia in presenza di una connivenza non punibile, ovvero ricorra un concorso nel delitto (con particolar riguardo a quello preveduto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990).
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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