1. La decisione della Corte
La Corte di Cassazione (Cass. 6 settembre 2022 n. 26183) ha statuito l’esenzione dell’IRAP – poiché priva di organizzazione autonoma – l’impresa familiare ove la moglie del contribuente esercita la mansione di segretaria con partecipazione agli utili per una quota pari al 15%. Gli Ermellini hanno considerato come, sino ad ora, la giurisprudenza di legittimità non si sia pronunciata in maniera univoca in merito alla disciplina dell’IRAP delle imprese familiari poiché, se da un lato esse dovrebbero essere assoggettate dall’imposta regionale, dall’altra è indispensabile esaminare il presupposto impositivo sulla base della natura dell’attività svolta. Nel caso in scrutinio, secondo i Giudici di Piazza Cavour la questione deve essere interpretata nel seguente modo:i giudici di merito avrebbero commesso l’errore di sostenere che l’impresa familiare sia di per sé organizzata; questione, in aggiunta, priva di importanza dal corrente anno, da quando – ex art. 1 c. 8 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – l’IRAP non è più dovuta per le persone fisiche esercenti attività commerciali/arti e professioni.
2. Quali imprese non sono soggette al tributo?
Dall’anno corrente con riferimento alle imprese individuali, non sono più soggette all’IRAP: a) aziende coniugali non gestite in forma societaria; b) imprese familiari , anche quando impieghino diversi collaboratori familiari e dipendenti. L’assoggettamento al tributo è escluso dal 2022, l’esclusione dal tributo per i soggetti di cui sopra è condizionata ad una verifica della fondatezza dei requisiti oggettivi, ed in modo particolare della non presenza di una attività autonomamente organizzata.
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