Poiché l’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 prevede che, tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione, vi sia quello di cui alla lettera d): “inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza”., la revoca dell’attestazione Soa risulta illegittima qualora non ci sia la definitività – prescritta dalla norma ora detta – delle violazioni contributive
Merita di essere segnalata la decisione numero 278 del 30 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
Vediamo i fatti
In particolare, il verbale di accertamento di vigilanza posto in essere dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Provinciale del Lavoro aveva evidenziato – per il periodo contributivo ottobre 1995 / settembre 2000 – una inadempienza per somme pari ad Euro 158.321,17 di contributi INPS non versati; tale verbale, del resto, così come risulta dal prospetto indicato dall’INPS e depositato agli atti del giudizio, era stato solo parzialmente oggetto di contestazione giudiziale da parte dell’impresa ricorrente, essendo divenuto definitivo con riguardo alle ulteriori somme indicate nelle note di rettifica in atti e non risultanti dalla cartella esattoriale oggetto di impugnazione; e, d’altra parte, nella stessa nota dell’INPS si faceva riferimento ad ulteriori inadempienze relative al periodo 2001-2004, non oggetto di contestazione giudiziale in quanto non rientranti nelle voci descrittive della cartella esattoriale depositata in atti
Qual è stata la decisione del Tar in merito al ricorso avverso l’annullamento dell’attestazione Soa?
< Quanto, poi, alla gravità delle violazioni hanno ritenuto, i primi giudici, che non vi fosse dubbio circa il fatto che le violazioni contestate – per il numero e la quantità delle somme indicate in atti – consentivano di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) ed m) D.P.R. n. 34/2000 e, conseguentemente, la legittimità degli atti impugnati; e che, sotto tale profilo, era da aggiungere che la motivazione del provvedimento con il quale l’Autorità di Vigilanza aveva deliberato che la SOA S.ORG.AT 2000 s.p.a. doveva revocare alla ricorrente l’attestazione di qualificazione appariva corretta in relazione a tutto quanto comunicato dall’INPS in ordine alla irregolarità, gravità e definitività delle violazioni contributive accertate in capo alla ricorrente; donde, in definitiva, il rigetto del ricorso perché infondato.>
Le ragioni del ricorso davanti al Consiglio di Stato
< Anzitutto, il TAR mostrerebbe di non aver adeguatamente valutato tutta la documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle comunicazioni INPS prodotte dalla ricorrente la cui dedotta contraddittorietà non avrebbe potuto fare da sostegno all’impugnato provvedimento dell’Autorità per la Vigilanza; non potrebbe, poi, ritenersi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata da parte dell’appellante nei confronti dell’INAIL in quanto lo stesso Istituto l’avrebbe esclusa con nota dell’8 marzo 2006.
Con specifico riferimento ai documenti provenienti dall’INPS si deduce, in particolare, che i primi giudici non avrebbero tenuto conto di quello (attestante la piena regolarità contributiva – nota 19 settembre 2005), di poco precedente rispetto alla nota dello stesso Istituto del 25 gennaio 2006, posta dal TAR a fondamento del rigetto del ricorso; e, al riguardo, il dedotto vizio di contraddittorietà neppure sarebbe stato esaminato dal TAR che, quindi, non si è posto il problema del perché l’Autorità abbia assegnato valore solo alla seconda e non alla prima di tali dichiarazioni.>
Ma non solo
<L’Amministratore giudiziario della società ricorrente, per fare definitiva chiarezza sulla circostanza che, in atto, non potrebbe essere ascritto, a carico dell’impresa, alcun definitivo accertamento di violazione di norme in materia contributiva, tale da legittimare la revoca dell’attestazione SOA, ha chiesto all’INPS dettagliati chiarimenti in merito alla posizione debitoria contributiva dell’impresa stessa; e i dati forniti, in risposta, dall’Istituto confermerebbero pienamente le ragioni dell’appellante, la cartella esattoriale n. 13920060000561562000 rappresentativa del debito essendo stata ritualmente impugnata innanzi al giudice del lavoro, che ne ha sospeso l’efficacia>
Che cosa decide il Supremo Giudice Amministrativo?
<Con i chiarimenti così forniti emerge, quindi, la situazione di non definitività – confermata dallo stesso Istituto previdenziale – della situazione debitoria contributiva dell’Impresa appellante, laddove l’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 prevede che, tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione, vi sia quello di cui alla lettera d): “inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza”.
Ne consegue l’erroneità della sentenza appellata che non ha rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado laddove basato sull’erroneo presupposto della definitività – prescritta dalla norma ora detta – delle violazioni contributive di cui si tratta da parte dell’odierna appellante; definitività che risulta smentita, nella specie, giusta le anzidette allegazioni dell’INPS>
Di conseguenza:
< Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dei provvedimenti in quella sede impugnati, precisati nell’esposizione in fatto che precede.>
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.278/2008
Reg.Dec.
N. 2467 Reg.Ric.
ANNO 2007
Disp.vo 561/2007
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2467/2007, proposto dalla società ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ******************************* ed elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 95, presso l’avv. **************,
contro
l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,
e
la società SOA – ******** s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza, 10 gennaio 2007, n. 80;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l’ordinanza della Sezione 4 settembre 2007, n. 4637;
relatore, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007, il Consigliere **************;
uditi, per le parti, l’avv. **********, per delega dell’avv. ************, e l’avv. dello Stato **********;
visto il dispositivo n. 561 del 6 dicembre 2007.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) – Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
– del provvedimento con cui il Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha deliberato, nella seduta del 23 marzo 2006, che la SOA S.ORG.AT. 2000 s.p.a. revocasse alla ricorrente l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici poiché rilasciata in violazione dell’art. 17, comma 1, lett. d) ed m) D.P.R. n. 34/2000;
– del provvedimento n. 890 del 16 maggio 2006 con cui la SOA S.ORG.AT. 2000 s.p.a. ha comunicato alla ricorrente che l’attestazione di qualificazione della quale era in possesso doveva intendersi revocata;
– del provvedimento con cui è stato disposto l’inserimento della annotazione di revoca della attestazione della ricorrente nel casellario informatico delle imprese qualificate presso l’Osservatorio per i Lavori Pubblici;
– del provvedimento n. 20536/06/ISP dell’11 maggio 2006 con cui l’Autorità ha comunicato alla ricorrente l’adozione della delibera di revoca della attestazione e la conseguente annotazione nel casellario informatico;
– di ogni altro provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente.
Il TAR ha ritenuto, anzitutto, infondata la censura di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
I primi giudici hanno, poi, rigettato anche il secondo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo del difetto di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. d) ed m) D.P.R. n. 34/2000; hanno osservato, al riguardo, che, come risultava dalla documentazione depositata in atti, sia alla data della prima autodichiarazione della ricorrente ai fini del rilascio della attestazione SOA (23 novembre 2001), sia alla data della seconda autodichiarazione ai fini del rinnovo della attestazione SOA (24 gennaio 2005), risultavano, in capo alla ALFA s.r.l., una serie di irregolarità relative al pagamento della contribuzione INPS ed INAIL.
In particolare, il verbale di accertamento di vigilanza posto in essere dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Provinciale del Lavoro aveva evidenziato – per il periodo contributivo ottobre 1995 / settembre 2000 – una inadempienza per somme pari ad Euro 158.321,17 di contributi INPS non versati; tale verbale, del resto, così come risulta dal prospetto indicato dall’INPS e depositato agli atti del giudizio, era stato solo parzialmente oggetto di contestazione giudiziale da parte dell’impresa ricorrente, essendo divenuto definitivo con riguardo alle ulteriori somme indicate nelle note di rettifica in atti e non risultanti dalla cartella esattoriale oggetto di impugnazione; e, d’altra parte, nella stessa nota dell’INPS si faceva riferimento ad ulteriori inadempienze relative al periodo 2001-2004, non oggetto di contestazione giudiziale in quanto non rientranti nelle voci descrittive della cartella esattoriale depositata in atti.
Le conclusioni in ordine alla definitività delle violazioni accertate in capo alla odierna ricorrente, del resto, apparivano, per il TAR, confermate dalle stesse note dell’INPS in data 25 gennaio 2006, nelle quali si leggeva che – relativamente al periodo contributivo 1995/2004 – “la ditta risulta avere delle inadempienze per le quali ha proposto dilazione che è onorata”.
Quanto, poi, alla gravità delle violazioni hanno ritenuto, i primi giudici, che non vi fosse dubbio circa il fatto che le violazioni contestate – per il numero e la quantità delle somme indicate in atti – consentivano di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) ed m) D.P.R. n. 34/2000 e, conseguentemente, la legittimità degli atti impugnati; e che, sotto tale profilo, era da aggiungere che la motivazione del provvedimento con il quale l’Autorità di Vigilanza aveva deliberato che la SOA S.ORG.AT 2000 s.p.a. doveva revocare alla ricorrente l’attestazione di qualificazione appariva corretta in relazione a tutto quanto comunicato dall’INPS in ordine alla irregolarità, gravità e definitività delle violazioni contributive accertate in capo alla ricorrente; donde, in definitiva, il rigetto del ricorso perché infondato.
2) – Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata.
Anzitutto, il TAR mostrerebbe di non aver adeguatamente valutato tutta la documentazione versata in atti, con particolare riferimento alle comunicazioni INPS prodotte dalla ricorrente la cui dedotta contraddittorietà non avrebbe potuto fare da sostegno all’impugnato provvedimento dell’Autorità per la Vigilanza; non potrebbe, poi, ritenersi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata da parte dell’appellante nei confronti dell’INAIL in quanto lo stesso Istituto l’avrebbe esclusa con nota dell’8 marzo 2006.
Con specifico riferimento ai documenti provenienti dall’INPS si deduce, in particolare, che i primi giudici non avrebbero tenuto conto di quello (attestante la piena regolarità contributiva – nota 19 settembre 2005), di poco precedente rispetto alla nota dello stesso Istituto del 25 gennaio 2006, posta dal TAR a fondamento del rigetto del ricorso; e, al riguardo, il dedotto vizio di contraddittorietà neppure sarebbe stato esaminato dal TAR che, quindi, non si è posto il problema del perché l’Autorità abbia assegnato valore solo alla seconda e non alla prima di tali dichiarazioni.
L’Amministratore giudiziario della società ricorrente, per fare definitiva chiarezza sulla circostanza che, in atto, non potrebbe essere ascritto, a carico dell’impresa, alcun definitivo accertamento di violazione di norme in materia contributiva, tale da legittimare la revoca dell’attestazione SOA, ha chiesto all’INPS dettagliati chiarimenti in merito alla posizione debitoria contributiva dell’impresa stessa; e i dati forniti, in risposta, dall’Istituto confermerebbero pienamente le ragioni dell’appellante, la cartella esattoriale n. 13920060000561562000 rappresentativa del debito essendo stata ritualmente impugnata innanzi al giudice del lavoro, che ne ha sospeso l’efficacia.
3) – Resiste l’Autorità appellata che insiste, nelle proprie difese, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, atteso il carattere definitivo degli accertamenti INPS di cui è causa.
4) – Con ordinanza n. 2467 del 4 settembre 2007 la Sezione ha ritenuto di dovere acquisire, ai fini della completezza istruttoria, una documentata relazione, da parte della sede INPS – Direzione provinciale di Vibo Valentia – che chiarisse le antinomie apparentemente esistenti tra le attestazioni di correttezza contributiva, relative alla società ALFA s.r.l., redatte dall’Ufficio stesso ed inviate all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, rispettivamente, in data 19 settembre 2005 la prima, in data 25 gennaio 2006 altre due e quella in data 5 marzo 2007, inviata alla ALFA s.r.l. su motivata istanza dell’amministratore giudiziario della società medesima.
Era anche stabilito che, nell’occasione, l’Ufficio provinciale avrebbe dovuto puntualmente precisare quale fosse, esattamente, secondo le proprie risultanze e quelle acquisite dalle autorità preposte alle indagini (Guardia di Finanza e Direzione Provinciale del Lavoro), la situazione di debenza contributiva dell’impresa ALFA nel periodo corrente tra l’anno 1995 e l’anno 2005 e, in particolare, se, al di là di quanto richiesto con la cartella esattoriale n. 13920060000561562000 – sospesa dal giudice del lavoro – fosse o meno da escludere, con riguardo a tale periodo, l’esistenza di ulteriori violazioni gravi, definitivamente accertate, in capo all’impresa stessa.
6) – Con nota in data 4 ottobre 2007, depositata in atti il 9 ottobre 2007, l’INPS ha precisato quanto segue:
“con riferimento a quanto richiesto…….si comunica…..:
in data 19/09/05, su richiesta dell’Autorità di ****************, questa sede ha certificato la regolarità contributiva della ALFA srl alla data del 28/08/05, in quanto l’azienda il 07/09/05 aveva presentato domanda di pagamento dilazionato delle inadempienze presenti a quella data;
in data 17/01706 l’Autorità di **************** ha chiesto l’attestazione di regolarità contributiva con specifico riferimento alla data del 23/11/01 e del 21/01/05; entrambi i certificati sono stati rilasciati il 25/01/06 con esito negativo poiché nei confronti dell’azienda, alla data del 23/11/01 e del 21/01/05, risultavano crediti in fase di recupero per i quali non vi era alcun tipo di sospensione;
riguardo la situazione debitoria dell’impresa ALFA srl nei confronti dell’INPS nel periodo dal 1995 al 2005 si precisa che risulta essere la seguente:
con verbale ispettivo di vigilanza integrata del 31/10/2000 relativo al periodo 1995-2000 sono state accertate omissioni contributive pari a complessive £ 694.325.000; il verbale ispettivo, per la parte relativa ai contributi INPS, è stato oggetto di ricorso amministrativo presentato il 01/01/01 e non ancora deciso dal Comitato amministratore FPLD; i crediti previdenziali rilevati con il suddetto verbale sono stati iscritti a ruolo con l’emissione della cartella esattoriale n. 13920060000561562 sospesa dal giudice del lavoro del tribunale di Vibo Valentia, mentre quelli assistenziali, rilevati sempre con il medesimo verbale, sono stati iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. 13920070004662744 formata il 18/04/07 e non ancora notificata;
risultano presenti note di rettifica attive per i periodi da settembre 1993 a maggio 1996 e ottobre 1998, DM insoluti totali o parziali per i periodi gennaio, febbraio, marzo 2003; gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre 2004;
compensazioni indebite su modello F24 relativo ai mesi di gennaio febbraio 2000;
la domanda di dilazione presentata il 07/09/05 per il pagamento delle predette inadempienze è stata respinta il 06/02/06 comportando l’iscrizione a ruolo delle stesse nella cartella n. 13920060000561562 già menzionata;
stante quanto sopra si può, infine, attestare che, ad oggi, per il periodo 1995-2005, non vi sono omissioni contributive definitivamente accertate a carico dell’azienda in questione”.
Con i chiarimenti così forniti emerge, quindi, la situazione di non definitività – confermata dallo stesso Istituto previdenziale – della situazione debitoria contributiva dell’Impresa appellante, laddove l’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 prevede che, tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione, vi sia quello di cui alla lettera d): “inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza”.
Ne consegue l’erroneità della sentenza appellata che non ha rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado laddove basato sull’erroneo presupposto della definitività – prescritta dalla norma ora detta – delle violazioni contributive di cui si tratta da parte dell’odierna appellante; definitività che risulta smentita, nella specie, giusta le anzidette allegazioni dell’INPS.
7) – Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dei provvedimenti in quella sede impugnati, precisati nell’esposizione in fatto che precede.
Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti in quella sede impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007 con l’intervento dei sigg.ri:
************** – Presidente
CARMINE VOLPE – Consigliere
************** – Consigliere e s t.
LUCIANO BARRA ********** – Consigliere
ALDO SCOLA – Consigliere
Presidente
**************
Consigliere Segretario
************** ***************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…30/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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