L’irregolarità e la sanatoria del ricorso amministrativo

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Approfondimento sull’irregolarità e la sanatoria del ricorso amministrativo.

Indice

1. Irregolarità e sanatoria del ricorso amministrativo: premessa

Com’è noto, all’interno della teoria generale dell’atto amministrativo, troviamo diverse patologie che possono inficiare l’attività della Pubblica Amministrazione. Tra queste è presente anche l’irregolarità.
La nozione conferma che questa:”consiste in una deviazione dell’atto amministrativo rispetto al modello legale tipico, ma tale difformità non comporta alcuna conseguenza sul regime giuridico dell’atto, che resta valido [1]“.
La dottrina maggioritaria ha sottolineato che questa si registra quando un negozio, pur non essendo illegittimo, si mostra non completamente conforme al modello di riferimento. Minime anomalie o lievi discordanze sono gli elementi che ne caratterizzano la divergenza dallo schema legale tipico.
I principi che confermano la materia sembrano attenersi a due differenti profili: il primo dettato dall’innocuità del vizio che non tocca la validità dell’atto, ed il secondo dato dal raggiungimento dello scopo da parte dello stesso.
Storicamente, è bene osservare come l’irregolarità è stata messa a fuoco dalla giurisprudenza che, nel corso del tempo, ha fotografato ed individuato empiricamente tutte quelle fattispecie:”nelle quali la violazione della norme non comporta conseguenze nella valutazione degli interessi, o nella cura dell’interesse concreto, o nella tutela di situazioni giuridiche soggettive altrui [2]“.
Gli studi in materia hanno evidenziato che: ”si tratta della violazione di regole formali sulla corretta redazione dell’atto, come quelle sulle forme rituali per l’intestazione dell’atto, ovvero la data qualora sia comunque desumibile in maniera certa da altri elementi, ovvero la sottoscrizione che, seppur non decifrabile comunque renda possibile la riferibilità dell’atto a chi ne pare essere l’autore. Nella medesima figura va ricondotta anche l’omessa indicazione del responsabile del procedimento [3]“.
In conseguenze di ciò, gli studi sull’argomento sottolineano che :” l’irregolarità è sempre sanabile e non è causa di annullamento giurisdizionale del provvedimento che ne sia colpito [4]“.

2. La mera irregolarità sanabile

L’irregolarità, oltre alle richiamate ipotesi, può trovar sede anche in alcune attività legate al ricorso. Il codice del processo amministrativo, accanto alla nullità, riporta anche la mera irregolarità. L’articolo 44 comma 2 L.104/2010 dispone che:”se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Nella richiamata fattispecie, le difformità che non inficiano la regolarità dello stesso possono essere sanate tramite la rinnovazione del termine.
Riflettendo sul tema, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia del 21 aprile 2022 numero 6, ha disposto  che: ”è configurabile mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale; in tal caso il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l’atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica; il termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., andrà fatto decorrere dalla data dell’effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato”.
I principi sopra esposti si collegano al buon andamento ed all’efficienza dell’azione amministrativa, e sono evidenziati, oltre che nella richiamata fonte, anche nell’articolo 97 della Carta costituzionale.

3. Le conclusioni

Per quanto premesso, si osserva come la figura di cui si discute è stata oggetto di particolare interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza amministrativa. Tali approfondimenti hanno ragionato sul tema per venire, sempre, più incontro alle legittime esigenze della collettività.

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Note

  1. [1]

    F. CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo, Roma, Dike, 2017, pag.462.

  2. [2]

    M. S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffre,1981, pag.428.

  3. [3]

    F. G. SCOCA, Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli, 2008, pag.326

  4. [4]

    F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè,1995, pag.103.

Dott. Giorgio Gianluca

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