Irretroattività della confisca per equivalente applicata ai reati tributari (art. 1, comma 143, l. n. 244/2007)

La Suprema Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 39172/20081, 28685/20082, 39173/20083, anticipa, di poco, l’ordinanza n. 97 della Corte Costituzionale, pubblicata il 2 aprile 2009, attraverso la quale il Giudice delle leggi ha stabilito che la confisca per equivalente (estesa dall’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244 a tutti i reati tributari, con esclusione dell’ipotesi ex. art. 10, d.lgs. n. 74/2000) non può essere applicata retroattivamente in quanto l’istituto si tipizza per una connotazione prevalentemente affittiva e sanzionatoria, trovando applicazione la disciplina delle sanzioni penali anziché quella delle misure di sicurezza.

I giudici di legittimità nella sentenza n. 39172/2008 evidenziano che << in tema di reati finanziari e tributari, la confisca per equivalente prevista dall’art. 322-ter c.p. non è estensibile ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 143°, l. 24 dicembre 2007, n. 244), non rilevando la circostanza che la legge non abbia stabilito espressamente l’irretroattività della norma in sede d’estensione dell’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale ai predetti reati >>.

Similmente, con la pronuncia n. 28685/2008 stabiliscono che << non può farsi applicazione retroattiva della disposizione che prevede la confisca, e conseguentemente il sequestro preventivo, “per equivalente” in riferimento ai reati tributari, in ragione della natura eminentemente sanzionatoria dell’indicata misura ablatoria >>.

Analogamente, con sentenza 39173/2008 ritengono che << in tema di reati finanziari e tributari, la confisca per equivalente prevista dall’art. 322-ter cod. pen. non è estensibile ai reati tributari commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244), in quanto l’eventuale retroattività di tale misura di sicurezza, avente natura sanzionatoria, si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della CEDU >>4.

La Corte Costituzionale, quindi, con l’ordinanza n. 97 conferma l’orientamento consolidatosi in capo alla Corte di Cassazione, rilevando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata (in riferimento all’art. 117 della Costituzione) il 12 febbraio 2008 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Trento5, in relazione agli artt. 200, 322-ter, c.p., e 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Il caso, risolto attraverso un’ordinanza e non con una sentenza, evidenzia come << si tratti di un punto ovvio, non necessitante di particolare motivazione >>6.

Il Giudice delle leggi richiama:

– l’art. 117, comma 1 della Costituzione – come sostituito dall’art. 3, l. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – che sarebbe violato (in ipotesi di retroattività) nei casi di contrasto con i principi espressi dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a proposito dell’applicazione dell’art. 7 della relativa Convenzione;

– il secondo comma dell’art. 25 della Costituzione, dove è posto il divieto dell’applicazione retroattiva delle sanzioni penali, alle quali è equiparabili la confisca per equivalente.

La questione afferente l’ambito temporale di applicazione della confisca per equivalente ai reati tributari si è posta in quanto ancorché l’istituto de quo sia entrato in vigore in ambito penal-tributario a decorrere dal primo gennaio 2008, tuttavia la confisca in ambito puramente penale, riconducibile all’art. 322-ter, risale alla l. 29 settembre 2000, n. 300.

Da qui la << forzatura >> da parte di alcuni Giudici del merito che avrebbero ritenuto legittima l’applicazione della confisca, << nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 >> (art. 1, comma 143, l. 244/2007), a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 322-ter c.p., legittimandone un’applicazione retroattiva in relazione a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della normativa che la consente adottabile in ambito penal-tributario7.

Nella pronuncia n. 39172/2008 i giudici della Corte di Cassazione8 motivano l’irretroattività dell’art. 322-ter in relazione ai reati tributari commessi anteriormente l’entrata in vigore della legge 244/2007, partendo dalla natura della confisca per equivalente applicata alle ipotesi previste dal codice penale.

Disquisendo del dettame stabilito dall’art. 15 della l. 29 settembre 2000, n. 300, secondo cui le disposizioni dell’art. 3 – che ha inserito nel codice penale l’art. 322-ter – non si applicano ai reati ivi previsti e commessi anteriormente alla sua stessa entrata in vigore, giungono a ritenere che la confisca per equivalente assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale9.

Per tale ragione, aggiungono, essa esula da qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce, invece, la principale finalità delle misure di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p.10.

La funzione sanzionatoria che caratterizza la confisca ex. art. 322-ter, come disciplinata dalla disposizione penalistica, appare << ancora più evidente con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 74/2000, assolvendo la confisca per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino dell’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario >>11.

Da qui l’irrilevanza, secondo altra angolazione, che la l. n. 244/2007, art. 1, comma 143 abbia omesso di stabilire espressamente la irretroattività della norma in sede di estensione dell’applicazione dell’art. 322-ter c.p. ai reati tributari, costituendo l’irretroattività caratteristica della sua stessa funzione afflittiva.

Tale funzione afflittiva, inoltre, ne giustifica l’irretroattività applicativa oltre che in conformità all’interpretazione dell’art. 25 della Costituzione12, anche in ossequio all’art. 7, comma 1, seconda parte, della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di Strasburgo. Alla luce del citato art. 7, comma 1, infatti, non può essere inflitta una << pena >> più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è commesso13.

Ai fini dell’individuazione della nozione di << pena >>, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo chiede di andare al di là delle apparenze e valutare, ad esempio, se la stessa sia inflitta in seguito a condanna, la natura e lo scopo della misura, la sua qualificazione, le procedure correlate all’adozione ed esecuzione, ecc.14.

 

1 Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 2008, n. 39172.

2 Cass. Sez. II pen., 10 luglio 2008, n. 28685.

3 Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 2008, n. 39173.

4 Conformemente, Cass. Sez. II pen., 28 maggio 2008, n. 21566, in cui è palesato che la l. 24 dicembre 2007, n. 244, disponendo nell’art. 1, comma 143, l’applicabilità dell’art. 322-ter c.p., e dunque dell’istituto della confisca “per equivalente”, ai reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, non determina l’applicazione retroattiva ai reati tributari della confisca e il conseguente sequestro per equivalente, << (…) avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte, più volte espressasi nel senso della natura eminentemente sanzionatoria dell’eccezionale istituto qui in esame (Cass., Sez. II, 9 novembre 2006, IV, n. 38803; Cass., Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31988; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2004, n. 15445) >>.

5 Tribunale di Trento, Ufficio del Gup, ord. 12 febbraio 2008, in il fisco, n. 10/2008, 1815 ss., commentata da G. Angelino, Rimessa alla Consulta la compatibilità costituzionale della confisca per e equivalente per i reati tributari (art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008).

6 I. Caraccioli, Cade la confisca per equivalente ante 2008, in Il Sole24ORE, 20 aprile 2009.

7 C. Santoriello, Confisca per equivalente e reati tributari: le prime indicazioni della giurisprudenza, in il fisco n. 2/2009, 234, ss.

8 Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 2008, n. 39172, cit.

9 Si confronti Cass., 26 luglio 2007, n. 30545; Cass., Sez. trib., 1° aprile 2004, n. 15445.

10 Si confronti Cass., SS. UU. pen., 22 novembre 2005, n. 19/41936.

11 Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 2008, n. 39172, cit.

12 Si veda Corte Costituzionale, sent. n. 19/1974.

13 Cass. Sez. III pen., 20 ottobre 2008, n. 39172, cit.

14 M. Meoli, Giudice dell’udienza preliminare di Trento, ord. 12 febbraio 2008 – Confisca per equivalente nei reati tributari: applicazione retroattiva?, in il fisco n. 11/ 2008, 1971 ss.

Toma Giangaspare Donato

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