Non è configurabile il dolo – tale da far sospendere il termine di prescrizione – nel comportamento dell’Avvocato che non compila la dichiarazione ma effettua la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo.
Recente sentenza della Corte di Appello di Roma
La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 16.03.2022 (n. 1207/2022) ha stabilito che l’I.N.P.S., sulla base dei dati dichiarati e relativi all’attività svolta dal professionista, al volume di affari, aveva a disposizione tutti gli elementi di fatto per accertare l’inadempimento dell’obbligo contributivo, e, comunque, l’effetto conseguente non è configurabile in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
Pertanto, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera manifestazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Quindi, il diritto dell’ente previdenziale non sorge nel momento in cui il contribuente si iscrive alla Gestione separata, in quanto l’obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall’iniziativa dell’interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi. Pertanto, anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
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