Con ricorso notificato il 23.03.2007 all’Agenzia del Territorio di Cosenza e all’ETR spa di Cosenza e depositato presso la Segreteria di questa Commissione Tributaria Provinciale l’11.04.2007, il sig. ***********, Cf ***********, rappresentato e difeso dal dott. *********, presso il cui studio, sito ******** , CS, eleggeva anche domicilio, impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificatagli il 31.01.2007
Allegava parte ricorrente:
a) La violazione dell’art. 19, secondo comma , del DLGS 546/92, per la mancanza, nell’atto impugnato, delle indicazioni relative al termine di impugnativa e dell’autorità giurisdizionale da adire;
b) La inesistenza del titolo esecutivo, non essendo state mai notificate le cartelle di pagamento poste a presupposto dell’iscrizione ipotecaria;
c) La violazione della legge 214/90 e degli artt.7 e 8 della legge 212/2000, per la omessa indicazione dell’avvio del procedimento, dell’ufficio presso il quale ottenere informazioni e del responsabile del procedimento stesso;
d) L’abuso d’ufficio, per violazione delle norme sulla motivazione e del principio di proporzionalità;
e) La responsabilità dell’Agenzia del Territorio che avrebbe dovuto, prima di eseguire la trascrizione, verificare la regolarità e l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, presupposto dell’iscrizione;
f) La insussistenza della pretesa creditoria, trattandosi di tributi la cui natura era sconosciuta al ricorrente.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo:
1) in via preliminare, la mancanza di legittimazione attiva dell’ ETR spa ;
2) la declaratoria di inesistenza giuridica dell’atto impugnato;
3)la illegittimità dell’eseguita iscrizione ipotecaria;
4) la declaratoria di nullità di quest’ultima;
5) la condanna dell’ETR spa di Cosenza alla cancellazione,a proprie cure e spese, dell’iscrizione ipotecaria impugnata;
6) la condanna dell’Agenzia del Territorio di Cosenza alla cancellazione dell’ipoteca;
7) la condanna dell’ETR spa di Cosenza al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore anticipatario, valutando anche l’ipotesi di lite temeraria;
8) la sospensione ex art. 47 DLGS 546/92 dell’atto impugnato;
9) la trattazione in pubblica udienza della causa.
Si costituiva l’ETR spa, con memoria del 20.07.2007, ribadendo la piena correttezza e legittimità del proprio operato, depositando documentazione riguardante la notifica delle cartelle di pagamento presupposto dell’iscrizione ipotecaria e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Brevi repliche venivano, poi, depositate dal parte ricorrente in data 30.10.2007.
All’esito della pubblica udienza del 28.11.2007, sentito il relatore ed il difensore del ricorrente, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente:eccepisce parte ricorrente la mancanza in testa alla Riscossione spa – oggi Equitalia spa – e/o all’ETR spa della qualifica di agente della riscossione. Il rilievo risulta infondato. Dall’esame dell’art. 3 del DL 203/2005, convertito nella legge 249/2006, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, si evince:
1) che la riscossione è passata, dal primo ottobre 2006, da una forma di gestione in concessione a enti privati ( i concessionari della riscossione, per noi l’ETR spa) ad una direttamente in mano pubblica, attraverso la creazione di una SPA ad hoc, la Riscossione spa ( ora Equitalia spa);
2) che La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento; ciò vuol dire che Riscossione spa può, dunque, acquistare una quota , non inferiore a quella che le possa garantire un totale controllo – attraverso la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni -, del capitale sociale delle società concessionarie del servizio di riscossione a condizione, evidentemente a fini di economicità dell’attività pubblica, che queste ultime acquistino azioni delle stessa Riscossione spa. E che tale condizione sia posta unicamente a fini di economia, onde, cioè, evitare di far sborsare, da subito, somme di denaro a Riscossione spa si evince chiaramente dalle altre disposizioni che prevedono l’acquisto, entro il 31.10.2010, del capitale sociale di Riscossione spa ceduto ai privati e dell’intero capitale sociale delle società partecipate. (Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.).Tale procedimento non ha alcuna influenza sull’attività, ed i connessi poteri, di riscossione svolta, nel frattempo, da Riscossione e dalle società, ex concessionarie da essa partecipate. Il fatto, dunque, che Riscossione spa abbia “saltato” il passaggio intermedio della partecipazione al 51% delle società ex concessionarie e sia passata direttamente all’acquisto dell’intero pacchetto azionario di queste ultime risulta ininfluente ai fini dell’attività di riscossione. Aggiunge, infatti, la legge ... Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate…. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione…. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7… Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il legislatore, dunque, ha inteso riformare il servizio pubblico della riscossione, riportandolo nell’alveo della gestione diretta, salvaguardando i soggetti che avevano svolto tale funzione fino ad oggi; e così da un lato ha previsto il controllo di tutta l’attività di riscossione da parte di Riscossione spa, sia attraverso il diretto compimento di atti , sia attraverso la partecipazione maggioritaria , o totalitaria , al capitale sociale degli ex concessionari della riscossione, e dall’altro ha conservato la soggettività giuridica e la capacità di agire di questi ultimi. Riscossione spa , dunque, è stata concepita, ed agisce ed opera, come una holding company. Ne consegue che l’attività di riscossione, nel caso in esame, può continuare ad essere svolta dall’ETR spa , atteso che, con la riforma risulta essere cambiato solo il titolo giuridico che legittima tale attività e non anche i soggetti. Prima l’ETR spa svolgeva tale servizio in virtù di una concessione, ora quale agente della riscossione, in quanto partecipata di Riscossione spa.
Fondato risulta, invece, essere il motivo di ricorso di cui al punto c) della narrativa. Dispone l’art. 7, II comma, lett a) della legge 212/2000, che: Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione ( oggi agenti, vedasi legge 248/2005) devono tassativamente indicare:
a ) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;Ha affermato al riguardo la Corte Cost, ord 5.11.2007 n. 377 che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»).
L’importante dictum, tra l’altro contenuto in un’ordinanza di manifesta infondatezza della questione di legittimità, che ne accentua ancor di più l’effetto, per così dire, retroattivo, seppure riferito alle cartelle di pagamento non può non riferirsi a tutti gli atti, e, quindi, anche all’iscrizione di ipoteca, del concessionario, ora agente, della riscossione:
1) in primo luogo perché la norma sulla quale si è appuntato il giudizio della Corte Cost. riguarda gli atti del concessionario;
2) in secondo luogo perché se riguarda le cartelle di pagamento, le quali sono atti del concessionario che riproducono anche atti che non sono del concessionario – il ruolo- , a maggior ragione deve riguardare atti propri ed esclusivi del concessionario, quale il provvedimento di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, non essendo indicato, nell’atto del concessionario,ora agente, della riscossione il responsabile del procedimento, l’atto impugnato deve ritenersi illegittimo. Ciò non toglie, naturalmente che il concessionario, trattandosi di annullamento per vizio di legittimità, possa procedere alla riedizione dell’atto emendato da tale vizio, semprechè sia ancora nei termini.
Infine le spese; queste, attesa la complessità delle questioni trattate, si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo
P.Q.M
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione a cura e spese del concessionario. Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 28.11.2007
Il Relatore/ Estensore Il Presidente
(dott. *********************) ( Avv. **************)
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