Istanza di conciliazione extragiudiziale: formula e commento

Lorena Papini 29/11/23
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1. Formula dell’istanza di conciliazione


Istanza di conciliazione extragiudiziale proposta personalmente (divisione) (art. 322 c.p.c.)
ISTANZA DI CONCILIAZIONE EXTRAGIUDIZIALE
ex art. 322 c.p.c.
Il sottoscritto ………………….., nato a ………………….., il ……………., residente in ………………….., via ………………….., n. ………., C.F. ………………….., premette quanto segue:
1) egli con i propri fratelli è proprietario in comunione pro-indiviso di appezzamento di terreno sito in ………………….., in località ………………….., riportato al catasto al foglio ………………….., particella ………………….., partita ………………….., in virtù di successione dal loro genitore;
2) è sorta ora controversia circa la proprietà di detto terreno;
ma prima di adire l’autorità giudiziaria competente, al fine di evitare e per prevenire una lunga e costosa lite giudiziaria per entrambe le parti,
CHIEDE
al giudice di pace di fissare l’udienza per tentare la conciliazione fra le parti ai sensi dell’art. 322 c.p.c., come innovato dall’art. 31, legge n. 374/1991.
Luogo e data …………………..
F.to …………………..


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2. Commento


1. Conciliazione giudiziale innovata con il “decreto del fare”
Con il decreto “del fare”, d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 28/2013, è stata incentivata la conciliazione giudiziale, con l’inserimento dell’art. 185-bis c.p.c., che dispone: “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una pro­posta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire moti­vo di ricusazione o astensione del giudice”.
2. Istanza di conciliazione extragiudiziale
Ai sensi dell’art. 322 c.p.c. l’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche dalle parti personalmente con richiesta scritta o verbalmente; in tale caso la richiesta verbale delle parti viene riportata a verbale. Indi il giudice tenta la conciliazione e se la stessa sortisce esito positivo ne redige verbale che, una volta sot­toscritto dalle parti diviene titolo esecutivo se la controversia rientra nella competen­za del giudice di pace, altrimenti ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudi­zio e fa piena prova sino a querela di falso.

3. Giurisprudenza


1. La proposta stragiudiziale formulata per il tramite degli avvocati, si è espressa nel 2017 rite­nendo non producibile in giudizio la corrisponden­za riservata tra colleghi poiché violerebbe l’art. 28 del Codice deontologico. (Cass. civ., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21109)

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Lorena Papini

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