Istanza di riduzione del pignoramento e rimedi dell’esecutato

L’articolo, che tratta dell’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e dei rimedi a disposizione dell’esecutato per svincolare i beni pignorati, è un estratto del volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi”.
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Indice

1. Estratto: L’istanza di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e i rimedi a disposizione dell’esecutato per svincolare i beni pignorati


Ai sensi dell’art. 483 c.p.c. il creditore munito di titolo esecutivo può azionare contemporaneamente più procedimenti esecutivi su beni diversi, attraverso il cosiddetto “cumulo dei mezzi di espropriazione”, oppure in ogni caso può pignorare un unico bene, ma in questa ipotesi comunque l’esecuzione deve colpire solo i beni che servono per far conseguire al creditore quanto gli è dovuto, come già si è detto nei precedenti paragrafi.
Il valore dei beni complessivamente pignorati con i diversi mezzi di espropriazione non può eccedere la somma dei crediti del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti. In caso contrario, è prevista dall’art.496 la possibilità di limitare l’espropriazione al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, provvede il giudice su istanza di parte. Tale istanza deve avere la forma dell’opposizione che si presenta con ricorso in cancelleria o con semplice dichiarazione in udienza; questa sorta di opposizione non apre alcuna parentesi cognitiva e si conclude con un provvedimento che ha la forma dell’ordinanza, la quale, sebbene dichiarata non impugnabile dall’art. 483, può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, non va confusa con le opposizioni ex artt. 615 e 617, poiché non pone in contestazione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ovvero la pignorabilità dei beni (art. 615 c.p.c.), né con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in quanto non ha di mira singoli atti processuali, ma richiede una valutazione d’opportunità tra più processi esecutivi globalmente considerati.
Si rileva che l’art. 483 c.p.c., inoltre, stabilisce che, qualora sia iniziata anche l’esecuzione immobiliare, il giudice di quest’ultima procedura è competente a pronunciare l’ordinanza relativa alla limitazione dei mezzi di espropriazione, in quanto la norma in esame presuppone implicitamente che siano in essere varie forme di esecuzione (immobiliare, mobiliare e presso terzi), che possono essere assegnate a distinti giudici e quindi a distinte cancellerie. In merito si riportano alcune pronunce (in Italgiureweb): “Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea (ossia mobili, crediti e immobili), con l’unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l’effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis.” (Cassazione, sentenza del 16 maggio 2006, n. 11360; conforme Cass. 21 aprile 1997, n. 3423).
“La pendenza di un processo di esecuzione forzata, iniziato con pignoramento di individuati beni di un certo tipo – mobili, crediti o immobili – appartenenti al debitore, non osta a che vengano sottoposti a pignoramento altri beni dello stesso tipo, per la soddisfazione coattiva del medesimo credito, non essendo precluso al creditore procedente di avvalersi una seconda volta dello stesso mezzo espropriativo.” (Cassazione, sentenza 21 aprile 1997, n. 3423; conforme Cass. 9 aprile 1992, n. 4375).
“L’instaurazione, da parte del creditore procedente, per lo stesso credito, di due processi esecutivi di tipo diverso, come consentito dall’art. 483 c.p.c. (nella specie, espropriazione immobiliare ed espropriazione presso terzi), in mancanza di limitazione da parte del giudice ai sensi della suddetta norma, non preclude il diritto di conseguire il rimborso delle spese di entrambi i diversi procedimenti, ma il creditore che sia rimasto soddisfatto (per effetto di assegnazione) in uno dei procedimenti del credito portato nel titolo esecutivo non può ottenere dal giudice di questo anche le spese relative all’altra diversa procedura di esecuzione.” (Cassazione, sentenza del 17 aprile 1987, n. 3786).
“L’art. 483 c.p.c. consente di avviare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo, e in tale ipotesi, quindi, lo stesso continua a conservare la sua validità fino all’integrale soddisfo del credito vantato, atteso che il rapporto tra l’ammontare dei beni pignorati rispetto alle necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Pertanto, il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 496 c.p.c. senza che possa ritenersi sussistente l’illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso.” (Tribunale di Bari, sentenza del 21 novembre 2011).
“Poiché l’assegnazione di un credito al proprio creditore (nella fattispecie in ragione di una procedura di espropriazione presso terzi) è stabilita comunque pro solvendo, e cioè fino a quando il creditore non troverà soddisfazione del proprio integrale diritto, è sempre possibile per questi, in ragione del principio di cumulabilità dei mezzi di espropriazione, intraprendere altra azione esecutiva nei riguardi del medesimo suo debitore, senza l’onere di aspettare l’infruttuosa esecuzione del terzo espropriato.” (Tribunale di Palermo, sentenza del 13 ottobre 2003). Si osserva inoltre che, la disposizione di cui all’art. 483 c.p.c., proprio al fine di evitare ingiusti pregiudizi al debitore, prevede che, in caso di opposizione dello stesso esecutato, il giudice dell’esecuzione possa, con ordinanza, limitare l’espropriazione ai mezzi più idonei o più fruttuosi, scelti dal creditore, oppure in mancanza, da lui individuati.
In punto, si può effettuare un collegamento con il disposto di cui all’art. 496 c.p.c., il quale recita: “Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558]”.
L’istituto disciplinato da questa norma, tuttavia, si differenzia da quello disciplinato all’art. 483 c.p.c., in quanto mentre il cumulo riguarda il concorso di più espropriazioni, la riduzione può operare anche all’interno di una singola espropriazione.
La riduzione può essere disposta nel caso in cui l’entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto a quanto complessivamente dovuto al creditore; pertanto, il debitore ha diritto a subire una giusta esecuzione, senza che i suoi beni siano vincolati oltre misura, che deve essere proporzionata al soddisfacimento del creditore. Per ciò che concerne il momento temporale, la riduzione non può essere disposta prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto. Affinché si possa disporre la riduzione è necessario che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile.
Tuttavia, affinché si possa disporre la riduzione è necessario non soltanto che il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti, ma anche che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile (nell’ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile).
Si evidenzia che, nel caso dell’espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume dalla stima effettuata dall’ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento o dalla stima di un esperto che lo stesso debitore avrà cura di far nominare a sue spese (nel caso dell’espropriazione immobiliare, invece, è sempre necessario ricorrere all’intervento di uno stimatore).
Per quel che concerne il PPT, la previsione di cui al secondo comma dell’art. 546 c.p.c., richiamando l’art. 496 c.p.c., recita: “Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.”.

2. Il commento dell’autrice


In tema di riduzione dei beni pignorati e rimedi a disposizione del debitore, oltre agli articoli esaminati di cui all’estratto (artt 483 e 496 cpc  e 546 ult co cpc), si può evincere dalla lettura del volume in parola come vi siano ulteriori istituti aventi il medesimo fine , ad esempio, la conversione del pignoramento 495 cpc , volta allo svincolo dei beni pignorati a fronte del pagamento del dovuto in rate mensili; in alternativa oppure in aggiunta, la sospensione chiesta dai creditori e concordata con il debitore ex art 624 bis cpc, anche qualora il giudice dell’esecuzione non volesse concedere una giusta rateazione in fase di conversione, rendendo di fatto il rimedio ex art 495 cpc non praticabile. In tal caso, il debitore usufruendo della sospensione sino a 24 mesi chiesta dal creditore potrà eseguire i pagamenti rateali, tracciati, (n 24 rate) direttamente al domicilio del creditore, il quale alla fine potrà dichiarare l’avvenuto pagamento del dovuto, rinunciando agli atti del procedimento, con svincolo beni pignorati. In ogni caso, a fronte della mancata rateazione della conversione e/o sospensione da parte del GE si potrà chiedere sempre un differimento delle operazioni di vendita o dell’udienza di assegnazione per pendenza di trattative tra le parti.
Inoltre, in ipotesi di pignoramento dello stipendio alcuni datori erroneamente trattengono la percentuale sul lordo dello stipendio erogato (anziché sul netto), oppure anche su voci stipendiali impignorabili (come rimborso spese trasferta e assegno familiare, tutte elencate nella Guida).Il debitore in tali casi può con istanza al GE, senza attendere l’udienza di assegnazione,  chiedere lo svincolo delle voci stipendiali impignorabili. Si consideri poi il doppio pignoramento con unico atto dello stipendio presso il datore e del conto bancario ove accreditato lo stipendio, già decurtato presso il datore. Anche in tale ipotesi l’esecutato potrà chiedere al GE immediatamente lo svincolo delle somme che eccedono il limite di pignorabilità ex art 545 cpc.
Vi sono poi nella prassi casi peculiari, ad esempio, quello in cui nel procedimento di espropriazione coattiva venga depositato un atto di intervento da parte di creditore munito di titolo esecutivo, quale scrittura privata autenticata o cambiale scaduta (non protestata) ex art 474 cpc , l’intervenuto è così legittimato a concorrere con il creditore procedente all’assegnazione del ricavato dal pignoramento. In alcuni casi, il dubbio circa la effettiva esistenza del credito si è posto successivamente;  comunque, in assenza di poteri di indagine del GE, e posto che risulta diabolica la prova  in capo al procedente di dover dimostrare che pur se formalmente valido l’intervento ex art 499 cpc e art 474 cpc, di fatto cela un intendo fraudolento del debitore in concorso con terzi ( ad esempio, parenti o compagno/a), finalizzato alla riduzione dei danni subiti dall’esecuzione; ferma, in ogni caso, la prova da parte dell’intervenuto dell’effettiva erogazione del prestito alla base del titolo esecutivo azionato – Da ultimo, spesso si pone il dubbio circa l’effettiva entità dei compensi di cui agli interventi eseguiti dagli avvocati per i propri crediti professionali nei confronti dell’esecutato basati su scritture private autenticate  di riconoscimento di debito ex art 2751 bis n 2 cc, aventi grado di privilegio! Anche qui l’ardua  prova della entità dei compensi rispetto alle prestazioni eseguite spetta al procedente, in quanto il titolo esecutivo è valido ed efficace.  In sintesi, si comprende come nella prassi sono diversi e “fantasiosi” i rimedi adoperati dai debitori, leciti o meno, per svincolare o ridurre le conseguenze del pignoramento e quali azioni ha il creditore a sua tutela, come illustrato nel volume “Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi” al quale si rimanda.

Volume fonte dell’estratto


L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).
La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.

FORMATO CARTACEO

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.Leonarda D’AlonzoAvvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leonarda D’Alonzo | Maggioli Editore 2024

Leonarda D’Alonzo

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