Anna Costagliola
Il Consiglio Nazionale Forense ha varato il regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, in attuazione dell’art. 35, co. 1, lett. s), della L. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato).
Le associazioni specialistiche inserite nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense. La specializzazione in determinati settori dell’attività forense nasce da un impegno nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale delle istituzioni forensi e soprattutto di alcune associazioni specialistiche che hanno costruito nel tempo circuiti formativi e moduli didattici fondati sull’insegnamento della tecnica e della deontologia. Era naturale, pertanto, che le associazioni specialistiche fossero coinvolte nella formazione per il rilascio del titolo di specialista.
Spetta invece al Ministero della giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista.
Sono riconosciute dal CNF come maggiormente rappresentative le associazioni che:
a) hanno uno statuto che preveda espressamente tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento nella materia di competenza;
b) hanno un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse e sono presenti con una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte d’Appello;
c) hanno una sede nazionale ed un organismo che coordina le attività delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale;
d) hanno un ordinamento interno a base democratica;
e) assicurano l’offerta formativa nelle materie di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate;
f) non hanno scopo di lucro e assicurano la gratuità delle attività formative, ferma restando la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione.
La domanda di iscrizione nell’elenco, da inviare al CNF, che dovrà deliberare entro 90 giorni, dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Grande attenzione è posta circa la persistenza dei requisiti di iscrizione nel corso del tempo. Il mantenimento della iscrizione nell’elenco è infatti subordinato a tale persistenza, la cui verifica si farà ogni tre anni. In ogni caso, il CNF esercita la vigilanza su di essa e sull’attività formativa anche disponendo controlli. In caso di perdita dei requisiti, il CNF può revocare, con provvedimento motivato e previa audizione dei rappresentanti dell’associazione, l’iscrizione nell’elenco.
Il regolamento è entrato in vigore il 12 aprile scorso.
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