Con la Circolare n. 65 del 15 aprile 2016, l’Inps fornisce istruzioni sull’applicabilità del congedo per le donne vittime di violenza di genere entrato in vigore con l’art. 24 del D.Lgs 80/2015.
La ratio della norma è garantire nuove forma di tutela alle donne vittime di violenza di genere consentendo alle stesse di assentarsi dall’attività lavorativa per svolgere percorsi di protezione certificati senza incorrere nella perdita del posto di lavoro.
Il congedo, esteso a tutte le lavoratrici del settore pubblico e privato, con esclusione delle lavoratrici del settore domestico (colf e badanti), mira a consentire alle vittime di violenza di genere di svolgere percorsi di protezione certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle case di rifugio di cui all’art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
L’art. 24 del decreto legislativo in esame stabile che la richiesta del congedo può essere presentata dalle dipendenti di lavoro privato o pubblico e dalle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuata, riconoscendo a quest’ultime soltanto un diritto alla sospensione del rapporto contrattuale, a cui però non corrisponde un diritto all’indennità, e non il diritto astenersi dal lavoro e percepire un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, come previsto per le dipendenti pubbliche o private.
Il legislatore riconosce, altresì, alle lavoratrici pubbliche e private anche il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, con successiva trasformazione a tempo pieno a richiesta della lavoratrice.
Con riferimento al settore pubblico, l’Inps indica espressamente quali sono le amministrazioni pubbliche interessate dalla norma: “amministrazioni dello Stato, istituzioni universitaria, CCIAA, amministrazioni, aziende ed enti del Sevizio Sanitario nazionale, etc.”.
Le lavoratrici, per fruire del congedo per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa, devono:
- risultare titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con l’obbligo di prestare l’attività lavorativa (questo perché il congedo in questione è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
- essere inserite nei percorsi certificati dai dai Servizi Sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle case di rifugio.
Pertanto, il congedo non è fruibile né tanto meno indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (Ad esempio, nell’orario di lavoro settimanale articolato dal lunedì al venerdì le giornate del sabato e della domenica non verranno conteggiate né indennizzate a titolo di congedo).
Il periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate, può essere goduto entro l’arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e, in assenza di contrattazione collettiva circa le modalità di fruizione, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria consentita per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (art. 24, comma 5).
La legge prevede una serie di adempimenti a carico della lavoratrice in possesso dei requisiti di legge suindicati. In primo luogo è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità, e ad indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo. In secondo luogo deve consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
La lavoratrice è tenuta a presentare domanda cartacea alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo, o al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione, indicando il periodo di congedo richiesto.
La circolare Inps, dopo circa dieci mesi dall’entrata in vigore della norma, fornisce finalmente uno strumento utile per dar seguito alle richieste delle lavoratrici vittime di violenza.
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