Gli elementi, oggettivi e soggettivi, di cui all’articolo 2043 cc
L’accertamento della responsabilità civile per danni della pubblica amministrazione presuppone comunque la verifica positiva di specifici requisiti costituitivi della fattispecie illecita quali : l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, e una condotta dell’Amministrazione caratterizzata dalla colpa
Costituisce ormai ius receptum che il risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi pretensivi non può costituire un effetto automatico dell’’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato.
Un siffatto automatismo deve escludersi per due ordini fondamentali di ragioni.
Innanzitutto poiché, in caso di lesione di interessi legittimi pretensivi, giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato, il diritto al risarcimento del danno presuppone in ogni caso la concreta dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita collegato all’interesse fatto valere in ( cfr da ultimo C.d.S. sez.V, 8.02.2011, n.854 Consiglio Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).
Ciò premesso, occorre innanzitutto precisare, quanto al primo profilo sopra evidenziato , che la dimostrazione della spettanza del bene della vita sotteso all’interesse azionato presuppone la formulazione , ex ante, di un giudizio prognostico sull’esito favorevole del procedimento.
La formulazione di tale giudizio prognostico resta tuttavia preclusa, secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, nei due seguenti casi.
In primo luogo, qualora ci si trovi in presenza di giudizi rientranti nell’ambito della c.d. riserva di amministrazione ossia che richiedano valutazioni connotate da profili di “merito amministrativo” o comunque di ampia “discrezionalità tecnica”, o comunque “intrinsecamente aleatorie”, nel qual caso non è possibile provare “l’ingiustizia” del danno asseritamente sofferto che integra presupposto principale della domanda risarcitoria qui in esame (C.d.S. sez.V, 15.09.2010, n.6797)
La seconda ipotesi riguarda i casi in cui il provvedimento reiettivo sia stato annullato per vizi di natura formale, ivi incluso il difetto di motivazione, che consentano il riesercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. In tali casi, la discrezionalità amministrativa rimane totalmente integra, e per tale ragione resta preclusa al giudice amministrativo una invasione nel campo della gestione dell’azione amministrativa che è e deve restare riservata all’amministrazione medesima. Ed infatti, non può escludersi, a priori, prima che l’amministrazione abbia rinnovato il procedimento e sia addivenuta alla adozione della determinazione finale, che il destinatario del provvedimento possa comunque restare soddisfatto attraverso la reintegrazione in forma specifica della pretesa azionata. Inoltre, la facoltà di rideterminazione che residua in capo al soggetto pubblico esclude il carattere di definitività del rapporto, quale necessario presupposto dell’azione risarcitoria ( cfr T.a.r. Liguria Genova, sez. I, 25 maggio 2004 , n. 815; T.A.R. Veneto, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 74; Tar Catania, I, 17 luglio 2009, n. 1348).
La reintegrazione in forma specifica consentita dalla rimozione del provvedimento illegittimo, e dal successivo rilascio di un nuovo provvedimento emendato del vizio originario, consente al soggetto leso, in caso di esito favorevole, di conseguire il bene della vita cui aspira, ed è quindi una modalità di ristoro della lesione senza dubbio prioritaria e privilegiata rispetto al risarcimento per equivalente
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