L’adozione dei maggiorenni nella prospettiva internazionale

Sgueo Gianluca 17/05/07
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1.1 L’evoluzione del concetto di famiglia nel contesto europeo e le influenze sul regime dell’adozione – 1.2.1 L’evoluzione della famiglia e del diritto familiare nel contesto italiano – 1.2.2 1.2.2 L’influenza del diritto comunitario sull’ordinamento italiano della famiglia. Qualche approfondimento – 4. La Corte costituzionale e l’adozione dell’extracomunitario maggiorenne – 5. L’adozione nel diritto inglese. Considerazioni generali – 6. Le differenze che discendono dal panorama internazionale sul cognome dell’adottato – 7. Conclusioni
 
 
1.1 L’evoluzione del concetto di famiglia nel contesto europeo e le influenze sul regime dell’adozione
Lo studio sui soggetti maggiori d’età oggetto di questa ricerca è basato sull’esame dell’esperienza internazionale, in virtù di due ragioni principali. Anzitutto, perché l’analisi dell’istituto non sarebbe completa se la si limitasse all’ordinamento italiano.
In secondo luogo, perché l’approccio internazionale consentirà di operare le opportune considerazioni conclusive avendo a mente la disciplina della adozione introdotta in fasi differenti di questa ricerca.
Ciò premesso, un primissimo insieme di riflessioni è opportuno spenderle con riguardo al ruolo della famiglia nell’ordinamento internazionale.
È chiaro infatti che le motivazioni che sono alla base delle scelte legislative (prima) e dell’interpretazione giurisprudenziale (dopo) sull’adozione sono dettate dalla cultura giuridica del Paese nel quale si sviluppano. Non sarebbe possibile, di conseguenza, comprendere le argomentazioni che sono alla base della disciplina dell’adozione di soggetti maggiorenni nel contesto internazionale se non si avessero chiari questi punti di riferimento preliminari.
Ci sono, in particolare, due considerazioni che devono essere svolte. La prima riguarda espressamente il contesto europeo. In esso, la dottrina ha posto in evidenza da tempo la presenza di sempre più forti tendenze alla configurazione di un diritto familiare di base, che condivide i medesimi valori e principi[1]. Si tratta di un’affermazione che deve essere approfondita.
Da una parte, infatti, la relativa sincronizzazione, ma soprattutto la coincidenza di contenuti e obiettivi, nel quadro generale delle riforme europee del diritto di famiglia, smentiscono l’assunto che un progressivo ravvicinamento, o unificazione, del diritto privato dei vari sistemi nazionali sia realizzabile solo per il settore del diritto delle obbligazioni[2]. È noto, del resto, che quella delle obbligazioni è l’area privilegiata nel disegno di un Codice di diritto privato europeo, già da tempo al centro di un ampio dibattito nei vari ordinamenti.
Tra le questioni concernenti il diritto di famiglia che possono interessare, seppur incidentalmente, gli organi comunitari, in quanto rilevanti nell’ambito di settori di loro competenza, è compresa anche l’adozione. Non è un caso, del resto, che l’istituto (sia per quanto riguarda i minori, sia, seppur in misura minoritaria, per i maggiori d’età) venga menzionato direttamente o indirettamente da una serie di importanti atti normativi comunitari.
Il riferimento va senz’altro alla Carta europea dei diritti del Fanciullo[3], dell’8 luglio 1992 ed alla Carta europea sui diritti delle donne e la corresponsabilità dei genitori[4], del 29 ottobre 1993.
Si può dire pertanto che sia oggi configurabile un nucleo di norme di livello superiore che alcuni autori definiscono come constitutional family law, e che comprendono quei principi che la Comunità ritiene obbligatorio rispettare, e che rappresentano l’unica consacrazione di alcuni diritti fondamentali delle relazioni familiari per quei paesi, privi a livello nazionale di proprie norme di rango costituzionale a riguardo[5].
Dall’altra parte, ed in senso contrario, permangono differenze significative nel regime della famiglia adottate dai singoli Stati, in particolare europei. Basti, su tutti, il caso olandese e la disciplina della famiglia omosessuale[6].
A tale ultimo proposito le riflessioni che possiamo svolgere sono significative. Il legame tra la rilevanza del principio di uguaglianza ed il diritto di famiglia, infatti, appare con tutta evidenza da alcuni documenti del Parlamento europeo, i quali ricordano la necessità di garantire alle coppie dello stesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizional. In particolare con una Risoluzione del 1994 il Parlamento mirava ad ottenere dalla Commissione una proposta di raccomandazione che, tra l’altro, ponesse termine agli ostacoli frapposti al matrimonio fra persone dello stesso sesso o che istituisse un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentisse la registrazione delle unioni. Inoltre, invitava ad eliminare qualsiasi limitazione ad adottare o ad avere in affidamento dei minori.
In aggiunta (e per quanto di nostro interesse, soprattutto) la relazione annuale del Parlamento europeo del 16 marzo 2000 osserva che in numerosi Stati membri vige un riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio e sollecita gli Stati ad adeguare le proprie legislazioni ad una serie di obiettivi così definiti: introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso, riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso, riconoscere i matrimoni legali fra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati dell’Unione.
È evidente allora che tali considerazioni poggiano su un ripensamento dell’istituto del matrimonio civile e della famiglia fondati sull’esigenza di garantire la parità di trattamento ed il pieno godimento dei diritti fondamentali della persona. La sua apertura a persone dello stesso sesso viene sollecitata, come già notato, sulla base di due argomenti preminenti: a volte si prende le mosse dalla considerazione secondo cui il matrimonio è una scelta che riguarda la sfera di autonomia inviolabile dell’individuo, altre da un giudizio di comparazione che faccia emergere la discriminatorietà della privazione, per le coppie di persone dello stesso sesso, dei vantaggi e della protezione che discendono dalla legge, oggi riservati alle coppie di persone di sesso diverso[7].
Al di là delle considerazioni di etica o gli approfondimenti che un argomento così interessante comporta, è giusto ribadire questo elemento per dimostrare come le tendenze unificanti nel diritti di famiglia (e dunque anche nell’adozione, siano equilibrate dalle tendenze alla disgregazione dei singoli ordinamenti).
Il secondo aspetto, che però resterà sullo sfondo del discorso per evitare che questo si estenda a considerazioni non pertinenti, riguarda il contesto internazionale e le tendenze che lo contraddistinguono con riferimento alle unioni tra eterosessuali e diritti loro riconosciuti (tra cui, ovviamente, quello per l’adozione).
A tale proposito l’aspetto più significativo pare essere quello che propende a favore dell’adozione di un modello di common law nel quale l’unione tra individui di sesso opposto tende ad essere concepita secondo schemi propri del diritto privato.
L’intesa matrimoniale concepita come un accordo, sul modello americano, sta divenendo una realtà sempre più frequente, che, come tale, esercita le sue ripercussioni sull’insieme di diritti che riguardano la coppia ed i soggetti da questa adottati[8]. Infatti, se dovesse prevalere la tendenza degli ordinamenti ad assumere un tale schema regolatorio, i legislatori nazionali si troverebbero probabilmente di fronte all’esigenza di dover intervenire sensibilmente nella disciplina dell’adozione, sia per quanto riguarda i minori, che per quanto riguarda i maggiorenni.
 
1.2.1 L’evoluzione della famiglia e del diritto familiare nel contesto italiano
In ragione delle riflessioni di diritto comparato che si sono svolte nelle pagine precedenti, possiamo svolgere qualche ulteriore cenno sul tema, con riferimento all’ordinamento italiano[9]. Anche qui, infatti, le modifiche intervenute nel corso degli anni sono state numerose.
Nella regolamentazione delle relazioni familiari, l’ordinamento ha adottato, nel corso del tempo, differenti politiche, e quindi ha dettato principi normativi che si sono via via modificati in funzione degli obiettivi perseguiti. L’influenza dell’ordinamento internazionale ha giocato senz’altro un ruolo fondamentale.
Per lungo tempo l’intento principale del legislatore è stato quello di garantire la stabilità della convivenza familiare. Questo obiettivo ha imposto l’adozione di regole rigide, quali, ad esempio, l’indissolubilità del matrimonio, la disuguaglianza tra coniugi, la discriminazione della filiazione fuori dal matrimonio.
Detti principi caratterizzavano il vecchio ordine familiare, quale era ancora quello del codice civile del 1942 sino alla riforma del diritto di famiglia del 1975. La figura centrale di questo modello giuridico, per secoli avvertito come “naturale” e quindi accettato e condiviso dal costume, era quella della potestà del capo famiglia, cui erano soggetti moglie e figli[10].
Nel volgere di un breve periodo – che possiamo approssimativamente individuare nel decennio degli anni Sessanta – il costume si è progressivamente distaccato dal modello di relazioni familiari disciplinato nel codice. A seguito di una rapida trasformazione sociale, l’istituzione si è indebolita, il capo famiglia ha perso il suo potere, che di fatto per lo più non esercitava nei termini rigidi della legge né nei confronti della moglie, né dei figli; la moglie ha maturato sicurezze e responsabilità fuori dalla famiglia, i figli una loro progressiva autonomia. In breve, i vincoli di soggezione si sono allentati per fare posto alle libere scelte: questo mutamento, per certi versi epocale, è stato recepito dall’ordinamento, sia allorché è stato introdotto il divorzio, sia con l’entrata in vigore della riforma, che, abbandonata la visione istituzionale della famiglia, ha dato piena attuazione alle regole costituzionali dell’eguaglianza tra i coniugi e della parità tra figli legittimi e naturali.
 Si può pertanto affermare che l’odierna disciplina del diritto di famiglia è rispettosa dell’autonomia dei suoi membri, del loro mondo di relazioni, affetti e responsabilità. Quali sono le dirette conseguenze?
In primo luogo si ravvisano con riguardo al rapporto tra coniugi che, sin dal suo sorgere, appare attento alla sfera interiore (si veda, ad esempio, l’art. 122 c.c.) ed alla vera libertà dei sentimenti, che trovano ulteriore, importante tutela nella disciplina della separazione e del divorzio per cause oggettive, al di fuori di ogni logica di colpa.
A ben vedere, la stessa norma sull’indirizzo della vita familiare (art. 144 c.c.), basata sulla regola dell’accordo e della pari dignità, segna il passaggio dalla tutela di fini superiori al riconoscimento di un territorio libero, lasciato alla volontà degli sposi[11].
Ma le influenze si sono prodotte anche a livello di adozione. Non solo per quanto riguarda quella di minori, che è andata estendendosi notevolmente, arricchendo i propri istituti, ma anche per quello che riguarda l’adozione di soggetti maggiorenni. In questo ultimo caso infatti, come vedremo nelle pagine che seguono, la giurisprudenza ed il legislatore hanno dimostrato di recepire ed attuare le istanze provenienti dall’ordinamento internazionale.
 
1.2.2 L’influenza del diritto comunitario sull’ordinamento italiano della famiglia. Qualche approfondimento
Il contesto internazionale – e quello comunitario in particolare – influenzano dunque la concezione del legislatore italiano nella disciplina della famiglia. Questo aspetto, già posto in evidenza nelle pagine precedenti, viene ora approfondito con riguardo ad un ultimo aspetto che sarà importante nel proseguio della ricerca, allorché si porranno in evidenza gli aspetti di diritto giurisprudenziale. Si tratta, in altri termini, del procedimento di riconoscimento delle sentenze comunitarie, che, ove riguardanti l’istituto dell’adozione, ha prodotto effetti significativi (e quel che più conta: immediati) sull’ordinamento.
Fino agli inizi degli anni Novanta, i vari aspetti relativi allo status delle persone sono stati trattati in sede comunitaria solo marginalmente ed in via residuale, al fine di salvaguardare l’identità delle varie culture nazionali. In prosieguo, due esigenze andranno di pari passo, e tutte e due saranno sostanzialmente inespresse, anche se parimenti pressanti: quella di rendere in qualche modo federale l’ordinamento comunitario  e l’altra, sempre nel solco del federalismo, di rispettare gli ordinamenti di ogni Stato. Su questi mutamenti sono state elaborate riflessioni, che potrebbero porsi su un triplice piano, riguardante: a) la possibilità che il mutuo riconoscimento costituisca il pertugio per un diritto creativo attraverso il ricorso al forum shopping; b) il movimento comunitario verso la riforma radicale delle norme di conflitto; c) un inserimento degli strumenti giuridici comunitari nell’ambito del diritto di famiglia.
 
3. Cenni all’adozione internazionale
Vediamo allora di studiare il quadro normativo italiano alla luce delle modifiche e delle influenze di cui s’è ampiamente parlato finora. Tale quadro, giunti a questo punto della trattazione, non è ancora completo. Più avanti ci si soffermerà in particolare sulla diversità di disciplina a livello europeo. Prima, però, è necessario approfondire il tema dell’adozione internazionale.
Cominciamo con una disamina d’insieme. È noto che la disciplina dell’adozione internazionale (quale delineata dalla legge 184/83) è stata modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476. Tale legge ha profondamente modificato la previgente disciplina ed ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione internazionale dell’Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e per la cooperazione nell’adozione internazionale.
Tra le principali critiche mosse alla disciplina dell’adozione internazionale introdotta dalla legge 184/83 (pur meritevole di approvazione per avere richiesto ai coniugi che desideravano adottare un bimbo straniero gli stessi requisiti occorrenti per adottare un minore italiano) v’era quella che, mentre per l’adozione d’un minore italiano la legge 184 aveva abrogato la c.d. adozione nominativa (d’un minore ben individuato), invece tale possibilità di adozione nominativa era rimasta sostanzialmente in vigore per l’adozione dei minori stranieri, mancando nell’adozione internazionale la c.d. fase di abbinamento, in quanto il Tribunale dei minori si limitava a dichiarare (col decreto ex art. 30) la coppia idonea (o inidonea) all’adozione internazionale ed interveniva successivamente (dopo l’ingresso del minore straniero in Italia) per “delibare” il provvedimento straniero ex art. 32 l. 184 come adozione o affido preadottivo.
La legge 184/83 lasciava sostanzialmente liberi gli aspiranti genitori adottivi di scegliersi il minore da adottare, consentendo agli stessi di recarsi nel Paese prescelto, di prendere contatti con famiglie o istituzioni di assistenza (direttamente, o tramite intermediari di pochi scrupoli) e di prendere un minore (spesso di età il più piccolo possibile, o rispondente ai loro desideri) senza controlli pubblici e con l’altra possibilità di fomentare il fiorente mercato dei bambini.
A tale inconveniente ha inteso ovviare la predetta Convenzione dell’Aja, disponendo che, perché si faccia luogo all’adozione internazionale (trasferimento del minore dal Paese di origine a quello di accoglienza o Paese ricevente), è necessario che: le competenti Autorità dello Stato di origine abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del minore ed abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine; Che l’adozione internazionale corrisponda al suo superiore interesse; che le stesse Autorità abbiano accertato che persone, istituzioni, autorità, tenute a prestare il consenso ai fini dell’adozione, abbiano usufruito di adeguata consulenza e siano state informate pienamente sugli effetti del consenso e dell’adozione (specie nell’ipotesi di cessazione di ogni vincolo con la famiglia di origine), nonché che abbiano prestato liberamente il proprio consenso (e questo non sia indotto da pagamenti o compensi di qualsiasi tipo), consenso che dovrà manifestarsi od almeno attestarsi per iscritto; che (sempre dalle medesime Autorità) sia accertato che il consenso della madre sia prestato dopo la nascita del figlio, e che, se il consenso del minore sia richiesto, questi abbia usufruito di adeguata consulenza e sia stato informato degli effetti dell’adozione, siano stati presi in considerazione desideri ed opinioni di lui, fermo restando l’accertamento della libertà del consenso espresso dal minore, consenso che deve anch’esso essere manifestato, od attestato, per iscritto (art. 4)[12].
 
La legge 476/98 (che ha sostituito l’intero capo I del titolo III della legge 184 (artt. da 29 a 39) ha avuto un iter travagliato[13].
In Italia era stata avvertita la necessità di modificare la disciplina della legge 184 relativa all’adozione internazionale anche perché si era passati da poche adozioni negli Anni Settanta ad un fenomeno molto diffuso (tanto che negli ultimi anni il numero delle adozioni internazionali è stato notevolmente superiore ed in costante ascesa rispetto a quello delle adozioni nazionali), favorito da un aumento del benessere, dalla maggiore difficoltà per le coppie di avere figli propri, dalle scarse probabilità di adottare un minore italiano (per l’esiguo numero di minori adottabili) e dal superamento dei pregiudizi razziali.
Non solo, anche perché l’istituto dell’adozione di soggetti maggiorenni, pur occupando una posizione di minore rilievo dal punto di vista numerico, creava problemi di disciplina che, a livello internazionale, dovevano essere risolti con una priorità maggiore rispetto a quelli a livello nazionale.
La lacuna più grave della legge 184 (per quanto riguarda i minori) era la mancanza di controllo degli enti (che operavano nell’ambito dell’adozione internazionale) e di un servizio di informazione, preparazione e sostegno degli aspiranti genitori adottivi, che si trovavano ad affrontare da soli gravi problematiche connesse alle traumatiche esperienze di abbandono vissute dai minori ed alle difficoltà di inserimento o "trapianto" di minori con culture diverse in un contesto sociale completamente nuovo ed estraneo.
I punti fondamentali introdotti dalla legge 476/98 sono i seguenti: la previsione di un’Autorità centrale, individuata nella Commissione per le adozioni internazionali (C.A.I.); L’obbligo per le coppie di rivolgersi a intermediari espressamente autorizzati a svolgere pratiche per l’adozione internazionale; La possibilità di adottare solo da parte di soggetti che hanno tutti i requisiti previsti per l’adozione nazionale e non anche da singoli, come previsto dalla Convenzione dell’Aja; Una netta distinzione tra i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja e quelli che, invece, ne sono rimasti estranei (per i quali vigono regole diverse).
 
Il procedimento necessario per adottare uno straniero (minore, ma le considerazioni possono estendersi anche ai maggiorenni, fatte ovviamente le dovute differenze) secondo le nuove regole può essere distinto in tre momenti. Vi è, infatti, una prima fase, che si svolge completamente in Italia, nella quale la coppia che desidera adottare un minore straniero, presenta apposita domanda al Tribunale per i minorenni e, se è in possesso di tutti i requisiti richiesti, ottiene il decreto di idoneità.
Vi è un secondo momento, in cui un ente autorizzato per svolgere le pratiche prende i contatti con il Paese straniero e si occupa di far incontrare i coniugi con il minore che le Autorità propongono per quella specifica adozione. Questa fase si svolge in parte all’estero e in parte in Italia, e termina con l’ingresso del minore nello Stato di accoglienza, espressamente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
L’ultima fase, poi, si svolge nuovamente in Italia ed è completamente finalizzata alla trascrizione del provvedimento di adozione. Quando le varie attività si svolgono di fronte a un’autorità giudiziaria italiana, competente è il Tribunale per i minorenni del luogo dove risiedono i coniugi. La legge 476/98 ha opportunamente specificato, determinato ed in alcuni punti integrato la disciplina della Convenzione, pur restando sostanzialmente fedele alla stessa[14].
Il nuovo testo dell’art. 44 legge 184 (modificato dall’art. 25 della nuova legge) ai tre casi tassativi previsti dall’art. 44 della legge 184 (adozione dell’orfano di entrambi i genitori; adozione del figlio del coniuge; adozione del minore in caso di constatata impossibilità di affido preadottivo) ha aggiunto una nuova ipotesi (lettera c: il caso del minore affetto da handicap) ed ha previsto che, non potendo tale minore prestare il suo consenso per l’handicap, deve essere sentito il suo legale rappresentante.
I nuovi artt. 47 e 49 contengono una modifica solo formale, nel senso che, poiché l’adozione particolare viene pronunciata con sentenza, alla parola decreto viene sostituita quella di sentenza, e la stessa modifica meramente formale (sostituzione della parola sentenza a quella di decreto) è stata apportata anche al testo degli artt. 313 e 314 c.c. per l’adozione ordinaria dei maggiorenni, che ha una funzione quasi esclusivamente patrimoniale (trasmissione del nome e del patrimonio dell’adottante all’adottato).
 
4. La Corte costituzionale e l’adozione dell’extracomunitario maggiorenne
Finora s’è parlato del quadro legislativo di riferimento. È bene allora arricchirlo con alcune considerazioni di diritto giurisprudenziale, con riferimento ad un problema avente rilevanza extra-nazionale.
Un problema di grande interesse legato al tema in discussione è infatti quello dell’adozione di soggetto maggiorenne extracomunitario. A tale proposito esiste un’ordinanza della Corte costituzionale che presenta profili interessanti, sia dal punto di vista del merito, che dal punto di vista processuale.
Il caso affrontato dal giudice riguardava una cittadina di nazionalità albanese, che essendo incorsa nella perdita della propria cittadinanza di origine in conseguenza del decreto di adozione, era divenuta apolide.
Ciò perché la legge 5 febbraio 1992, n. 91, non dispone l’immediata acquisizione dello status civitatis italiano a favore dell’adottato maggiorenne che perda il proprio status di cittadino in conseguenza dell’adozione[15].
La Corte, di conseguenza, si è dovuta esprimere, per quanto riguarda il merito, sulla legittimità di questa norma, che, negli effetti, discende dall’adozione del soggetto la perdita della cittadinanza. Dal punto di vista processuale, poi, ha discusso sulla necessaria puntualità delle motivazioni sulla rilevanza della questione in sede di ordinanza di rimessione.
Cominciamo dal primo dei due aspetti. Il Tribunale di primo grado, quello di Savona, lamenta la violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della Costituzione[16].
In particolare riferimento al secondo dei due articoli citati, il Tribunale specifica che l’art. 3 della legge 91 del 1992 dispone espressamente che “il minore straniero adottato dal cittadino italiano acquista la cittadinanza” e nel caso in cui l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza acquisita soltanto nel caso in cui “sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti”.
Negli altri casi di revoca l’adottato conserva sempre la cittadinanza italiana, salva la facoltà per lui, se divenuto maggiorenne, di rinunciarvi ove, appunto, sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
A ben vedere, la ratio legis ispiratrice della norma, sostiene il tribunale, è quella di evitare che l’adottato per fatti indipendenti dalla propria volontà si ritrovi sprovvisto di cittadinanza e quindi apolide. Il Tribunale, vi deriva pertanto una violazione dell’art. 8 della Costituzione, venendosi a creare una disparità di trattamento non giustificata dal requisito dell’età e della condizione dell’adottato minorenne e quella dell’adottato maggiorenne.
Il primo dei due aspetti citati ci interessa relativamente, poiché ha a che fare con la problematica della cittadinanza, e solo indirettamente con quella dell’adozione[17]. L’aspetto che, invece, ci colpisce maggiormente, è quello che vede l’adottato perdere la propria cittadinanza (e divenire apolide) a seguito del perfezionamento dell’adozione.
La Corte risolve il problema in modo discutibile: sostiene che la perdita della cittadinanza nel nostro ordinamento ed il conseguente stato di apolidia non è poi così grave, vista la sostanziale equiparazione tra apolide e cittadino.
Con riferimento al secondo dei problemi considerati invece, la Corte giustifica la norma perché essa eviterebbe il ricorso a procedimenti fittizi. La possibilità che gli adottati si ritrovino sprovvisti di alcuna cittadinanza si giustifica stante la necessità di comparare due interessi: da un lato ricondurre il rischio del ricorso a procedimenti di adozione fittizi, dall’altro, appunto, quello di garantire all’adottato lo status civitatis[18].
Al di là dei profili di diritto sostanziale la decisione del giudice costituzionale è interessante perché dimostra l’inadeguatezza della disciplina internazionale sull’adozione di maggiorenni (a differenza di quella di minori, che è molto più articolata). Inoltre, non meno importante, attesta la preoccupazione del legislatore e del giudice che procedimenti di adozione ordinaria possano tramutarsi in elusioni dirette o indirette della legge, e costituire uno strumento per far acquisire la cittadinanza a soggetti stranieri al di fuori delle procedure ordinarie.
 
5. L’adozione nel diritto inglese. Considerazioni generali
Finora, sebbene con riferimento al contesto internazionale, abbiamo approfondito soprattutto il caso italiano. La parte conclusiva della ricerca vuole invece soffermarsi sullo studio degli altri ordinamenti. La vastità delle considerazioni che potrebbero farsi impone una scelta. Sicché, si è scelto di parlare di un singolo ordinamento straniero, quello che pare più significativo, e di operare una ricognizione generale sugli altri ordinamenti limitatamente ad un problema significativo: quello del cognome dell’adottato.
Cominciamo allora dallo studio di un ordinamento straniero. Si è anticipato che nel sistema inglese si è verificata una vera e propria svolta con lo strumento della open Adoption, che consente a tutti gli adottati di poter conoscere le proprie origini e di poter contattare i genitori[19]. Tuttavia, all’inizio anche il sistema britannico era orientato, proprio come quello italiano, per una netta separazione tra il minore adottato e la sua famiglia naturale. Anche in questo caso la scelta veniva giustificata considerando la cessazione di ogni rapporto indispensabile per il supremo interesse del minore, e per il suo inserimento sereno all’interno del nuovo ambiente con i genitori adottivi.
La prima legge che fa riferimento all’adozione, è l’Adoption of children Act del 1926; ma molte critiche a questa norma e molti emendamenti portarono all’Adoption Act del 1958. Tuttavia, molta insoddisfazione rimase anche dopo questa legge; così negli anni Settanta si costituì un Comitato ministeriale, detto Houghton Committee, le cui osservazioni furono pubblicate a partire dal 1972.
Molte delle sue Raccomandazioni furono poi incorporate nel Children Act del 1975, rinforzato dall’Adoption Act del 1976. A riprova della preferenza iniziale, anche in Inghilterra, per una radicale separazione tra minore adottato e famiglia d’origine, si può citare questa affermazione proprio dell’Houghton Committee: “l’adozione comporta la completa cessazione dei rapporti legali fra i genitori naturali e il figlio e la nascita di un nuovo rapporto fra il minore e i genitori adottivi”.
La perfetta coincidenza con gli effetti estintivi e costitutivi dell’art. 27 della legge 184 è evidente; del resto, sia l’Act del 1976, che il successivo Children Act del 1989, rimangono orientati in questa direzione. Per completezza, è opportuno segnalare l’esistenza delle Agenzie d’adozione, che hanno il compito sia di selezionare i potenziali adottanti, sia di assegnare i minori per l’adozione al di fuori della loro famiglia. Si dividono nelle società d’adozione riconosciute (altrimenti note come Agenzie volontarie) e nelle autorità locali (altrimenti note come Agenzie statutarie).
In passato erano le Agenzie volontarie a sobbarcarsi il peso maggiore per le adozioni, oggi sono quelle statutarie che si occupano del maggior numero dei casi. L’esame della legge inglese rivela che ci sono due metodi per ottenere l’adozione contro il consenso dei genitori naturali: attraverso la procedura del freeing si libera il minore per l’adozione, come previsto dalla sez. 18 dell’Act del 1976.
L’altro è previsto secondo la sez. 16, quando il genitore sia d’accordo anche senza conoscere l’identità degli adottanti. Altre disposizioni dell’Act del 1976, poi riprese dal Children Act del 1989, sez. 10, par. 3, definiscono l’ordinanza dell’adozione come un ordine che conferisce la responsabilità di un minore agli adottanti. Così l’adottante ha tutti i diritti e doveri che ha il genitore di un figlio legittimo in relazione a tale bambino e alle sue proprietà. I genitori adottivi possono prendere qualsiasi decisione, come i genitori naturali, incluse l’emigrazione e la nomina di un tutore testamentario; essi non sono soggetti alla supervisione del Tribunale o dell’Agenzia per l’adozione.
L’ Act stabilisce che il minore adottato deve essere considerato come se fosse nato dal matrimonio degli adottanti, e non come se fosse figlio di altre persone. Queste previsioni impediscono di considerare un minore adottato come se fosse un illegittimo. L’identità con la legge italiana n. 184 del 1983 è così completa, in quanto anche gli effetti legittimanti dell’adozione sono previsti sia in Italia, che in Inghilterra con la formazione del nucleo adottivo, come se nulla fosse esistito precedentemente: la nuova famiglia gode, sotto tutti gli aspetti, del rango di quella legittima.
Un’attenzione maggiore, inoltre, è dedicata alla continuazione del rapporto fra il minore e i genitori naturali dal progetto di legge del 1996, che, se approvato, dovrebbe consentire una maggior apertura proprio in seguito ai cambiamenti portati dalla open Adoption, di cui si parlerà in seguito. L’ Adoption Bill concede al minore un ruolo di centrale importanza per il supremo interesse del medesimo: per fare un esempio, è previsto che il Tribunale non potrà emettere un’ordinanza d’adozione per un minore di più di 12 anni, senza il consenso del bambino.
Per quanto riguarda l’accesso ai documenti di nascita, dopo gli studi degli Anni 60 e 70, che hanno dimostrato gli effetti negativi subiti da quegli adottati che non conoscevano le loro origini, la legge è alla fine cambiata, permettendo, dal 1954, a tutti gli adottati maggiorenni di ottenere il loro certificato di nascita originale.
A questo punto emerge la prima grande differenza dal sistema italiano. Tutti gli adottati possono conoscere i dati che li riguardano, uscendo così dalla barriera di silenzio che li circondava prima di questa possibilità, destinata a cambiare l’intero volto dell’adozione inglese. È stato calcolato che circa il 15cerca informazioni sulle sue origini ad un certo punto della vita da adulti.
Un sistema che naturalmente non trova paragone in Italia, è stato organizzato per favorire il contatto tra l’adottato e la famiglia originaria. L’ Act del 1989 stabilì che il Segretario generale mantenesse il registro del contatto nell’adozione. Il registro fornisce un sicuro e riservato modo, per i genitori e per gli altri parenti, per rassicurare l’adottato sul fatto che il contatto sarebbe ben gradito e per fornire l’indirizzo attuale. Anche l’adottato può registrare il suo desiderio di contattare i genitori. Quando avviene un incontro, il Segretario generale può consegnare all’adottato il nome e l’indirizzo dei genitori, ma nessuna informazione deve essere fornita ad alcun parente.
Dal 1994 sono stati realizzati 150 incontri. Questo sistema permette evidentemente di non violare la privacy di alcun soggetto interessato nell’adozione; ciascuno può esprimere il suo desiderio di contattare o meno i suoi parenti. È in questo modo garantito anche il diritto all’identità dell’adottato, che ha concrete possibilità di conoscere senza ricerche affannose anche l’indirizzo attuale dei genitori che avessero deciso di stabilire nuovi rapporti con il figlio in precedenza destinato all’adozione.
A conferma di questa possibilità importante, si può citare il caso in cui una donna di 53 anni si rivolse alla N.O.R.C.A.P., l’organizzazione nazionale di sostegno agli adottati e ai genitori, per rintracciare il fratello, adottato da piccolo. La sorella voleva rassicurarsi che anche lui non fosse affetto dalla sua malattia ai polmoni; nel caso contrario avrebbe così potuto sottoporsi alle cure necessarie. L’organizzazione ottenne il permesso di contattare il fratello, ma con l’impegno di non rivelare informazioni alla sorella senza l’esplicito consenso dell’adottato. L’accesso ai registri dello stato civile costituisce un diritto per l’adottato, ma c’è in Inghilterra anche molto rispetto della volontà di tutte le parti in causa, come emerge chiaramente dal caso appena esaminato. La differenza con l’ordinamento italiano, improntato alla totale riservatezza dei registri, è notevole. Anche in questo caso si potrebbero cogliere importanti indicazioni per un’evoluzione di maggior apertura per il nostrosistema.
Questo è il quadro generale per ciò che riguarda l’adozione di minori. Parte di questa disciplina, soprattutto per quanto riguarda i principi di trasparenza, è valida anche per ciò che attiene l’adozione di soggetti maggiorenni. Permangono, in questo caso, le considerazioni comparative fatte rispetto all’ordinamento italiano.
In particolare, il legislatore, nel tentativo di armonizzare la posizione dello stepparent[20] con quella del genitore non affidatario, ha introdotto significative modifiche al codice civile nella parte in cui disciplina l’adozione del soggetto maggiorenne. Si è quindi previsto che l’adottato acquisti il cognome dell’adottante, da anteporre al proprio, e i diritti successori verso quest’ultimo. Tuttavia, nessun rapporto di parentela si instaura tra il minore e la famiglia d’origine dello stepparent , mentre viene preservato il vincolo con il genitore non affidatario e i parenti di questo, verso cui l’adottato mantiene tutti i diritti ed i doveri.
Tuttavia, nota la dottrina, il contenuto di tali obblighi “sembra doversi circoscrivere ai soli aspetti patrimoniali perché, sotto il profilo personale, tale forma di adozione finisce per sostituire il genitore sociale a quello biologico non affidatario”[21].
L’art. 46 della legge in discorso richiede, in realtà, il consenso di quest’ultimo per poter dar luogo all’adozione. Non sembra però che questo sia un requisito posto a sua difesa, poiché un eventuale dissenso può essere sempre disatteso dal giudice se ritenuto ingiustificato o contrastante con l’interesse dell’adottando.
In concreto, quindi, la legge finisce per predisporre un meccanismo di sostituzione del genitore biologico con quello sociale, piuttosto che armonizzare i diversi ruoli. Il che spiega perché l’adozione risulti inappropriata nei casi in cui l’affidamento congiunto o alternato, permanendo la potestà in capo ad entrambi i genitori, si esclude che l’istituto possa perseguire finalità integrative di tipo assistenziale[22].
 
6. Le differenze che discendono dal panorama internazionale sul cognome dell’adottato
Un ultimo aspetto che si deve tenere in considerazione è quello per cui l’istituto è disciplinato in maniera assai diversa nell’ambito dei dieci Paesi[23].
In alcuni Stati (Belgio, Croazia, Francia, Ungheria, Lussemburgo e Portogallo) sono contemplati due diversi  istituti, l’adozione semplice e l’adozione piena. L’adozione piena è possibile esclusivamente a favore  di minorenni, talvolta solo fino ad una certa età, che generalmente va dai  10 ai 18 anni, e produce lo scioglimento del rapporto di parentela con i genitori biologici.
Vi è tuttavia qualche eccezione, come nel caso di adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge, nel cui caso tale effetto non si determina. In altri Paesi è disciplinata solo l’adozione piena di minori; tuttavia in Spagna e in Grecia è consentita, in casi eccezionali, anche l’adozione di persone maggiori di etá, con effetti limitati.  In Turchia, ancora, esiste anche un solo tipo di adozione, sia per minorenni che per maggiorenni, in virtù della quale tuttavia non si produce lo scioglimento del rapporto di parentela con la famiglia d’origine. Più precisamente: in Belgio, il figlio adottato assume di norma il cognome dell’adottante, ovvero, qualora adottato da entrambi i coniugi, il cognome del marito, sia in caso di adozione piena che in caso di adozione semplice.  Tuttavia nel caso in cui la moglie adotti il figlio del marito, non si produce alcun effetto sul cognome del bambino. I genitori possono tuttavia, nelle more del procedimento, anche decidere che il figlio aggiunga al proprio  cognome quello dell’adottante oppure che mantenga semplicemente il proprio oppure, in caso di adozione da parte di donna vedova, che assuma il cognome del marito, aggiungendolo o sostituendolo al proprio. Il cambiamento di cognome si estende ai figli dell’adottato, anche se nati anteriormente all’adozione; tuttavia, il  figlio maggiorenne può rivolgere istanza al tribunale contro il cambiamento del proprio cognome e dei propri discendenti (artt. 358-360, 370 c.c.). Di recente la legge sull’adozione in Belgio è stata novellata, tuttavia non è nota la data di entrata in vigore della nuova legge.
In Croazia, l’adottato assume il cognome comune degli adottanti. In caso di adozione semplice, i genitori possono dichiarare che il figlio assuma il proprio cognome o mantenga quello originario, eventualmente anteposto a quello degli adottanti. A partire dal decimo anno di età, il figlio deve dare il proprio assenso al cambiamento di cognome (art. 144 e 147 OZ). In caso di revoca dell’adozione, l’adottato può continuare a portare il cognome dell’adottante. 
In Spagna, in caso di adozione da parte di un solo genitore, l’adottato assume il doppio cognome di costui; in caso di adozione da parte di coniugi o di conviventi, il cognome dell’adottato è composto dal primo elemento dei rispettivi cognomi. Nei casi in cui l’adozione non produca lo scioglimento del rapporto di parentela con uno dei genitori, l’adottato mantiene il cognome di questo, al quale si aggiunge il cognome di uno degli adottanti (art. 109 cc. e art. 201 RRC). 
In Francia, in caso di adozione piena, l’adottato assume il cognome  dell’adottante e in caso di adozione da parte di coniugi, quello del marito. Nel caso in cui l’adottante sia una donna coniugata, il Tribunale può disporre che l’adottato assuma il cognome del coniuge, previo consenso da parte della donna (art. 357 cc.). In caso di adozione semplice, l’adottato assume il cognome dell’adottante aggiungendolo al proprio, ma l’adottante ha facoltà, nelle more del procedimento o successivamente, di chiedere  che l’adottato assuma esclusivamente il suo cognome; a partire dai tredici anni, l’adottato deve rendere personalmente l’assenso sulla  modifica del proprio cognome (art. 357 e 363 oc.). La nuova disciplina conferirá anche qui una facoltá di scelta in merito  ai genitori. In Grecia, l’adottato assume il cognome dell’adottante; una volta maggiorenne, tuttavia, egli può chiedere di aggiungere a questo il cognome precedentemente portato, nel limite di due elementi. In caso di adozione da parte di coniugi, oppure da parte di un coniuge del figlio dell’altro coniuge, l’adottato assume il cognome scelto dai coniugi per i figli anteriormente al  matrimonio; in assenza di dichiarazione, gli adottanti possono rendere la scelta al momento della registrazione dell’adozione (art. 1563, 1564 e 1586 Cc). 
In Ungheria sono disciplinati due procedimenti, “l’adozione pubblica” (nyílt örökbefogadás), richiesta congiuntamente dai genitori e dagli adottanti, e “l’adozione segreta” (titkos örökbefogadás) , nella quale gli adottanti ignorano l’identità dei genitori biologici. Entrambe riguardano minori e producono lo scioglimento del rapporto di parentela con la famiglia d’origine. In entrambi i casi l’adottato assume il cognome dell’adottante, ovvero, in caso di adozione da parte di coniugi, il cognome da loro scelto, in analogia a quanto previsto per il figlio legittimo.  In casi eccezionali, al figlio può essere consentito di conservare il proprio cognome. In caso di revoca dell’adozione, l’adottato può, previa autorizzazione, seguitare a portare il cognome dell’adottante (art. 42, 53 e 58 Csjt). 
In Lussemburgo, in caso di adozione piena, l’adottato assume il cognome dell’adottante, e in caso di adozione da parte di coniugi quello del marito. In caso di adozione da parte della moglie del figlio del marito, l’adottato conserva il cognome paterno. Nel caso inverso, il tribunale può disporre che l’adottato assuma il cognome del marito, previo assenso da parte della donna (art. 359 cc). In caso di adozione semplice, l’adottato assume il cognome dell’adottante e, in caso di adozione da parte di coniugi, quello del marito. Il tribunale può tuttavia disporre, su richiesta delle parti, che l’adottato mantenga il proprio cognome. In caso di adozione da parte di donna coniugata, il tribunale può disporre che l’adottato assuma il cognome del marito, se questi vi acconsente (art. 368-1 Cc). 
In Portogallo, l’adottato perde il proprio cognome per assumere quello dell’adottante o degli adottanti, nella forma prevista per il figlio legittimo. Lo stesso avviene in caso di adozione semplice, con l’unica differenza che l’adottato può non perdere tutti i cognomi precedentemente portati (art. 1988 Cc).
Nel Regno Unito, l’adozione non produce, così come nel caso di riconoscimento o di legittimazione, alcun effetto automatico sul cognome. Una  modifica del medesimo è comunque possibile all’atto della formazione del nuovo atto di nascita. 
In Turchia, il figlio adottivo minorenne assume il cognome dell’adottante, ovvero del padre adottivo se adottato da coniugi. Una volta maggiorenne, il figlio può decidere di riassumere il cognome originario. Il figlio maggiorenne al momento dell’adozione può assumere il cognome dell’adottante (art. 314 Cct). 
 
Svolti i cenni preliminari sul panorama internazionale, un aspetto che merita di essere trattato, seppure al solo scopo di offrire un insieme di valutazioni globali ad un problema, quello dell’adozione di maggiorenni, che si presta ad essere considerato sia con un taglio nazionale, sia, anche, con un taglio di tipo internazionale, è l’istituto dell’adozione dei minori.
Le differenze tra le due figure sono note e non è il caso di tornarci sopra nuovamente. Quello che qui interessa è altro. Si vuole fare una brevissima ricognizione sulle caratteristiche peculiari dell’adozione (con espresso riferimento al panorama europeo) per poi poter affrontare con maggiore speditezza i problemi che più interessano, quelli legati all’adozione di maggiori d’età.
Si cominci col dire che il fenomeno delle adozioni di minori di cittadinanza diversa da quella degli adottanti ha assunto una dimensione sempre crescente in tutti i paesi europei. Il nomadismo dell’epoca attuale, la rimozione delle frontiere e degli ostacoli psicologici e giuridici, i massicci trasferimenti di mano d’opera verso i paesi industrializzati, i numerosi matrimoni fra persone di diversa nazionalità hanno fatto sì che il diritto di famiglia, in passato prettamente territoriale, si sia trasformato radicalmente nei nostri giorni.
In questo contesto l’istituto dell’adozione è uno di quelli che ha subito le modifiche più significative, da un punto di vista prettamente sostanziale[24].
 
7. Conclusioni
Giunti a questo punto la ricerca può dirsi conclusa. È il caso di tirare le fila di quanto si è detto, cercando di individuare i punti salienti della disciplina dell’adozione di maggiorenni, identificando anche le problematiche di maggior spessore.
Andiamo con ordine. Da un punto di vista storico è innegabile che l’istituto conservi i presupposti che lo caratterizzavano già dall’epoca romana, quando era l’unica forma di adozione consentita. Questa circostanza finisce per produrre due effetti: uno positivo e l’altro negativo. Di positivo c’è il fatto che ancora oggi, a secoli di distanza dalla nascita dell’istituto, questo mantenga inalterate alcune caratteristiche e sia ancora utilizzato, seppure in misura decisamente minore rispetto a come avveniva in passato. Questo vuol dire che le esigenze cui intende fare fronte sono ancora esigenze attuali, che necessitano di una regolamentazione che sia al passo con i tempi.
Meno positiva è la circostanza per cui l’istituto avverte il peso della lunga tradizione giuridica che lo contraddistingue. Così, mentre l’adozione di minori negli ultimi anni ha saputo adattarsi e svilupparsi autonomamente, assumendo nuove caratteristiche (peraltro comuni alla comunità internazionale) ciò non è avvenuto, o è avvenuto in minima parte per quanto riguarda l’adozione di maggiorenni.
 
Queste circostanze, a loro volta, permettono di introdurre un secondo ordine di considerazioni. Non è certo se l’influenza degli ordinamenti stranieri sia tale da potersi dire uniforme in tutti i casi. A parte la differenza appena evidenziata tra adozione di minori e di maggiorenni, altre differenze sono riscontrabili per quanto riguarda le linee dell’unificazione.
Poiché infatti l’adozione di maggiorenni mantiene le proprie peculiarità di natura patrimoniale, è vero che viene interessato in maniera minore dalle trasformazioni del diritto di famiglia che sono seguite all’unificazione della comunità europea e all’intensificarsi dei contatti nella comunità internazionale.
Al tempo stesso, però, è anche vero che proprio le peculiarità patrimoniali dell’istituto lo avvicinano maggiormente a quella concezione (che pure si è evidenziata nelle pagine precedenti) di natura privatistica di alcuni istituti di diritto familiare. Agevolando dunque l’unificazione, piuttosto che disincentivandola.
Ebbene, questa diversità di tendenze deve far riflettere. È probabile infatti che i singoli legislatori si trovino di fronte all’esigenza di dover disciplinare con maggiore attenzione un profilo piuttosto che l’altro. Scegliere cioè se favorire ed incentivare lo sviluppo di peculiarità proprie dell’adozione di maggiorenni, e dunque lasciare che la disciplina nazionale prevalga su quella straniera, o, al contrario, agire nel senso opposto, favorendo lo sviluppo di una disciplina conforme a quella che va delineandosi nel diritto internazionale.
La scelta non sarà priva di conseguenze. Ed è qui che si introduce un terzo fattore di interesse, quello legato ai profili problematici dell’istituto.Va detto che questi sono emersi in modo evidente in particolare nel secondo capitolo, laddove si è svolta una rassegna della giurisprudenza più significativa. In misura minore, ma altrettanto interessante, sono poi emersi nell’ambito comparativista svolto in queste pagine.
Dunque, anche qui le considerazioni da fare sono diverse: sicuramente i problemi che la giurisprudenza ha dovuto risolvere a livello nazionale dimostrano, ancora una volta, la vivacità dell’istituto. Dimostrano inoltre i tentativi del giudice di mantenere la disciplina dell’istituto al passo con i tempi, eliminando progressivamente tutte quelle disposizioni che risultino contrastanti con la costituzione o, più in generale, con i principi dell’ordinamento.
I contrasti sorti in riferimento a questioni di diritto internazionale sono assimilabili a quelli appena evidenziati. Dunque, da un punto di vista pratico, non comportano problemi specifici. Semmai confermano il dato emerso in precedenza.
Da queste considerazioni alla conclusione il passo è breve. Pare a chi scrive che l’adozione di maggiori di età sia un istituto che debba essere preservato nel nostro ordinamento. È vero che sta perdendo progressivamente di importanza, ma continua a disciplinare situazioni che, in caso contrario, verrebbero ad essere oggetto di un pericoloso vuoto normativo. La sfida per il legislatore è, allora, un’altra. Non la scelta sul se mantenere in vita l’istituto, ma la scelta sul come.
In altre parole: un ordinamento che ambisca ad essere moderno e sviluppato – ed è senz’altro il caso di quello italiano – dovrà saper sviluppare un adeguato approccio che concili nel migliore dei modi la regolazione della volontà di soggetti adulti di adottare, per scopi prevalentemente patrimoniali, altri soggetti adulti, ed i principi derivanti sia dall’ordinamento internazionale, sia, anche, da quello interno, così come elaborati dalla Costituzione.
 


[1] V. Brunetta D’Usseaux F., D’Angelo A., Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, pag. 153: “Il tenore delle trasformazioni sociali e quindi giuridiche degli ultimi decenni rivela però, nel confluire delle esigenze, rivendicazioni e aspirazioni, la sussistenza di una koinè quasi spontaneamente formatasi. Da un lato, per il determinarsi di condizioni politiche, economiche, sociali, di ideologie e ambizioni esistenziali sempre più omogenne nei molteplici contesti nazionali; dall’altro, per l’impatto trainante di innovazioni attuate in sistemi ritenuti più avanzati, che, per le vie facilitate della circolazione dei modelli, sono variamente penetrate in altri sistemi. Ecco allora che l’ipotesi di un diritto europeo della famiglia appare meno evanescente, al di là di una sua formalizzazione in testi rappresentativi, qualora le ambizioni scientifiche e operative si limitino a identificare, ricomponendoli, i tratti caratterizzanti la sua fisionomia generale”
[2] Considerazione questa che è oramai generalmente accolta dalla dottrina, la quale ammette pacificamente la circostanza per cui il diritto delle obbligazioni sia oramai quasi interamente unificato a livello europeo.
[3] La Carta europea dei diritti del fanciullo è stata adottata con la risoluzione A3-0172/92, si compone di 8 articoli, suddivisi in numerosi commi (o punti) e costituisce prevalentemente una dichiarazione programmatica sulla disciplina che i singoli Stati devono adottare con riguardo ai soggetti di età inferiore aglianni 10. In merito un articolo molto interessante è quello di Fortino M., Solidarietà e protezione dei minori, in Familia, 2003, I, pagg. 91 ss., che, tra le altre cose, sostiene che: “La figura costituzionale del minore mostra in controluce due soggetti: il minore forte che ha di fronte a sé una famiglia da cui pretendere mantenimento, istruzione, educazione, e il minore debole, perché nato fuori dal matrimonio (la avvenuta parificazione non cancella del tutto i tratti di debolezza specie con riferimento all’inserimento nella casa familiare del genitore naturale, presupposto indispensabile per lo sviluppo della personalità del minore cui dovrebbe tendere il progetto educativo) o in una famiglia incapace di provvedere ai suoi bisogni, o ancora in una famiglia disagiata; il minore forte, che non rinviene ostacoli all’esercizio del suo diritto all’istruzione scolastica fino ai massimi gradi, ed il minore debole, cui bisogna invece garantire l’esercizio del medesimo diritto attraverso interventi statali ed ancora che deve essere protetto nell’esercizio del suo diritto-necessità di lavoro. Ma la ricostruzione del quadro non si ferma qui. La nuova cultura costituzionale spinge gli interpreti e gli operatori del diritto a scandagliare le norme costituzionali fino a formulare uno statuto costituzionale dei diritti del minore: la pari dignità sociale dell’art. 3 e la garanzia dei diritti fondamentali dell’art. 2 costituiscono la chiave di accesso alla titolarità per il minore, salvo poche e motivate eccezioni, di tutti i diritti fondamentali e le libertà riconosciuti e garantiti agli adulti, che formano peraltro oggetto di un lungo e dettagliato elenco, contenuto nella Convenzione di New York (20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176): diritto all’identità personale; diritto di esprimere la propria opinione; diritto ad informare ed essere informato; diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e religiosa; diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente; diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza, tutti riferibili ovviamente ai fanciulli meno giovani già dotati di autonome capacità di giudizio e volitive, oltre che il diritto al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione secondo le proprie inclinazioni e capacità naturali, rilevante in modo specifico nell’ambito familiare”.
[4] La Carta si compone di 10 articoli, che si ritiene opportuno riportare di seguito: I genitori hanno il diritto di educare i loro figli senza discriminazioni basate sul colore della pelle, sull’origine etnica, sulla nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle condizioni economiche. I genitori hanno il dovere di educare i loro figli nel senso di responsabilità gli uni verso gli altri, per costruire un mondo umano; I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto il loro ruolo primario nell’educazione dei loro figli. I genitori hanno il dovere di educare i loro figli in modo responsabile e di non trascurarli; I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto ai loro figli pieno accesso al sistema educativo in base alle loro necessità, alle loro capacità e ai loro meriti. I genitori hanno il dovere di impegnarsi personalmente collaborando con la scuola dei loro figli nel processo educativo; I genitori hanno diritto di accesso a tutte le informazioni che riguardano i loro figli presso le istituzioni educative. I genitori hanno il dovere di fornire alla scuola dei loro figli tutte le informazioni utili a conseguire gli obiettivi educativi, scopo comune del loro lavoro; I genitori hanno il diritto di scegliere il tipo di istruzione più vicino alle loro convinzioni e ai valori a cui tengono maggiormente nell’educazione dei loro figli. I genitori hanno il dovere di effettuare scelte informate e consapevoli riguardo all’educazione che i loro figli devono ricevere; I genitori hanno diritto a vedere rispettati, da parte del sistema educativo, i presupposti spirituali e culturali dell’educazione che danno ai loro figli. I genitori hanno il dovere di educare i loro figli al rispetto e all’accettazione degli altri e delle loro convinzioni; I genitori hanno il diritto di esercitare influenza sulla politica messa in atto dalla scuola dei loro figli. I genitori hanno il dovere di impegnarsi personalmente nella scuola dei loro figli in quanto parte vitale della comunità locale; I genitori e le loro associazioni hanno il diritto ad essere consultati attivamente riguardo alle politiche dell’autorità pubblica in materia di educazione a tutti i livelli. I genitori hanno il dovere di costituirsi in organizzazioni rappresentative democratiche a tutti i livelli che siano loro portavoce e ne rappresentino gli interessi; I genitori hanno diritto all’assistenza materiale pubblica al fine di sormontare gli ostacoli finanziari che impediscono ai loro figli l’accesso all’istruzione. I genitori hanno il dovere di dedicare tempo e impegno personale ai loro figli e alla loro scuola assistendola nel compito di conseguire gli obiettivi educativi; I genitori hanno diritto di esigere dall’autorità pubblica responsabile che i provvedimenti attuati in materia di educazione diano risultati di buona qualità. I genitori hanno il dovere di aiutarsi reciprocamente a svolgere sempre meglio il loro compito primario di educatori e di interlocutori nella dinamica scuola/casa.
[5] Cfr. Brunetta D’Usseaux F., D’Angelo A., Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, pag. 154: “Si tratta manifestmente di un’area di indagine di per sé molto estesa, anche solo nell’ambito di un unico sistema nazionale”.
[6] Si tratta di un tema di grande rilevanza, come fa notare Bonini Baraldi M., Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone dello stesso sesso in Olanda, in Familia, 2001, II, pag. 419: “Durante gli ultimi anni una serie di riforme, in ambito europeo ed extraeuropeo, ha contribuito a richiamare l’attenzione sulle domande di riconoscimento dei diritti umani e civili delle persone omosessuali sia come singoli che nell’ambito della loro vita di coppia. In particolare, è stato dimostrato che varie costituzioni nazionali ed alcuni trattati internazionali sono sensibili al problema, nel senso che proibiscono le discriminazioni nei confronti delle persone e delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Come afferma uno studioso anglosassone che ha dedicato al tema un’indagine approfondita ed originale, chiedersi come può essere concepita una discriminazione basata sull’orientamento sessuale significa chiedersi che cosa il diritto ad essere liberi da tale discriminazione ha in comune con altri diritti umani. Dunque, l’elaborazione avvenuta all’estero riguardo il fenomeno delle sexual orientation discriminations affonda le proprie radici nello studio dei diritti umani e si è posta alla base di sviluppi innovativi. All’interno del sistema europeo di protezione dei diritti umani, il discorso relativo alle sexual orientation discriminations, infatti, ha trovato precisi riferimenti nella Convenzione europea per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU, Roma 1950). Alcuni dei casi di cui si sono occupati gli organi responsabili dell’applicazione della Convenzione hanno riguardato l’esistenza di discriminazioni ingiuste basate sull’orientamento sessuale di una persona e la possibile violazione dei diritti umani dell’individuo riconosciuti dalla stessa. La Commissione europea dei diritti umani, in un rapporto del 1997, ha affermato che la previsione della legge britannica di una soglia di età, per compiere atti sessuali senza incorrere in sanzioni penali, più alta per i rapporti fra due uomini che per i rapporti fra un uomo e una donna, o fra due donne, violava il diritto al rispetto per la vita privata (art. 8) e costituiva trattamento ingiustamente discriminatorio vietato dall’art. 14 Conv”.
[7] Lo sottolinea anche Bonini Baraldi M., Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio di persone dello stesso sesso in Olanda, in Familia, 2001, II, pag. 425: “Tali argomenti, come si vedrà, sembrano essere stati portati alle estreme conseguenze dalla recentissima legge introdotta nei Paesi Bassi, ove si pone chiaramente il principio della irrilevanza del sesso dei nubendi: alla sua stregua, lo Stato non ha più interesse a mantenere all’interno del matrimonio una discriminante fondata sul sesso, con ciò rifondando l’accesso allo status familiae su una base completamente priva di ogni riferimento ad esso, ciò che permette contemporaneamente il rispetto delle scelte autonome di ciascuno in tema di progetti di vita ed una applicazione della legge uguale per tutti, al di là di ogni classification. Per quanto concerne, dunque, il riconoscimento delle relazioni di coppia fra persone dello stesso sesso, il discorso deve necessariamente prendere le mosse dalle esperienze di alcuni Stati europei che, a partire dal 1989, anno in cui la Danimarca ha introdotto per la prima volta una legge sulla cosiddetta Registered partnership, hanno tentato di estendere alle coppie di persone dello stesso sesso legal benefits quasi identici a quelli che derivano dalla celebrazione di un matrimonio. Oggi esiste un significativo numero di leggi simili, emanate da altri Paesi europei (Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Portogallo, Catalogna) ed extraeuropei (il Vermont negli USA, il Capital Territory in Australia), segnate da una comunanza di obiettivi ma anche da profonde differenze tra loro, ciò che suscita l’interesse classificatorio degli studiosi. Interesse che, tuttavia, supera il mero intento conoscitivo allorché si trasforma in momento di riflessione sul principio di parità di trattamento, nonché di verifica del rispetto del principio stesso da parte delle diverse soluzioni concretamente proposte”.
[8] Si veda Miranda A., La privatizzazione del diritto di famiglia: il modello di Common law, in Brunetta D’Usseaux F., D’Angelo A., Matrimonio, matrimonii, Milano, 2000, pag. 369: “Ad un plato fine come quello dle giurista italiano certamente la trama seguita in quegli ordinamenti sembrerà grossolana; ma di fatto la scelta privatistica sembra essere ben più nel campo economico quella maggiormente funzionale e praticabile ed al contempo quella più radicata storicamente. Del resto una situazione analoga si sta conclamando anche nel nostro ordinamento ove, è bene ricordarlo, la novella del diritto di famiglia (e l’introduzione dell’istituto del divorzio) ha costituito senza dubbio la più importante e strutturale riforma del codice civile italiano (…)”.
[9] Si badi però che si tratta di un contesto ben diverso da quello caratterizzante il secondo capitolo, nel quale le considerazioni si esaurivano al contesto nazionale. Qui l’obiettivo sarà quello di analizzare il contesto italiano in virtù delle considerazioni di genere fatte con riferimento a quello internazionale.
[10] V. in proposito Sesta M., Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Familia, 2003, I, pag. 123: “In quel contesto, nel disciplinare le relazioni tra familiari, il diritto non attribuiva specifica rilevanza alla sfera dei sentimenti e degli affetti: il modulo di riferimento era quello del potere e della soggezione, esattamente come nel diritto pubblico. Nella concezione giusfamiliare istituzionale, infatti, non c’era spazio per la tutela della sfera individuale, poiché l’interesse del singolo era subordinato rispetto a quello superiore della famiglia. Il punto di emergenza della istituzionalizzazione della famiglia era rappresentato dalla indissolubilità del vincolo matrimoniale, vigente in Italia sino all’entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che in casi determinati ne ha consentito lo scioglimento. L’indissolubilità comportava che la relazione coniugale non poteva mai essere messa in discussione dagli sposi, neppure se concordi e senza figli, sul presupposto che il matrimonio costituisse una realtà istituzionale trascendente la volontà e gli interessi dei singoli, e non un loro affare privato.
[11] Cfr. Sesta M., Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?, in Familia, 2003, I, pag. 123: “Del criterio al quale i coniugi devono attenersi nel determinare l’indirizzo della vita familiare si occupa il 1° comma dell’art. 144 c.c., laddove stabilisce che essi debbano tenere conto "delle esigenze di entrambi" e "di quelle preminenti della famiglia". Ad un primo esame, potrebbe pensarsi ad una riproposizione di principi che fanno leva su una concezione istituzionale della famiglia; tuttavia, in contrasto con una simile conclusione, un’attenta dottrina ha osservato come le due ipotesi sopra esaminate, benché apparentemente siano in conflitto fra loro, debbano essere interpretate nel senso che l’interesse della famiglia altro non è se non l’interesse dei singoli che di essa fanno parte, che pertanto non si può considerare superiore e distinto da quello dei suoi componenti.
A ben vedere, l’odierno sistema, nel contemperare le ragioni del gruppo con il diritto dei singoli, finisce nella sostanza per accogliere una visione essenzialmente privata delle relazioni familiari, specialmente di quella coniugale. Deve infatti porsi mente al fatto che, nonostante i ripetuti richiami alle "preminenti" esigenze della famiglia, l’ordinamento, nella disciplina della sequenza separazione-divorzio, consente a ciascuno dei coniugi, unilateralmente ed anche contro la volontà dell’altro, di por fine al consorzio matrimoniale, senza che rilevino le responsabilità personali.
[12] Rileva inoltre Manera G., Le adozioni nazionali ed internazionali nel quadro della nuova normativa, in Diritto e famiglia, 2002, II-III, pagg. 556 ss., che: “Quanto ai requisiti degli aspiranti genitori adottivi, l’art. 5 della Convenzione dispone che l’adozione internazionale può aver luogo solo se le autorità competenti dello Stato di accoglienza abbiano constatato che i futuri genitori adottivi siano idonei all’adozione e siano stati assistiti con i necessari consigli, e che il minore sia stato autorizzato ad entrare e risiedere nello Stato. A rafforzamento di tali requisiti l’art. 29 vieta qualsiasi contatto tra gli adottanti ed i genitori di origine o gli affidatari del minore, mentre l’art. 32 dispone che nessuno può trarre indebiti arricchimenti dall’attività svolta per la realizzazione dell’adozione internazionale. Quanto agli effetti dell’adozione, l’art. 23 della Convenzione dispone che l’adozione, certificata conforme alla Convenzione dall’Autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta ad ogni effetto negli altri Stati contraenti e che il riconoscimento dell’adozione determina l’interruzione dei vincoli di parentela con i genitori biologici. L’art. 27 della Convenzione stabilisce che, se l’adozione non produce nello Stato di origine lo scioglimento del preesistente rapporto di parentela, essa può essere convertita nello Stato ricevente in un’adozione che abbia efficacia risolutiva della preesistente parentela”.
[13] poiché fu approvata in prima lettura al Senato, poi trasmessa alla Camera, che apportò notevoli modifiche; quindi ritornò in seconda lettura al Senato, che approvò limitati mutamenti; ed infine ritornò alla Camera, che l’approvò definitivamente.
[14] Aggiunge Manera G., Le adozioni nazionali ed internazionali nel quadro della nuova normativa, in Diritto e famiglia, 2002, II-III, pagg. 556 ss., che la nuova disciplina risolve in modo sostanzialmente condivisibile la questione relativa all’attribuzione all’Autorità centrale di poteri e funzioni diversificati e che ben difficilmente avrebbero potuto far capo ad un unico soggetto. E così i compiti di tale Autorità sono opportunamente distribuiti tra più organi: le competenze propriamente giurisdizionali e di tutela dei diritti rimangono – e non poteva essere altrimenti – in capo al Tribunale per i minorenni; quelle di politica generale (rapporti con gli altri Stati, scambio di informazioni, ecc.) sono attribuite ad una Commissione per le adozioni internazionali, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da un presidente, un magistrato o un dirigente statale con specifica esperienza nel settore minorile, e da rappresentanti di vari ministeri e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni (art. 38)
[15] Sul sito del ministero degli affari esteri ricaviamo le seguenti informazioni: La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima). Il sito chiarisce che i modi per acquistare la cittadinanza sono i seguenti: per filiazione. Per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono. nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso). Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione). Tra i modi di acquisto su domanda vi sono: Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa): svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età. Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
[16] Il Tribunale infatti sostiene che il mancato acquisto automatico della cittadinanza da parte dell’adottato, che perde la propria, rappresenta una comptressione del diritto inviolabile di ciascuno ad avere (e mantenere) una propria cittadinanza e ad ottenere i documenti che gli consentano di soggiornare regolarmene nel proprio paese e di spostarsi da un paese all’altro. Per quanto riguarda poi l’art. 3, la violazione sarebbe ingenerata dall’irragionevole differenziazione tra adottato minorenne ed adottato maggiorenne, dal momento che il primo non diviene apolide, ma, a parità di condizioni rispetto all’adottato maggiorenne, acquista automaticamente la cittadinanza dell’adottante.
[17] Lo nota Piccione D., L’adottato extracomunitario maggiorenne, tra cittadinanza ed apolidia, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, IV, pag. 2363: “Di qui la necessità di intendere quali siano i limiti che incontra il legislatore nel predisporre le condizioni di accesso alla cittadinanza, cioè il fondamento necessario e sufficiente per acquistarla. Si cogli così, sin da principio, la debolezza della doglianza impostata sull’art. 2 Cost.: ed infatti rinvenire nell’art. 2 Cost. il fondamento per dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma che non permette automaticamente l’acquisto della cittadinanza italiana in seguito all’adozione, sembra effettivamente temerario”.
[18] Cfr. Piccione D., L’adottato extracomunitario maggiorenne, tra cittadinanza ed apolidia, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, IV, pag. 2366: “Che il bilanciamento dei due interessi sia ragionevole, prosegue la Consulta, lo dimostrerebbe anche il fatto che, da una parte lo status di apolide del soggetto sarebbe solo provvisorio, e, più in generale, sarebbe costituzionalmene equiparato al cittadino. Più di questo non è dato sapere, perché a questo punto dell’argomentazione, l’ordinanza affronta alcune lacune di motivazione in punto di rilevanza”.
[19] Vedi per ogni approfondimento Arata G., Minore adottato e famiglia d’origine in Italia e in Inghilterra, con riferimento ad alcune sentenze della Corte europea, in Diritto della famiglia, 2001, II, pagg. 849 ss.
[20] V. Bilò G., I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, IV-V, pagg. 831 ss., la quale spiega che il termine si inserisce nel concetto di famiglia ricostituita che: “è il nucleo familiare composto da coniugi o conviventi e figli di uno solo dei due partners che condividono la stessa abitazione. Poiché mancano nella lingua italiana termini idonei a individuare i protagonisti di tali modelli familiari (…) frequente è anche da noi il ricorso alla terminologia inglese che qualifica il fenomeno con il termine di stepfamily,definisce stepparent il compagno del genitore affidatario e stepchild il bambino in questione”
[21] V. V. Bilò G., I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, IV-V, pagg. 831 ss.,
[22] Aggiunge Bilò G., I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, IV-V, pagg. 835: “Coerentemente la dottrina prevalente reputa l’adozione inammissibile anche da parte dello stepparent separato,. Divorziato o vedovo, qualora sia ancora in vita l’altro genitore. Come pure restano escluse dall’ambito applicativo dell’art. 44, comma 1, lett. b, le famiglie ricostituitesi di fatto”.
[23] Gran parte delle informazioni contenute in questo paragrafo sono state tratte dagli atti del seminario internazionale per gli ufficiali dello stato civile, tenutosi all’Accademia europea di Otzenhausen (in Germania) tra il 9 ed il 13 novembre 2003, e successivamente diffusi in forma scritta.
[24] Specifica inoltre Beghè Loreti A., L’adozione dei minori nelle legislazioni europee, Milano, 1986, pag. 7: “Il fenomeno delle adozioni internazionali è estremamente complesso e non ha trovato ancora adeguata risposta in tutte le legislazioni”.

Sgueo Gianluca

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