L’agenzia delle entrate e l’ipsema battono cassa: le novità introdotte dall’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40

Al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione delle imposte e dei premi assicurativi obbligatori, l’art. 1, c. 5, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, estende l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell’art. 156, c. 9 del Codice della Navigazione, all’Istituto di previdenza per il settore marittimo ed all’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il combinato disposto dell’art. 1, c. 5, secondo periodo, del decreto n. 40, e dell’art. 15 della legge n. 413, interessato dalla novella normativa, prevede che, per la dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per la sua demolizione, le autorità marittime non possono rilasciare l’autorizzazione, qualora:

a) non venga accertato che tutti i crediti contributivi vantati dall’Ipsema, oltre che dall’Inps, per gli equipaggi della nave interessata dalle predette procedure, siano stati totalmente versati, ovvero che, in luogo del pagamento, sia stata costituita idonea garanzia o congruo deposito cauzionale a favore dell’Istituto concernente l’esatto soddisfacimento dei crediti stessi;

b) non sia stata accertata l’assenza di carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe Tributaria, concernenti violazioni agli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati. Anche in questo caso la dismissione potrà comunque essere autorizzata qualora venga prestata idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o un istituto di credito o polizza fideiussoria assicurativa, per l’intero ammontare dei carichi predetti, fino alla data in cui le violazioni siano definitivamente accertate.

Inoltre, la disposizione del Codice della Navigazione, come innovata dal decreto “incentivi”, stabilisce che l’avvenuta cancellazione della nave, eseguita su richiesta del proprietario, dalle matricole o dai registri nazionali, ad opera dell’ufficio di iscrizione competente, va comunicata tempestivamente all’Ipsema ed all’Agenzia delle Entrate, oltre che all’Inps.

Si ricorda che il provvedimento di cancellazione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e affisso negli uffici portuali.

L’art. 17, della legge n. 413, anch’esso integrato dal decreto n. 40, impone agli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, di comunicare tempestivamente le notizie concernenti l’armamento e la proprietà delle navi stesse, all’Inps, all’Ipsema ed all’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, anche le Cancellerie dei competenti Uffici giudiziari dovranno dare immediato avviso ai predetti enti, affinchè possano tempestivamente attivarsi per la tutela dei crediti propri o da essi amministrati, della sussistenza di eventuali procedimenti da avviare nei confronti di armatori o proprietari di navi conseguenti a provvedimento giudiziale.

Anche l’ordine dei privilegi stabiliti dall’art. 2778 del Codice Civile subisce una modifica sostanziale ad opera dell’art. 1, c. 5, ultimo periodo, il quale stabilisce che i premi dovuti all’Ipsema vanno ricompresi tra quelli indicati al n. 1 del comma 1° del suddetto articolo.

Assume un particolare rilievo l’ultima disposizione contenuta nell’art. 1 del decreto in esame, che mira a contrastare l’illecito utilizzo di crediti d’imposta, concessi da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, in diminuzione delle imposte dovute, attraverso la trasmissione telematica ai predetti enti ed amministrazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’ammontare dei citati crediti utilizzati in compensazione.

Le somme eventualmente recuperate dalle amministrazioni e dagli enti interessati dovranno essere riversate all’entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all’erario.

 

 

Dott. Massimo Sperduti

Ragioniere Commercialista

Revisore contabile

Dott. Sperduti Massimo

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