L’ anatocismo bancario

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Ai sensi dell’art. 1283 c.c. L’anatocismo s’identifica nella produzione di interessi da parte di interessi scaduti. Con il termine ” scaduti ” voglia intendersi che l’anatocismo debba essere generato da interessi venuti a scadenza e dunque esigibili dal creditore.

L’anatocismo bancario nel contratto di conto corrente bancario.

Il contratto di conto corrente bancario è il campo privilegiato di applicazione dell’anatocismo.

Il contratto di conto corrente bancario è quello in cui la banca si impegna a svolgere, nell’interesse del correntista, un servizio di contabilità e di cassa a cui fanno seguito una pluralità di operazioni. Il vantaggio di tale contratto è l’annotazione nel conto corrente di tute le operazioni di dare e di avere del correntista, il quale può disporre in qualsivoglia momento delle somme risultanti a suo credo , dovendo la banca assicurare invece il c.d. Saldo disponibile.

Per tutte queste operazioni bancarie, la produzione di interessi è sottoposta a nuove regole ben precise , entrata in vigore nel 2016.

L’articolo 120 del testo unico bancario

con l’introduzione nell’articolo 120 del t.u.b. del secondo comma, il decreto legislativo 342/99 ha attribuito al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (cicr) il compito di stabilire con delibera le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nell’esercizio di attività bancaria.

Il medesimo decreto legislativo stabiliva inoltre che le clausole anatocistiche inserite allora nei contratti bancari avevano validità fino alla data di entrata in vigore della delibera del cicr e successivamente dovevano essere adeguate a questa pena l’inefficacia. Tale norma tuttavia è stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale che ne dichiarava l’incostituzionalità. La versione qui descritta dell’articolo 120 del t.u.b. dunque ammetteva la pratica dell’anatocismo bancario con riferimento ai contratti bancari stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 342/99. Successivamente tuttavia l’anatocismo bancario è stato vietato in assoluto ad opera della legge di stabilità del 2014.

Il decreto legislativo 18/2016

Successivamente alla legge di stabilità 2014 è poi intervenuto in maniera ancora più specifica il d.l. n. 18/2016. Con questo il legislatore ha rimesso mano all’articolo 120 del t.u.b. precisando come il divieto di capitalizzazione degli interessi si applica solo agli interessi debitori ad eccezione di quelli di mora. Precisa inoltre che tali interessi sono calcolati solo sul capitale. Ha introdotto inoltre due condizioni per gli interessi sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e sugli sconfinamenti in assenza di affidamento od oltre il limite del fido. Tale condizioni prevedono che:

  • Si conteggino gli interessi al 31 dicembre e diventino esigibili il 31 marzo dell’anno successivo al quale sono maturati. Nel caso in cui il rapporto venga chiuso definitivamente gli interessi sono esigibili immediatamente;
  • È prevista la possibilità di autorizzare l’addebito su conto corrente degli interessi esigibili la cui somma addebitata è considerata quota capitale. L’autorizzazione può essere sempre revocata prima dell’avvenuto addebito

Cassazione : sentenza n.9140/20

La corte di cassazione con la sent. 9140/20 ha evidenziato che la delibera cicr 2000, è stata emanata in un contesto normativo che è rapidamente mutato.

Infatti se il giorno 9 febbraio 2000, momento dell’emanazione della delibera cicr 2000 l’articolo 25 d.lgs 342/99, che validava le clausole anatocistiche fino ad allora contenute nei moduli contrattuali, erano ritenute legittime, di li a poco sarebbe divenuta illegittima la norma in parola e conseguentemente le clausole anatocistiche.

Infatti, dopo meno di tre mesi, nell’aprile 2000 interviene la corte costituzionale, che con la sentenza costituzionale n° 425/2000 dichiara l’illegittimità dell’art. 25 d.lgs 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche.

In buona sostanza le clausole anatocistiche che il cicr ha ritenuto essere legittime, sono divenute illegittime all’esito della pronuncia della corte costituzionale.

La delibera cicr 2000 essendo stata emanata prima dell’intervento costituzionale, non contempla l’intervenuto mutamento normativo.

Pertanto, il meccanismo di legittimazione automatica delle clausole anatocistiche previsto dalla delibera cicr 2000, non può più operare. Le clausole divenute nulle sono inoperanti, e l’intervento del cicr non può dargli linfa vitale.

Per tale ragione la sentenza 9140/2020 stabilisce che è necessaria una nuova pattuizione.

Infatti, la volontà delle parti si esprime attraverso un contratto valido.

In tale contesto, la suprema corte perviene alla conclusione secondo cui la pubblicazione in gazzetta ufficiale non è sufficiente a legittimare l’anatocismo, ma è necessaria un’apposita pattuizione. L’illegittimità dell’anatocismo permane nonostante la delibera cicr 2000 e la pubblicazione in gazzetta ufficiale, fintanto che le parti non abbiano disciplinato la questione con un nuovo contratto.

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Dott. mariocevoli@live.it

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