L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica non deve essere preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento

La sentenza allegata del T.A.R. Campania- Salerno ricostruisce la natura e la disciplina dell’attività di controllo da parte della Soprintendenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle  Autorità locali sub- delegate al vincolo.

 

Richiamando l’orientamento  consolidato della giurisprudenza amministrativa, in via preliminare  la decisione afferma che il provvedimento ministeriale ,di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, non deve essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento.

 

La questione dell’applicabilità o meno dell’art. 7  L.n.241/90  in materia ha trovato soluzione a seguito delle modifiche che il D. M. n. 165/02  ha apportato al precedente D. M. 13.6.1994 n. 495, concernente le disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241/90. Modificando il relativo art. 4 , ha  introdotto il comma 1-bis, che esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento  per il procedimento relativo al controllo ministeriale, disciplinato dall’art. 151 del d.lgs. 490/99.

 

Tale modifica regolamentare induce a ritenere che soltanto fino a tale data la comunicazione  di avvio del procedimento aveva carattere obbligatorio, con conseguente illegittimità del procedimento in ipotesi di omissione della comunicazione stessa e irrilevanza della conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo diversamente acquisita .

 

La sentenza precisa anche che il termine  perentorio di sessanta giorni ex art. 151 comma IV d. l.vo 490/1999,  per l’adozione del parere da parte della Soprintendenza,  attiene al solo esercizio del potere di annullamento e non anche al momento della ricezione, in quanto non costituendo atto recettizio resta estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase di comunicazione o notificazione del provvedimento.

Sentenza collegata

612782-1.pdf 362kB

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Avv. Iride Pagano

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