Questioni. La fattispecie esaminata nella decisione in commento riguarda la quaestio juris se l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., dal giudice di primo grado, possa essere proposto ex art. 702 quater, c.p.c. con atto di citazione, da notificarsi a cura dell’appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, cui è tenuta la cancelleria ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011, art. 19, 9° comma, non rinvenendosi nel citato art. 702 quater c.p.c., alcuna previsione relativa al rito ed al modello del giudizio d’impugnazione e, dovendo di conseguenza essere applicato il c.d. rito ordinario in appello.
In particolare, nell’unico motivo di ricorso, si deduce che l’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., dal giudice di primo grado, può essere proposto ex art. 702 quater, con atto di citazione, da notificarsi a cura dell’appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, cui è tenuta la cancelleria ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011, art. 19, comma 9, non rinvenendosi nel citato art. 702 quater c.p.c., alcuna previsione relativa al rito ed al modello del giudizio d’impugnazione e, dovendo di conseguenza essere applicato il c.d. rito ordinario in appello.
Da tali premesse la Corte d’Appello ha quindi fatto conseguire la tardività dell’impugnazione, proposta con ricorso depositato l’8 luglio 2013, mentre l’ordinanza era stata comunicata integralmente tramite posta elettronica certificata l’8 giugno 2013. Nella stessa pronuncia si precisa che al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza non era seguita alcuna notificazione, prendendo atto che essa comunque sarebbe stata intempestiva, in quanto da eseguirsi nei 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare, non essendo il deposito del ricorso idoneo allo scopo.
Soluzione. La suprema Corte con la decisione in epigrafe conferma l’orientamento emerso in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di immigrazione, l’appello ex art. 702 quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, 1° comma, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., 26 giugno 2014, n.14502, in www.leggiditalia.it).
Nella decisione in commento si precisa che il suddetto principio trova applicazione anche nei procedimenti relativi alle domande di protezione internazionale del cittadino straniero essendo prevista l’identica modalità d’impugnazione del provvedimento di primo grado assoggettato, in entrambe le ipotesi, al rito sommario, costituendo un evidente corollario del principio affermato dalle Sezioni unite in base al quale, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, anche in ordine alla fase introduttiva, si applica la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. Nel senso, infatti, della proposizione dell’appello mediante citazione, con quel che ne consegue, è la regola generale come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità e di recente ribadita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 10 febbraio 2014, n.2907, in Guida Dir., 2014, 28, 59), trattandosi di regola non derogata dalla disciplina dell’appello sulla decisione di primo grado assunta con il rito sommario contenuta nell’art. 702 quater c.p.c. (Cass., 26 giugno 2014, n.14502, cit.).
Orientamenti giurisprudenziali.
Sebbene con specifico riferimento al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la duplice quaestio juris concernente l’individuazione di quale debba essere la forma dell’appello avverso sentenze emesse in un giudizio introdotto con il rito di cui alla L. n. 689/1981, art. 23, e, quindi, se il gravame debba essere proposto con ricorso od atto di citazione, e quella ulteriore in cui l’impugnazione anziché essere effettuata con atto di citazione sia stata invece proposta con ricorso (al fine di stabilire la tempestività dell’opposizione, se debba farsi riferimento alla data della notifica del ricorso od a quella del deposito in cancelleria), si poneva già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2011.
In ordine alla prima questione la sentenza in commento si dimostra coerente con l’orientamento che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed in genere a sanzione amministrativa, introdotti nella vigenza della L. n. 689/1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, art. 26, e prima della entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 150/2011, stabiliva che l’appello doveva essere proposto nella forma dell’atto di citazione e non già con ricorso, mentre per quanto concerneva la seconda problematica, si affermava il principio di diritto secondo cui l’appello avverso le sentenze pronunciate ai sensi della L. n. 689/1981, art. 23, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, introdotto con ricorso anzichè con atto di citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto introduttivo della lite sia stato depositato nella cancelleria del giudice (Cass., Sez. un., 14 aprile 2011, n.8491, in Foro It., 2011, I, 1380, con riferimento alla domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anzichè con citazione, ritenuta valida a questo fine bastando che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c., l’atto venga depositato nella cancelleria del giudice, e non anche notificato, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria).
In buona sostanza, già prima della pronuncia in epigrafe, si riteneva che la conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre, può, invero, realizzarsi, solo se l’atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell’utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. (Cass., 19 novembre 1998, n. 11657, in Giust. Civ. Mass., 1998, 2385; Id., 23 settembre 2008, n. 23412, ivi, 2008, 1345; Id., 25 febbraio 2009, n. 4498, ivi, 2009, 304; Id., 10 marzo 2011, n. 5826, ivi, 2011, 393; Id., 20 febbraio 2012, n. 2430, ivi, 2012, 187; Id., Sez. un., 29 settembre 2013, n. 21675 in Foro It., 2014, I, 882; Id., Sez. un., 8 ottobre 2013, n. 22848, ibid., I, 2503).
Nel corso degli anni, il suddetto principio ha infatti trovato applicazione anche nelle fattispecie in cui l’oggetto dell’appello riguardava una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, era stata erroneamente assoggettata al rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l’appello proposto mediante ricorso erroneamente assoggettato al rito ordinario è stato ritenuto ammissibile a condizione che l’atto sia stato depositato in cancelleria e tempestivamente notificato alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass., 28 marzo 1990, n. 2543, in Giust. Civ. Mass., 1990, 3; Id., 9 marzo 1991, n. 2518, ivi, 1991, 3; Id., 2 agosto 1997, n. 7173, ivi, 1997, 1316; Id., 7 giugno 2000, n. 7672, ivi, 2000, 1232).
Specularmente, quando l’appello deve essere proposto mediante ricorso, si è ritenuto ammissibile la sanatoria dell’impugnazione introdotta mediante atto di citazione purchè questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio previsto ex lege (Cass., Sez. un., 3 maggio 1991, n. 4876, in Giust. Civ., 1991, I, 2292; Id., 1° dicembre 1994, n. 10251, in Giur. It., 1995, I,1, 748; Cass. n. 14100 del 2000; Id., 26 ottobre 2000, n. 1396, in Giust. Civ., 2001, I, 1627; Id., 12 marzo 2004, n. 5150, in Giust. Civ. Mass., 2004, 3; Id., 18 aprile 2006, n. 8947, in Giur. It., 2007, 1463; Id., 10 agosto 2007, n. 17645, in Giust. Civ. Mass., 2007, 7-8; Id., 22 aprile 2010, n. 9530, ivi, 2010, 4, 582; Id., 13 ottobre 2011, n. 21161, in Guida Dir., 2011, 47, 74).
Conclusioni. L’art. 702 quater c.p.c. non definisce le caratteristiche dell’impugnazione, limitandosi a disporre che trattasi di un “appello”. Conseguentemente, sulla scorta dell’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, confermato dalla pronuncia in commento, l’impugnazione del provvedimento reso dal giudice di primo grado al termine del procedimento assoggettato al D.Lgs. n. 150/2011, in grado d’appello non può che essere disciplinato dall’art. 339 e segg. c.p.c., pertanto, l’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., dal giudice di primo grado, deve essere proposto ex art. 702 quater, c.p.c. con atto di citazione, da notificarsi a cura dell’appellante, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza stessa (In questo senso cfr., per tutti, Caponi, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, 206 e segg.; Cea, L’appello nel processo sommario di cognizione, in www.judicium.it, 2011, 22, il quale, rilevato che uno degli aspetti totalmente ignorati dalla legge riguarda la forma dell’atto introduttivo del giudizio, ricorda come nel colpevole silenzio dell’art. 704 quater c.p.c., non è mancato chi ha ritenuto che l’appello debba proporsi con ricorso. Così Bove, Il procedimento sommario di cognizione, in Giusto Proc. Civ., 2010, 450 e segg., il quale, rilevava che al giudizio di appello nel processo sommario, avendo le stesse caratteristiche di quello di primo grado considerato un processo a cognizione piena, ma semplificata, si applica, in forza dell’art. 359 c.p.c., la stessa disciplina dettata per il primo grado, ovviamente, in quanto applicabile. In termini cfr. Scala, L’appello nel procedimento sommario di cognizione, in Giur. It., 2010, 738, il quale, in uno dei primi commenti sull’introduzione del procedimento sommario di cognizione, dopo avere premesso che in astratto è possibile sia pensare che l’appello vada introdotto con ricorso, coerentemente con l’idea che in assenza di una diversa disposizione, l’atto introduttivo del giudizio di appello debba seguire le forme di quello con cui si è instaurato il processo in primo grado, sia che vada instaurato con atto di citazione, secondo quanto previsto in termini generali dall’art.339 e segg. c.p.c., ha ritenuto che al di là della scelta circa l’una o l’altra soluzione, sia preferibile la regola dell’ultrattività del rito nel senso che ove una controversia sia stata, anche se erroneamente, trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al citato principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Così testualmente Cass., Sez. un., 31 luglio 2008, n.20749, in Giust. Civ. Mass., 2008, 1234; Id., 14 gennaio 2005, n.682, in Giur. It., 2005, 1594, in cui si è aggiunta la specificazione ulteriore «indipendentemente dall’esattezza di essa e dalla qualificazione dell’azione operata dalla parte»). In argomento cfr. Basilico, La riforma del processo civile: il Procedimento sommario di cognizione, in www.treccani.it, 26 novembre 2009, secondo cui non sembra possano sussistere dubbi su un tema non espressamente affrontato dal legislatore: la forma dell’atto introduttivo, atteso che in ragione della struttura e funzione che l’appello qui assume, non può che essere quella dell’atto di citazione. Così anche Balena, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro It., 2009, V, 332).
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