Ciò implica l’onere per il creditore di attivarsi onde avvalersi di tutti gli strumenti approntati dall’ordinamento per realizzare l’interesse azionato.
Nella specie parte ricorrente , pur avendo impugnato la concessione in parte qua, si è spontaneamente adeguata alle prescrizioni limitative ivi imposte e contestate in sede giurisdizionale senza attendere l’esito del giudizio di annullamento, sicchè, con il passaggio in giudicato della sentenza, non si è attivata al fine di ottenere la riedizione del provvedimento. Sotto tale profilo è evidente che nella fattispecie in esame, il riesercizio del potere amministrativo non è stato attivato per fatto imputabile in via esclusiva al comportamento della impresa ricorrente che, pur avendo insistito nella impugnazione giurisdizionale del provvedimento, ha di fatto ultimato i lavori prestando acquiescenza alle limitazioni delle altezze oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, sinanche attraverso la rimozione delle parti già realizzate rivelatesi difformi quanto alle altezze.
Ciò induce ad escludere in radice la configurabilità di un nesso eziologico tra il danno lamentato dalla ricorrente ed il comportamento provvedimentale dell’amministrazione, dovendo ricondursi le conseguenze pregiudizievoli lamentate ad una scelta individuale compiuta a proprio rischio dalla impresa ricorrente.
Del resto l’art. 1227 c.c. comma 2 , applicabile anche nei casi di illecito extracontrattuale, esclude la spettanza del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza, e ciò implica l’onere per il creditore di attivarsi onde avvalersi di tutti gli strumenti approntati dall’ordinamento per realizzare l’interesse azionato.
Nella specie parte ricorrente, non ha dimostrato di essersi attenuta alle regole di ordinaria diligenza che le avrebbero consentito di avvalersi, in sede di presentazione del ricorso giurisdizionale, della sospensione cautelare del provvedimento impugnato in ragione del danno connesso alla esecuzione dei lavori in corso, ed ha optato spontaneamente per l’acquiescenza al provvedimento impugnato, senza attendere l’esito del giudizio impugnatorio, così assumendo a proprio carico gli oneri ed i rischi connessi all’esito del giudizio. Ciò anche considerando che, per effetto della ultimazione dei lavori e della consegna ai rispettivi acquirenti delle unità immobiliari realizzate, potrebbe sinanche trovarsi nella condizione giuridica di non giovarsi di una eventuale riedizione in senso a lei favorevole del procedimento di rilascio della concessione edilizia a suo tempo annullata, in termini di sopraelevazione degli immobili già realizzati .
In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso va respinto, e quanto alle spese ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento