L’ annullamento dell’aggiudicazione per illegittima partecipazione dell’aggiudicataria comporta il subentro contrattuale della seconda classificata
l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevede la sussistenza dei requisiti di moralità per le società di capitali con riferimento agli “amministratori muniti del potere di rappresentanza”, comporta che coloro i quali rivestano cariche societarie, alle quali sia istituzionalmente connesso il possesso di poteri rappresentativi, sono in ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione in questione, senza che possa avere alcuna rilevanza l’eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe (cfr. Cons. St., sez. IV, 3/12/2010, n. 8535);
una omessa dichiarazione tale da non arrecare vantaggio al concorrente e danno alla stazione appaltante, non implica necessariamente l’esclusione dalla gara, salvo il caso in cui le disposizioni di gara prescrivano la presentazione di determinate dichiarazioni a pena di esclusione
l’omessa presentazione di una dichiarazione prevista a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 2/8/2010, n. 5084);
la disciplina del procedimento di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, fatto salvo il sindacato di legittimità nel caso di manifesta illogicità, ingiustizia o sproporzione delle clausole del bando
la prescrizione impugnata è ragionevole, proporzionata e non discriminatoria in quanto, a fronte di una formalità che può essere adempiuta dagli interessati con un minimo di diligenza, mira ad accelerare la procedura di gara e a garantirne la regolarità
la fondatezza delle esaminate censure, comportante di per sé l’esclusione dell’aggiudicataria, è assorbente rispetto agli ulteriori motivi relativi alla conformità tecnica dei prodotti offerti dalla medesima controinteressata;
– l’annullamento dell’aggiudicazione determina in prospettiva il subentro nell’affidamento della fornitura della concorrente che segue in graduatoria e quindi il soddisfacimento dell’interesse sostanziale vantato dalla ricorrente, con esclusione di ulteriori pretese risarcitorie
Ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico della stazione appaltante soccombente, mentre si ravvisano giusti motivi per la compensazione nei confronti della controinteressata resistente
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