L’assegnazione è una modalità alternativa alla vendita.
Mentre la vendita realizza il trasferimento della proprietà di un bene, ad un terzo rispetto alla procedura, a fronte del pagamento del corrispettivo del prezzo, l’assegnazione forzata integra l’attribuzione in proprietà ad uno dei creditori procedenti o interventori del bene pignorato.
L’assegnazione è satisfattiva se il valore del bene è di entità pari o superiore al credito e il creditore viene integralmente soddisfatto; se il valore del bene è di entità inferiore l’assegnazione è non satisfattiva e, infine, se il valore del bene è eccedente l’importo del credito fatto valere dal creditore assegnatario si realizza un’assegnazione mista o un’assegnazione-vendita per cui il creditore assegnatario procede materialmente a versare la differenza che costituisce l’equivalente del ricavato.
Ogni creditore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo (sparisce quindi, in seguito alla recente modifica normativa, il riferimento all’incanto).
Il termine per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita.
Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire, a pena di inammissibilità, il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.
Il termine di dieci giorni ha natura non perentoria, ma ordinatoria (Cass.civ., sez. III, 18 aprile 2011, n. 8857).
Se, però, nella procedura espropriativa non siano presenti creditori iscritti e non siano intervenuti altri creditori oltre al procedente, quest’ultimo può presentare un’offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese (art. 589 c.p.c.).
Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Ne consegue, quindi, che in mancanza di offerte nell’ambito della vendita, il giudice provvede sulle domande di assegnazione fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia decreto di trasferimento del bene pignorato ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (art. 590 c.p.c.).
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