L’assegnazione dei beni immobili pignorati

DS redazione 02/03/16
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L’assegnazione è una modalità alternativa alla vendita.

Mentre la vendita realizza il trasferimento della proprietà di un bene, ad un terzo rispetto alla procedura, a fronte del pagamento del corrispettivo del prezzo, l’assegnazione forzata integra l’attribu­zione in proprietà ad uno dei creditori procedenti o interventori del bene pignorato.

L’assegnazione è satisfattiva se il valore del bene è di entità pari o superiore al credito e il creditore viene integralmente soddisfat­to; se il valore del bene è di entità inferiore l’assegnazione è non satisfattiva e, infine, se il valore del bene è eccedente l’importo del credito fatto valere dal creditore assegnatario si realizza un’asse­gnazione mista o un’assegnazione-vendita per cui il creditore as­segnatario procede materialmente a versare la differenza che costi­tuisce l’equivalente del ricavato.

Ogni creditore può presentare al giudice dell’esecuzione un’i­stanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo (sparisce quindi, in seguito alla recente modifica normativa, il riferimento all’incanto).

Il termine per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita.

Il creditore nell’istanza di assegnazione deve offrire, a pena di inammissibilità, il pagamento di una somma di denaro non inferio­re a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata.

Il termine di dieci giorni ha natura non perentoria, ma ordinato­ria (Cass.civ., sez. III, 18 aprile 2011, n. 8857).

Se, però, nella procedura espropriativa non siano presenti credi­tori iscritti e non siano intervenuti altri creditori oltre al procedente, quest’ultimo può presentare un’offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese (art. 589 c.p.c.).

Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti fissando il termine entro il quale l’assegnata­rio deve versare l’eventuale conguaglio.

Ne consegue, quindi, che in mancanza di offerte nell’ambito del­la vendita, il giudice provvede sulle domande di assegnazione fissan­do il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia decreto di trasferi­mento del bene pignorato ai sensi dell’art. 586 c.p.c. (art. 590 c.p.c.).

DS redazione

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